TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-10-04, n. 202302187
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Pubblicato il 04/10/2023
N. 02187/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01260/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1260 del 2023, proposto da
Nuovo Legno 2000 di Buoniconti Anna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via G.V. Quaranta, n. 5;
contro
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ferlatta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Armenante, Alessandra Galdi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della delibera del Comitato Direttivo del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno n. 139 del 20 giugno 2023, recante l’autorizzazione al riacquisto di un’area ricadente in zona industriale, e della determina del Responsabile amministrativo del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno n. 164 del 20 giugno 2023, recante il rigetto dell’istanza di insediamento prot. n. 1702 del 21 marzo 2023 e l’accoglimento dell’istanza di insediamento prot. n. 2443 del 19 maggio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Salerno e della Ferlatta S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2023 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, la Nuovo Legno 2000 di Buoninconti Anna s.r.l. (in appresso, N. L.) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: -- la delibera n. 139 del 20 giugno 2023, trasmessa con nota del 26 giugno 2023, prot. n. 3611, con cui il Comitato Direttivo del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Salerno, su conforme proposta del Responsabile amministrativo prot. n. 3495 del 20 giugno 2023, nonché previa comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota del 4 gennaio 2023, prot. n. 73, aveva autorizzato il riacquisto di un’area di mq 7.208, ricadente nell’agglomerato industriale di Mercato San Severino – Fisciano (zona ASI), localizzata in Fisciano, località Pastanelle, e censita in catasto al foglio 6, particelle 56, 57, 58, 59, 60, 116, 479, 517;-- la determina n. 164 del 20 giugno 2023, con la quale il Responsabile amministrativo del Consorzio ASI di Salerno, sulla scorta della propria relazione del 19 giugno 2023, prot. n. 3481, nonché previa comunicazione di avvio della procedura comparativa prot. n. 1812 del 27 marzo 2023, aveva respinto l’istanza di insediamento presentata il 21 marzo 2023 (prot. n. 1702) dalla N. L. e, invece, favorevolmente esitato l’istanza di insediamento presentata il 19 maggio 2022 (prot. n. 2443) e integrata il 16 giugno 2022 (prot. n. 2938) dalla Ferlatta s.r.l. (in appresso, F.);-- la nota del Responsabile amministrativo del Consorzio ASI di Salerno prot. n. 4094 del 19 luglio 2023;
- a sostegno dell’esperito gravame, la ricorrente denunciava vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 10 della l. r. Campania n. 16/1998, 10 della l. r. Campania n. 19/2013, 18, 19, 39 e 42 del Regolamento per l’insediamento di attività produttive negli agglomerati di Piano regolatore territoriale di coordinamento (PRTC) ASI di Salerno (in appresso, Regolamento), 25 della l. n. 1/1978, 97 Cost., nonché delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PRTC ASI di Salerno, del d.p.r. n. 327/2001 e della l. n. 241/1990, di eccesso di potere per falso presupposto, arbitrarietà, sviamento, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, di nullità per carenza assoluta di potere, di violazione del giusto procedimento;
- in estrema sintesi, lamentava che: a) a norma dell’art. 10, commi 1 e 2, della l. r. Campania n. 19/2013, il riacquisto dell’area non avrebbe potuto disporsi nei confronti di soggetto – quale, appunto, la N. L. – resosi proprietario per acquisto a titolo oneroso da terzi, e non divenuto assegnatario della stessa in base ad apposito provvedimento consortile;b) in ogni caso, esso sarebbe stato precluso per effetto dell’intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi del PRTC ASI di Salerno;c) dopo aver preannunciato, con nota del 19 luglio 2022, prot. n. 3527, il rigetto dell’istanza di insediamento presentata il 19 maggio 2022 (prot. n. 2443) e integrata il 16 giugno 2022 (prot. n. 2938) dalla F. (peraltro, sprovvista della richiesta sottoscrizione del relativo legale rappresentante e del previsto schema allegato A2 al Regolamento), si sarebbe definitivamente pronunciato su di essa, con la determina n. 164 del 20 giugno 2023, soltanto dopo il decorso del termine di conclusione del procedimento ex art. 2 della l. n. 241/1990;d) la procedura comparativa delle rassegnate istanze di insediamento sarebbe stata espletata senza applicare i criteri selettivi enucleati dall’art. 39, comma 5, del Regolamento, fatto salvo quello incentrato sui “livelli occupazionali”, ed applicandosi, invece, il non tipizzato criterio della “solidità finanziaria”;e) erroneamente il Consorzio ASI di Salerno avrebbe reputato insufficiente la superficie permeabile e la larghezza della viabilità prevista nella propria proposta progettuale dalla N. L. ai sensi delle NTA del PRTC;f) viceversa, nella proposta progettuale della F.: fa) le modalità di accesso all’opificio produttivo non sarebbero analiticamente illustrate;fb) difetterebbero le necessarie autorizzazioni della Provincia di Salerno (quanto all’accesso sulla strada provinciale) e della SNAM s.p.a. (quanto all’attraversamento della conduttura di titolarità di quest’ultima);fc) non sarebbe rispettata la dotazione minima delle aree permeabili (50% del dell’area del lotto esterna alla superficie coperta);fd) non sarebbero state osservate le prescrizioni sulla regimentazione delle acque;fe) non sarebbero stati approfonditi i profili dei consumi energetici e dell’abbattimento delle barriere architettoniche;
- costituitosi in giudizio, l’intimato Consorzio ASI di Salerno eccepiva l’inammissibilità per intervenuta acquiescenza e l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso;
- si costituiva in resistenza anche la controinteressata F., la quale eccepiva l’infondatezza dell’impianto difensivo attoreo;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza del 5 settembre 2023 per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato in limine all’impugnazione della delibera n. 139 del 20 giugno 2023, recante l’autorizzazione al riacquisto dell’area PIP localizzata in Fisciano, località Pastanelle, e censita in catasto al foglio 6, particelle 56, 57, 58, 59, 60, 116, 479, 517, che:
- a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di riacquisto della suindicata area, giusta nota del Responsabile amministrativo del Consorzio ASI di Salerno prot. n. 73 del 4 gennaio 2023, la N. L. ha presentato, in data 21 marzo 2023 (prot. n. 1702), apposita istanza di insediamento;
- non solo: a seguito dell’interpello di cui alla nota del Responsabile amministrativo del Consorzio ASI di Salerno prot. n. 1812 del 27 marzo 2023, ha partecipato, in data 26 aprile 2023 (prot. n. 2417) all’indetta procedura comparativa con quella già dalla F. già rassegnata il 19 maggio 2022 (prot. n. 2443) e integrata il 16 giugno 2022 (prot. n. 2938), nonché ridepositata il 21 aprile 2023 (prot. n. 2392);
- in questo modo, risulta aver prestato sostanziale acquiescenza alla preannunciata determinazione ex artt. 63 della l. n. 448/1998 e 10 della l. r. Campania n. 19/2013, direttamente partecipando alla competizione preordinata alla riassegnazione del lotto PIP all’esito della prodromica procedura di riacquisto;
- di qui, dunque, la carenza di interesse a dolersi dell’asserita illegittimità di quest’ultima;
Considerato, in ogni caso, che il ricorso si rivela interamente infondato nel merito per le ragioni illustrate in appresso;
Considerato, innanzitutto, che:
- l’art. 63, commi 1 e 2, della l. n. 448/1998 stabilisce che: «1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.