TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-09-07, n. 201600503

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-09-07, n. 201600503
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600503
Data del deposito : 7 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2016

N. 00503/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00113/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 113 del 2016, proposto da:
Z T, rappresentato e difeso dall'avv. G L, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;

contro

Questura di Ancona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

avverso il silenzio

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Ancona e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2016 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente ha chiesto il permesso di soggiorno per protezione internazionale.

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha domandato la declaratoria di illegittimità del mancato rilascio del suddetto permesso nel termine di conclusione del procedimento.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che, con memoria e documenti, ha domandato il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Alla camera di consiglio del 6 maggio 2016, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

DIRITTO

L’amministrazione, costituitasi in giudizio, ha rappresentato esigenze di espletamento di istruttoria, senza indicare ragioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno.

Alla camera di consiglio del 6 maggio 2016, è stata chiesta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Per tale ragione, non essendo state proposte domande risarcitorie, dev’essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Le spese processuali possono essere compensate.

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