TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2018-10-29, n. 201800919

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2018-10-29, n. 201800919
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201800919
Data del deposito : 29 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2018

N. 00919/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00669/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 669 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
F P, D S, D S, A S, M S, L V, D M, A L, C C, G A, E S, A A, rappresentati e difesi dall'avvocato A V A G, con domicilio eletto presso lo studio Laura Manca in Cagliari, via Libeccio, n. 42;



contro

MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO-SOCCORSO PUBBLICO - DIFESA CIVILE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante n.23;



§) Con il ricorso introduttivo, depositato il 1.8.2016:

*per la DICHIARAZIONE DELLA ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO INADEMPIMENTO, di cui all’art. 2, secondo comma della L. 7.8.1990 n° 241, formatosi sulle domande presentate dai ricorrenti per ottenere l’indennità operativa di imbarco;

*e per L'ACCERTAMENTO ED IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL' <INDENNITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO PER ATTIVITÀ DI IMBARCO> di cui all'art. 4 della legge n. 78 del 23.3.83, D.P.R. n. 254 del 1999 (art.66), D.P.R. 16/04/2009 n. 51 (art.11) in relazione all'art. 19 1° comma della legge 4 novembre 2010 n. 183;

* e per la conseguente condanna al pagamento delle somme dovute oltre accessori fino all'effettivo soddisfo.

^^

§) Con i motivi aggiunti depositati il 28/11/2016:

*PER L’ANNULLAMENTO:

DEGLI ATTI DI RIGETTO DELLA DOMANDA di percezione dell’ <indennità di impiego operativo per attività di imbarco> nel frattempo sopraggiunti;

*con rinnovo della domanda di accertamento del diritto e conseguente liquidazione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I ricorrenti sono tutti incorporati nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e svolgono servizio presso la “sezione operativa navale” del Distaccamento Porto dei Vigili del Fuoco di Cagliari.

Con istanze individuali del maggio 2016 hanno chiesto l’accertamento ed il riconoscimento del diritto alla percezione dell’ <INDENNITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO PER ATTIVITÀ DI IMBARCO> di cui all’art.4 della legge n.78 del 23.3.83, D.P.R. n.254 del 1999 (art.66), D.P.R.16/04/2009 n°51 (art.11) in relazione all’art.19 1°comma della legge 4 novembre 2010 n°183, con conseguente condanna al pagamento delle somme dovute oltre agli accessori fino all’effettivo soddisfo.

Non avendo l’Amministrazione riscontrato le domande stragiudiziali i ricorrenti hanno notificato (nel luglio 2016 ) ricorso diretto all’accertamento del diritto alla percezione dell’indennità di imbarco, con pagamento delle ritenute spettanze, formulando le seguenti censure:

1) violazione e omessa applicazione dell’articolo 1, primo e secondo comma, del decreto legislativo 66/2010, in riferimento al d.p.r. 300/2005, successivamente modificato e integrato dall’articolo 2272 del nuovo Codice dell’ordinamento militare decreto legislativo 66/2010, in correlazione all’articolo 19, primo comma della legge 183/2010, tertium comparationis , l’articolo 4 della legge 78/1983, l’articolo 66 del d.p.r. 254/1999 e gli articoli 11 del d.p.r. 395/1995 e 13, comma 2, del d.p.r. 254/1999;

2) violazione dell’articolo 2, comma 2, della legge 241/1990, per la mancata adozione del provvedimento nel termine perentorio di 30 giorni, ai sensi della legge 124/2015 attraverso il meccanismo del silenzio inadempimento, silenzio non significativo, in relazione alle istanze presentate;

3) violazione degli articoli 3 e 7 della legge 241/1990 ed eccesso di potere per carente istruttoria, e perplessità della motivazione, per insufficiente (non idonea) motivazione in quanto l’amministrazione non ha evidenziato de plano i motivi posti a base del diniego alla luce del Codice dell’ordinamento militare 66/2010;

pena la vulnerazione dei principi rinvenienti dagli artt.3, 36, 97 della Costituzione.

Si è costituita l’Amministrazione che, con memoria depositata il 12/9/2016, ha:

-chiesto l’inammissibilità del silenzio in riferimento alla richiesta di affermazione di un diritto soggettivo, devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo, attinente ad un rapporto di pubblico impiego non privatizzato;

-chiesto l’improcedibilità per avvenuto riscontro delle domande, in via stragiudiziale;

-chiesto l’infondatezza del ricorso nel merito.

In data 8/11/2016 è stata depositata in giudizio dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse sul silenzio, per la parte del ricorso inerente la pronuncia sul silenzio.

Con Motivi aggiunti , depositati il 28/11/2016, il contenzioso è stato esteso agli atti di diniego nel frattempo comunicati agli interessati ricorrenti, riformulando le medesime censure già esposte nel ricorso principale.

Alla Camera di consiglio del 7.12.2016, dopo la discussione, il difensore dei ricorrenti ha chiesto la decisione sul silenzio con la condanna delle spese; per contro l’Avvocatura ha chiesto la condanna dei ricorrenti alle spese.

Con sentenza 975 del 21.12.2016 il Tar ha dichiarato inammissibile la domanda di declaratoria della illegittimità del silenzio inadempimento (rito agevolato), in quanto il petitum attiene all’accertamento di un diritto soggettivo rimettendo al ruolo ordinario le ulteriori istanze (di accertamento del diritto). Evidenziando, comunque, anche l’inammissibilità in rito per l’omesso rispetto del termine, dimezzato, per il deposito. Condannando i ricorrenti, con riferimento al solo giudizio sul silenzio, al pagamento delle spese del procedimento, liquidate nella complessiva somma di € 2000.

All’udienza del 23 maggio la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

SILENZIO e GIURISDIZIONE ESCLUSIVA.

Preliminarmente occorre definire il regime processuale riferito alle richieste di accertamento del diritto, in correlazione all’avvenuta attivazione del rito del silenzio inadempimento , con richiesta di annullamento dei dinieghi emessi.

E cioè, ante ricorso, della -unica- nota ministeriale negativa del 15.6.2016 (riscontro alla domanda, prima del deposito del ricorso) relativa alla posizione del ricorrente A A. (istanza maggio 2016); e, poi, delle altre ministeriali emesse nel settembre-ottobre 2016, in riscontro delle istanze degli altri ricorrenti del maggio 2016.

L’art. 1 della L. 30/09/2004, n. 252 “Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” è stato riportato in regime di diritto pubblico il rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

E’ stato inserito , all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, il comma 1-bis , che stabilisce:

« In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali».

L’oggetto del giudizio rientra quindi nella giurisdizione esclusiva del g.a. e, come tale, è suscettibile di valutazione diretta, con verifica della sussistenza o meno del diritto, con suo eventuale accertamento. I dinieghi stragiudiziali espressi (e/o il silenzio), in questa materia, non assumono valenza provvedimentale.

Peraltro si precisa, in riferimento alle domande che sono state riscontrate dopo la notifica del ricorso , che questi dinieghi sono stati impugnati con i motivi aggiunti, che hanno riproposto le medesime censure.

In ogni caso, per tutti, vanno valutate le istanze, in riferimento alla fondatezza o meno dei diritti azionati, inerenti il riconoscimento dell’ <indennità di imbarco> al pari di quella spettante alla Polizia di Stato e Marina Militare.

**

MERITO.

Il personale del CN deiVVF, in possesso dei relativi brevetti, che svolge mansioni di padrone di barca, motorista navale e comandante d’altura percepisce l’ <INDENNITÀ DI IMBARCO>, con criteri, modalità di corresponsione e misura definiti dalla specifica contrattazione integrativa afferente il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La misura di tale indennità è stata elevata per effetto di un duplice e ravvicinato intervento del legislatore (legge 27/12/2002 n. 289 e legge 24/12/2003 n. 350), che ne ha incrementato il finanziamento complessivo, con l’obiettivo di un <progressivo allineamento> ai benefici economici percepiti dal personale della medesima specialità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.

Dopo tali interventi finanziari, tuttavia, non sono seguite ulteriori disposizioni normative volte a ridurre le differenze esistenti tra le suddette Forze e il Comparto dei Vigili del Fuoco.

I ricorrenti invocano, a sostegno delle richieste formulate, l’art. 19 della Legge n. 183/2010.

Il 1° comma della citata norma stabilisce il principio giuridico della specificità dei comparti Sicurezza, Difesa e Vigili del Fuoco, in relazione alla peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e difesa dell’ ordine pubblico.

Il 2° comma dispone che la disciplina attuativa dovrà essere definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si dovrà provvedere a stanziare le necessarie risorse finanziarie.

L’indennità di imbarco prevista all’art. 4 della L. 78/1983 , rubricata “Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa

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