TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-06-09, n. 202006217

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-06-09, n. 202006217
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202006217
Data del deposito : 9 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/06/2020

N. 06217/2020 REG.PROV.COLL.

N. 08233/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8233 del 2010, proposto da
P M N, rappresentato e difeso dagli Avvocati S M e G C P Z, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via Emilia n. 81;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



per il riconoscimento

del diritto del Ricorrente “ al pagamento delle festività non fruite e delle ore di straordinario relative all’anno 2008, nonché, delle differenze retributive maturate e non percepite per il passaggio al grado di 1° caporal maggiore ”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 maggio 2020 il dott. Marco Poppi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il Ricorrente, in sevizio presso il 186° Reggimento Paracadutisti “ Folgore ” sino al 31 dicembre 2008, nell’anno 2009 transitava nei ruoli della Guardia di Finanza.

Acquisita dal Comando di Reggimento l’attestazione circa “ la rimanenza di 129 ore di recupero compensativo e 19 giorni di festività ” riferita all’anno 2008, con nota del 14 settembre 2009, presentava al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, istanza di pagamento dei relativi importi.

L’Autorità ministeriale, con nota del 19 ottobre 2009, riscontrava la richiesta dichiarandosi incompetente al pagamento di quanto richiesto.

Nell’occasione, la Direzione generale precisava, tuttavia, che il ricorrente aveva fruito l’intera licenza ordinaria relativa al 2008 e che, con riferimento “ al compenso per lavoro straordinario e al recupero delle festività ” relativamente al periodo di impiego nell’ambito della “ Operazione strade sicure ” (attività in relazione alla quale maturava la pretesa del ricorrente) “ la richiesta [doveva] trovare soluzione in applicazione del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 e dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ”.

Con lettera raccomandata dal 20 novembre 2009, il Ricorrente reiterava l’istanza di pagamento, inoltrandola al Comando di Reggimento e, in assenza di riscontri,

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