TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-07-23, n. 202101100

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-07-23, n. 202101100
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202101100
Data del deposito : 23 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/07/2021

N. 01100/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01586/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1586 del 2013, proposto da
D L S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P G e E M, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato E M in Firenze, via della Cernaia n. 20;

contro

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 11649 - 34.19.07/2 del 18.07.2013, a firma del Direttore Regionale Dott.ssa Isabella Lapi, recante il "non accoglimento dell'istanza di rinnovo del vincolo D.M. 23.03.1999 ex art. 128 comma 3 D.lgs. 42/2004. Complesso immobiliare costituito dal "Podere di S" e dalla "Strada Vicinale detta di S per il tratto della medesima che muovendo dall'intersezione del confine del mappale 36 col ciglio della stessa, mantenendosi aderente al mappale stesso, arriva fino alla S.S. 206 Emilia", identificato in Catasto al F. 112, part. 36, pervenuto a mezzo racc. a/r alla Società ricorrente il 26.07.2013 ed al legale incaricato il 25.07.2013, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 giugno 2021 il Consigliere Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso la società D L S.r.l. ha impugnato il provvedimento (prot. n. 11649 – 34.19.07/2) del 18 luglio 2013, recante il “ non accoglimento dell’istanza di rinnovo del vincolo D.M. 23.03.1999 ex art. 128 comma 3 D.lgs. 42/2004. Complesso immobiliare costituito dal “Podere di S” e dalla “Strada Vicinale detta di S per il tratto della medesima che muovendo dall’intersezione del confine del mappale 36 col ciglio della stessa, mantenendosi aderente al mappale stesso, arriva fino alla S.S. 206 Emilia ”.

Nel gravame si è evidenziato che la D L S.r.l. produce e commercializza prodotti in laterizio e, per l’esercizio di detta attività, la stessa società ha acquistato un’area, prevalentemente destinata a cava, all'interno della quale è ricompreso il podere “S”, individuata al catasto del comune di Collesalvetti (LI) al Foglio n. 112, mapp. 36.

Nelle more della definizione del procedimento autorizzatorio delle attività di cava sul terreno di cui trattasi, nell'ottobre del 1998, fu avviato il procedimento diretto all'imposizione del vincolo storico-artistico, che culminò con l'emanazione del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 23 marzo 1999, con cui l'area di cui si tratta, insieme al tracciato della strada alberata non censita che dal podere conduce alla via Emilia, è stata riconosciuta di interesse storico artistico ai sensi della L. 1089/1939.

Stante l’incidenza di detto vincolo la società ha ritenuto di promuovere, ai sensi dell’art. 128 comma 3 del d.lgs. 42/2004, il procedimento di revisione/rinnovo dello stesso vincolo, presentando le istanze del 10 aprile 2012 (con i relativi allegati, prot. n. 6802) e del 19 aprile 2012.

Nel marzo 2013, l’amministrazione resistente ha comunicato il preavviso di diniego, al quale è seguito, il provvedimento di diniego (prot. n. 11649 – 34.19.07/2) del 18 luglio 2013.

Nell’impugnare detto provvedimento si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:

1. l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, per contraddittorietà tra più atti del procedimento e per motivazione contraddittoria;
a parere della ricorrente l’Amministrazione non avrebbe considerato l’esistenza dei presupposti per l’eliminazione del vincolo sull’area di cui si tratta;

2. la violazione dell'art. 1, c. 1, della 1. 241/1990 e l’erronea applicazione del principio di proporzionalità, in quanto il persistere del vincolo incide sull’attività della ricorrente, impegnata da decenni nella produzione di laterizi;

3. l’eccesso di potere per illogicità e incongruità dell'azione amministrativa, oltre alla violazione dell'art. 128, comma 3, del d.lgs. 42/2004, in quanto il provvedimento di diniego ora impugnato sarebbe stato adottato all’esito di una istruttoria carente, essendosi la Soprintendenza limitata a confermare la valutazione di rilievo storico in precedenza posta in essere;

Si è costituito solo formalmente il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

La causa è passata in decisione all’udienza del 29 Giugno 2021, svolta in modalità da remoto e previa audizione delle parti costituite, ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge n. 137 del 2020.

DIRITTO

1. Sono infondati il primo e il terzo motivo con i quali si sostiene che il provvedimento di diniego di rimozione del vincolo, sarebbe inficiato da un difetto di istruttoria e di motivazione;
a parere della ricorrente l’Amministrazione non avrebbe considerato l’esistenza dei presupposti per l’eliminazione del vincolo che, al contrario sarebbero presenti, anche nelle note inviate dalla Soprintendenza.

1.1 Contrariamente a quanto affermato la stessa Soprintendenza, con la nota n.6996 del 9 maggio 2013, ha avuto modo di precisare che " le osservazioni poste dalla Società circa l'insussistenza di frequentazione antica non portano elementi nuovi alla questione, in quanto nella relazione allegata al provvedimento di vincolo, alla quale tra l'altro, questa Soprintendenza non aveva, a suo tempo, fornito alcun contributo, non si fa alcun riferimento ad insediamenti antichi puntuali e localizzati nel sito del complesso immobiliare del Podere S, ma solo un richiamo generico alla frequentazione antropica della più ampia zona in cui ricade il Podere medesimo. Si evidenzia, inoltre, che, se è vero che nelle particelle sottoposte a tutela non risultano ad oggi prove certe dell'interesse archeologico, comunque la più ampia zona circostante al complesso immobiliare ed al viale presenta labili segni di antropizzazione antica di età romana, come richiamato nella parte introduttiva della relazione scientifica allegata al provvedimento di vincolo, con l'esclusivo scopo di inquadrare il Podere nella storia del territorio ".

1.2 Con la nota del 29 gennaio 2013 la Soprintendenza aveva dato riscontro alle osservazioni della società ricorrente, evidenziando come gli elementi dedotti a supporto dell’istanza ex art. 128 del d.lgs. 42/2004, erano stati, comunque, valutati in sede di apposizione del vincolo, ritenendo opportuno (in questo senso è la nota del 13 febbraio 2013) “ che il vincolo monumentale attualmente gravante venga mantenuto al fine di non pregiudicare in via definitiva quanto rimane del bene in parola ”.

1.3 Sempre la Soprintendenza, nel confutare le osservazioni ex art. 10 della L. 241/90, aveva evidenziato, che gli elementi addotti dalla ricorrente, per dimostrare l’inesistenza di insediamenti più antichi, non avevano carattere di scientificità, in quanto non condotti da personale in possesso di adeguati profili professionali e che, ancora, “ anche se per il complesso immobiliare e per il viale costituito dal podere S non esistono ad oggi prove certe dell’interesse archeologico… sicuramente la più ampia zona circostante al complesso immobiliare e al viale ha segni di antropizzazione antica di età romana ”.

1.4 Si consideri, inoltre, che nella relazione allegata al provvedimento di vincolo non è presente alcun riferimento ad insediamenti antichi puntuali e localizzati (che la ricorrente ritiene inesistenti), ma è presente solo un “ richiamo generico alla frequentazione antropica della più ampia zona in cui ricade il podere medesimo ”.

1.5 La Soprintendenza è, quindi, consapevole che nelle particelle sottoposte a tutela non risultano prove dell’interesse archeologico, ma come emerge dalla documentazione in atti, la valutazione sull’imposizione del vincolo era stata già effettuata, avendo a riferimento la zona circostante al complesso immobiliare che presentava “ labili segni di antropizzazione antica di età romana ”, circostanza quest’ultima evincibile dalla relazione scientifica allegata al provvedimento di imposizione del vincolo e ritenuta dirimente ai fini della valutazione di area di interesse archeologico.

1.6 Dal provvedimento impugnato è, inoltre, possibile evincere che il procedimento era stato caratterizzato da incontri partecipativi con la società D L Srl, anche mediante lo svolgimento di sopralluoghi congiunti.

1.7 Ciò premesso è evidente che il diniego di revisione del vincolo è stato adottato al termine di un procedimento, nell’ambito del quale la Soprintendenza ha preso in considerazione gli elementi contenuti nell’istanza presentata, ritenendo, nell’espressione di un potere discrezionale, che la documentazione della ricorrente non costituisse un “ elemento di fatto sopravvenuto ”, ma solo una “ serie di asserite tesi non scientificamente dimostrabili né dimostrate ”.

1.8 L’art. 128 del D.lgs. 42/2004 subordina la possibilità di non rinnovare il vincolo, solo in presenza “ di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario ”, circostanze la cui esistenza non è stata dimostrata nel caso di specie.

1.9 In conclusione non sussistono i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione contenuti nella prima e terza censura.

2. Nemmeno sono condivisibili le argomentazioni alla base del secondo motivo, nell’ambito delle quali si sostiene che il mantenimento del vincolo sarebbe sproporzionato, in considerazione del fatto che i ruderi fossero in pessimo stato di conservazione e in rapporto alle esigenze di produzione della società ricorrente.

2.1 Precedenti pronunce hanno avuto modo di precisare come la situazione di degrado di un bene, oggetto di tutela, sia del tutto irrilevante ai fini dell’eventuale rimozione del vincolo.

2.2 Si è affermato, infatti, che “ in materia di tutela dei beni paesaggistici e culturali, l'avvenuta edificazione di un'area o le sue condizioni di degrado non costituiscono motivo sufficiente per recedere dall'intento di proteggere i valori estetici o paesaggistici ad essa legati, atteso che l'imposizione di un vincolo costituisce il presupposto per l'adozione delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell'integrità dello stesso ” (T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 14/01/2021, n. 42).

2.3 In conclusione il ricorso è infondato, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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