TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-07-23, n. 202101100
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Testo completo
Pubblicato il 23/07/2021
N. 01100/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01586/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1586 del 2013, proposto da
Donati Laterizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Gustinucci e Elisabetta Mazzoli, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Elisabetta Mazzoli in Firenze, via della Cernaia n. 20;
contro
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 11649 - 34.19.07/2 del 18.07.2013, a firma del Direttore Regionale Dott.ssa Isabella Lapi, recante il "non accoglimento dell'istanza di rinnovo del vincolo D.M. 23.03.1999 ex art. 128 comma 3 D.lgs. 42/2004. Complesso immobiliare costituito dal "Podere di Staggiano" e dalla "Strada Vicinale detta di Staggiano per il tratto della medesima che muovendo dall'intersezione del confine del mappale 36 col ciglio della stessa, mantenendosi aderente al mappale stesso, arriva fino alla S.S. 206 Emilia", identificato in Catasto al F. 112, part. 36, pervenuto a mezzo racc. a/r alla Società ricorrente il 26.07.2013 ed al legale incaricato il 25.07.2013, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 giugno 2021 il Consigliere Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso la società Donati Laterizi S.r.l. ha impugnato il provvedimento (prot. n. 11649 – 34.19.07/2) del 18 luglio 2013, recante il “ non accoglimento dell’istanza di rinnovo del vincolo D.M. 23.03.1999 ex art. 128 comma 3 D.lgs. 42/2004. Complesso immobiliare costituito dal “Podere di Staggiano” e dalla “Strada Vicinale detta di Staggiano per il tratto della medesima che muovendo dall’intersezione del confine del mappale 36 col ciglio della stessa, mantenendosi aderente al mappale stesso, arriva fino alla S.S. 206 Emilia ”.
Nel gravame si è evidenziato che la Donati Laterizi S.r.l. produce e commercializza prodotti in laterizio e, per l’esercizio di detta attività, la stessa società ha acquistato un’area, prevalentemente destinata a cava, all'interno della quale è ricompreso il podere “Staggiano”, individuata al catasto del comune di Collesalvetti (LI) al Foglio n. 112, mapp. 36.
Nelle more della definizione del procedimento autorizzatorio delle attività di cava sul terreno di cui trattasi, nell'ottobre del 1998, fu avviato il procedimento diretto all'imposizione del vincolo storico-artistico, che culminò con l'emanazione del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 23 marzo 1999, con cui l'area di cui si tratta, insieme al tracciato della strada alberata non censita che dal podere conduce alla via Emilia, è stata riconosciuta di interesse storico artistico ai sensi della L.