TAR Roma, sez. 2Q, decreto presidenziale 2015-10-27, n. 201512298

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, decreto presidenziale 2015-10-27, n. 201512298
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201512298
Data del deposito : 27 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01529/2012 REG.RIC.

N. 12298/2015 REG.PROV.PRES.

N. 01529/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1529 del 2012, proposto da:
Imam G R S, rappresentato e difeso dagli avv. M M P, V T, con domicilio eletto presso Studio Legale Picciani - Troiano in Roma, Via Principe Eugenio, 15;

contro

U.T.G. - Prefettura di Roma, Questura di Roma;
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento della Questura di Roma del 22.11.2011 di revoca del permesso di soggiorno;


Visti il ricorso e i relativi allegati;


Vista la sentenza n. 4269/13, con la quale il ricorso in esame è stato dichiarato improcedibile con compensazione delle spese;

Vista l’istanza, depositata in data 16 gennaio 2014, con la quale lo studio legale Picciani/Troiano chiede la liquidazione del compenso spettante per l’attività svolta in favore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decisione dell’apposita Commissione;

Visto il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115;

Visto il D.M. 8 aprile 2004, n.127;

Visto l’art.2 D.L. 4 luglio 2006, n.223 (convertito, con modificazioni, dalla L.4 agosto 2006, n.248);

Visto l’art.9, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n.1 (convertito, con modificazioni, dalla L.24 marzo 2012, n.27);

Visto il D.M. 20 luglio 2012, n.140;

Tenuto conto dei parametri di riferimento di cui alla tabella A – Avvocati del suddetto D.M. 20 luglio 2012, n.140;

Considerato che, in base all’art.9 del citato D.M. n.140/2012, per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, gli importi sono di regola ridotti della metà;

Considerato inoltre che, ai sensi dell’art.11 dello stesso D.M. n.140/2012, il giudice può sempre diminuire ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete e della serialità del ricorso;

Valutata l’opera complessiva prestata dal difensore nella presente fattispecie, nonché la natura ed il grado di complessità della causa anche in relazione ai numerosi analoghi precedenti;

Ritenuto congruo, per tutto quanto sopra liquidare in favore dello studio legale Picciani/Troiano un importo complessivo pari ad euro 831,00 (ottocentotrentuno/00), anche alla stregua di quanto già affermato sul punto della Sezione (cfr, per tutte, T.A.R. – Lazio - Roma. Sez.

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