TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2012-06-19, n. 201205654
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 05654/2012 REG.PROV.COLL.
N. 13050/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13050 del 2000, proposto da:
I G, rappresentato e difeso dagli avv. G R e M T, con domicilio eletto presso M T in Roma, via degli Scipioni, 181;
contro
Ministero dei Lavori Pubblici, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del DECRETO del Direttore Generale del Ministero dei Lavori Pubblici prot.8480 del 18.10.1999 con il quale è stato rideterminato il trattamento economico annuo lordo del ricorrente nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale
e per il riconoscimento del diritto del ricorrente, per tutto il periodo compreso tra il 13/10/93 e il 30/6/98, e con espressa riserva di agire di fronte al giudice ordinario per il periodo successivo (art. 45, comma 17, D, Igs. 31.3.98 n. 80)
e per il riconoscimento
in via principale:
a conservare il trattamento economico e di quiescenza in godimento all’atto di trasferimento al Ministero dei Lavori Pubblici, nonché l’anzianità di servizio maturata;
in via subordinata:
a) a percepire dal Ministero dei Lavori Pubblici, a titolo di retribuzione individuale di anzianità, un importo, calcolato secondo le modalità stabilite per le qualifiche dirigenziali statali e corrispondente a n. 8 scatti biennali di anzianità maturati dal ricorrente nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13.10.93;
b) a percepire l'assegno personale pensionabile, pari alla differenza tra la retribuzione annua già percepita presso l'AGENSUD e quella attribuitagli in conseguenza dell'inquadramento nei ruoli del Ministero dei Lavori Pubblici (differenza pari a £ 25.686.856), ed erogabile nella misura massima di £ 1.500.000 mensili, per tutte e tredici le mensilità di retribuzione, per un importo complessivo pari a 19.500.000 lire o, in subordine, 18.000.000 annui);
c) a percepire per tutte e tredici le mensilità di retribuzione) l'assegno personale pensionabile, fin quando l'importo di detta differenza, riassorbita da tutti i successivi miglioramenti economici continui ad essere superiore alla suddetta misura massima;
d) a percepire, per il periodo successivo, a titolo di assegno ad personam, un importo pari alla differenza tra la retribuzione annua già percepita presso l’AGENSUD e la retribuzione annua statale, aumentata di tutti i miglioramenti economici successivi al 13.10.1993;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Lavori Pubblici;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2012 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha esposto:
1) di aver fatto parte del personale della Cassa per il Mezzogiorno, nel quale era stato assunto in data 14.07.1977 con qualifica di vice segretario tecnico, e che successivamente veniva definitivamente inquadrato nella II fascia funzionale, con decorrenza 25.03.1982 e riconoscimento dell’anzianità di servizio già maturata ai fini dell’attribuzione del successivo livello economico;
2) che, a seguito della soppressione della cassa per il Mezzogiorno, veniva inserito in apposito ruolo istituito dal Commissario di Governo ai sensi dell’art.2-bis del decreto legge n.581/84, convertito dalla legge n.775 del 17.11.1984, in cui continuava ad operare benché utilizzato dall’Agenzia per la Promozione e sviluppo del Mezzogiorno;
3) che, a seguito della soppressione dell’Agenzia, transitava alle dipendenze dell’Amministrazione statale senza che si determinasse soluzione di continuità con il precedente rapporto d’impiego;
5) di avere ottenuto un inquadramento penalizzante presso l’Amministrazione di destinazione, non essendogli stata riconosciuta nè l’intera anzianità maturata a decorrere dal 14.06.1976 (ma solo quella maturata dal 25.03.1982) né il connesso trattamento stipendiale.
4) che la legge n. 104 del 7.4.95, nel convertire in legge il decreto legge n. 32/1995, ha espressamente stabilito che "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base" dei citati decreti legge n. 285/1993, n. 403/1993, n. 506/1993, n. 95/1994, n.228/1994, n. 355/1994, n. 491/1994, n. 570/1994, e n. 675/1994.
5) in applicazione della citata normativa, di aver presentato entro il 15.9.93 domanda di trattenimento in servizio, di essere stato conseguentemente iscritto nel ruolo unico ad esaurimento istituito presso il Ministero del bilancio con D.M. 13.10.93, e con DPCM 19.3.94 assegnato in via provvisoria al Ministero dei Lavori Pubblici, presso il quale, con DM 13.3.95, prot. 20948 veniva provvisoriamente inquadrato nella VIII qualifica funzionale e con decorrenza 13/10/93, in esecuzione di quanto stabilito nel DPCM 24.2.94.
6) che, avendo optato per il ricongiungimento tra il servizio prestato presso l'Agenzia e quello prestato successivamente alla data del 12/10/93 con il servizio prestato presso l'amministrazione di assegnazione (lettera b del citato art. 14-bis), si è visto determinare il trattamento economico annuo lordo spettantegli con decorrenza 13/10/93, con Decreto 17/7/97 prot. N.9294.
7) che erroneamente interpretando ed applicando l'art. 14-bis del D.L. 8.2.95 n. 32, il suddetto decreto ha ritenuto di potere determinare nella misura di £ 18.000.000 annue l'assegno personale riassorbibile spettante al ricorrente, detraendo altresì da tale assegno, anche se inferiore alla predetta differenza di £25.686.856, tutti i successivi miglioramenti economici attribuiti al ricorrente medesimo.
Con il ricorso in esame parte ricorrente chiede l'accertamento del diritto per tutto il periodo compreso tra il 13/10/93 e il 30/6/98 a) in via principale a conservare il complessivo trattamento economico, di quiescenza e di previdenza in godimento all'atto del trasferimento al Ministero dei Lavori pubblici, nonché l'anzianità di servizio maturata e, in via subordinata:
a) a percepire dal Ministero dei Lavori Pubblici, a titolo di retribuzione individuale di anzianità, un importo, calcolato secondo le modalità stabilite per le qualifiche dirigenziali statali e corrispondente a n. 8 scatti biennali di anzianità maturati dal ricorrente nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13.10.93;
b) a percepire l'assegno personale pensionabile, pari alla differenza tra la retribuzione annua già percepita presso l'AGENSUD e quella attribuitagli in conseguenza dell'inquadramento nei ruoli del Ministero dei Lavori Pubblici (differenza pari a £ 25.686.856), ed erogabile nella misura massima di £ 1.500.000 mensili, per tutte e tredici le mensilità di retribuzione, per un importo complessivo pari a 19.500.000 lire o, in subordine, 18.000.000 annui);
c) a percepire per tutte e tredici le mensilità di retribuzione) l'assegno personale pensionabile, fin quando l'importo di detta differenza, riassorbita da tutti i successivi miglioramenti economici continui ad essere superiore alla suddetta misura massima;
d) a percepire, per il periodo successivo, a titolo di assegno ad personam, un importo pari alla differenza tra la retribuzione annua già percepita presso l’AGENSUD e la retribuzione annua statale, aumentata di tutti i miglioramenti economici successivi al 13.10.1993,
A tale riguardo deduce i seguenti motivi di gravame:
1) Inapplicabilità al ricorrente dell'art. 14- bis lettera b del decreto legislativo 3 aprile 1993. n. 96. introdotto dal D.L. 8 febbraio 1995. n. 32. convertito con L. 104/1995: applicabilità dell'art. 2-bis del D.L. 18.9.84 n. 581. convertito con modificazioni in legge 17.11.84 n. 775. Diritto del ricorrente alla conservazione del complessivo trattamento economico. di quiescenza e di previdenza in godimento all'atto del trasferimento al Ministero dei Lavori pubblici. nonché dell'anzianità di servizio maturata.
Parte ricorrente, già appartenente alla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, al momento dell'entrata in vigore dell'art. 14- bis lettera b del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (introdotto dal D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con L. 104/1995) non faceva infatti parte dei ruoli della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (ex art. 16, comma 1, legge n. 64/1986), essendo invece rimasto iscritto, nonostante l'utilizzazione da parte della predetta Agenzia, nel ruolo unico istituito dal Commissario del Governo ai sensi dell'art. 2-bis del DL n. 581/1984, convertito con legge n. 775/1984.
Lo stesso pertanto non era e non è destinatario della norma di cui all'art. 14- bis lettera b del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dovendo invece trovare applicazione nei suoi confronti l'art. 2-bis del DL n. 581/1984, convertito con legge n. 775/1984, a norma del quale il personale proveniente dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, iscritto nel ruolo del Commissario governativo di cui all'art. 2 della legge 17.11.84 n. 775, e dallo steso utilizzato per l'espletamento delle proprie attribuzioni, all'atto del trasferimento presso le Amministrazioni dello stato, degli enti autonomi territoriali o di altri enti pubblici, da disporsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avrebbe dovuto mantenere lo stato giuridico e il complessivo trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento.
2 Illegittimità costituzionale dell'art. 14-bis lettera b del decreto legislativo 3 aprile 1993. n. 96. introdotto dal D.L. 8 febbraio 1995. n. 32. convertito con L. 104/1995. per contrasto con gli artt 3, 36 e 38 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza.
Ad avviso di parte ricorrente, il problema da affrontare nel caso di specie non è quello dell'applicabilità del c.d. divieto di reformatio in peius (artt. 202 T.U. n. 3 del 1957 e 12 D.P.R. n. 1079 del 1970) nel caso di accesso ai ruoli statali di personale proveniente da ruoli non statali, ma bensì quello di verificare la legittimità costituzionale, alla luce dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, della discriminazione operata dal legislatore nei confronti di personale già appartenente ad un'Amministrazione dello Stato (in quanto iscritto al ruolo gestito dalla gestione commissariale governativa della cessata Cassa per il Mezzogiorno) e trasferito ad altre amministrazioni dello Stato, ad enti autonomi territoriali o ad altri enti pubblici prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 96 del 1993, come modificato dalla normativa sopra esaminata.
Può ben dirsi, pertanto, che il criterio della conservazione del trattamento economico in caso di passaggio di carriera è un principio di carattere generale che, trovando applicazione in tutti i casi nei quali, per effetto del passaggio da un ruolo ad un altro della stessa o di altra amministrazione, la situazione economica dell'impiegato risulti meno favorevole di quella in godimento.
3 Violazione o falsa applicazione dell'art. 14 bis del D.L. vo 3 aprile 1996 n. 93 siccome introdotto dall'art. 9 D.L. n. 32/1995;eccesso di potere sotto il profilo della giustificazione non rispondente ai fatti e del travisamento dei fatti.
L'art. 14 bis lettera b del decreto legislativo 3 aprile 1996, n. 93, introdotto dal D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con L. 104/1995, stabilisce che ai dipendenti della soppressa AGENSUD che abbiano optato per il ricongiungimento tra il servizio prestato presso l'Agenzia e quello prestato successivamente alla data del 12/10/93 con il servizio prestato presso l'amministrazione di assegnazione, è attribuito lo stipendio iniziale della qualifica attribuita loro ai fini dell'inquadramento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale ed incrementato di un importo, calcolato secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993 .
Parte ricorrente ha sempre rivestito presso l'AGENSUD la medesima qualifica;con la conseguenza che debbono essere riconosciuti n. 8 scatti biennali di anzianità, e non già 5 scatti, come erroneamente ritenuto nel provvedimento impugnato.
4 Violazione o falsa applicazione dell'art. 14 bis del D.L. vo 3 aprile 1996 n. 93, siccome introdotto dall'art. 90.L. n. 32/1995: eccesso di potere sotto il profilo della carenza. dell'incongruenza e della contraddittorietà della motivazione e dell'ingiustizia manifesta.
Nel caso di specie l'assegno personale riassorbibile annuo dovuto al ricorrente in base al citato art. 14 bis andava calcolato, così come espressamente riconosciuto dalla stessa Amministrazione nel preambolo del provvedimento impugnato, da corrispondersi cioè in 13 mensilità di £.