TAR Firenze, sez. I, sentenza 2020-10-14, n. 202001209

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2020-10-14, n. 202001209
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202001209
Data del deposito : 14 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2020

N. 01209/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01061/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2015, proposto da
Livorno Terminal Marittimo-Autostrade del Mare (LTM), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F D M, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de' Pucci 4;



contro

Autorità Portuale di Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;



nei confronti

Seatrag Autostrade del Mare S.r.l. non costituita in giudizio;



per l'annullamento

della pec prot. 3975 del 22.04.2015 con la quale il Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Livorno - facendo richiamo alla delibera del Comitato Portuale n. 30/2013 con cui era stato " approvato il regolamento dell'entrata patrimoniale addizionale per servizio di vigilanza e controllo presso i Varchi Doganali Pubblici nel Porto di Livorno " ed al provvedimento del Presidente dell’Autorità Portuale n. 140 del 24.09.2014 " con cui è stato provveduto alla ripartizione dell'entrata patrimoniale addizionale di che trattasi fra le imprese portuali per gli anni 2012 e 2013 " mai comunicati alla Società ricorrente; della suddetta delibera del Comitato Portuale n. 30/2013 e del relativo " Regolamento dell'entrata patrimoniale addizionale per il servizio di vigilanza e controllo presso i Varchi Doganali Pubblici nel Porto di Livorno ";

del sopranominato provvedimento del Presidente dell’Autorità Portuale n. 140 del 24.09.2014;

per quanto possa occorrere, dell'ordinanza n. 7 in data 27.04.2010 del Presidente dell’Autorità Portuale di Livorno richiamata dalla delibera n. 30 del 27.04.2010 neanch'essa mai comunicata alla LTM;

nonché di ogni provvedimento presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Livorno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2020 il Consigliere Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il presente ricorso la società Livorno Terminal Marittimo srl (da ora LTM) ha impugnato la nota (inviata via PEC e prot. 3975) del 22 aprile 2015, con la quale il Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Livorno ha richiesto il versamento della somma di euro 135.860,60, di cui 58.915,36 per l'anno 2012 ed euro 76.945,24 per l'anno 2013, a titolo di " entrata patrimoniale addizionale per servizio di vigilanza e controllo varchi doganali pubblici ".

Sono stati impugnati anche i provvedimenti presupposti e, quindi, la delibera del Comitato Portuale n. 30/2013, con a quale è stato approvato il “Regolamento dell'entrata patrimoniale addizionale per servizio di vigilanza e controllo presso i Varchi Doganali Pubblici nel Porto di Livorno " e il provvedimento del Presidente dell'Autorità Portuale n. 140 del 24 settembre 2014 con il quale si è provveduto alla ripartizione dell'entrata patrimoniale addizionale di cui si tratta fra le imprese portuali per gli anni 2012 e 2013.

Nel ricorso si è evidenziato che la società Livorno Terminal Marittimo - Autostrade del Mare, società costituita ai sensi dell'art. 20 della L. 84/94 dalla stessa Autorità Portuale di Livorno, è concessionaria dall'anno 2001 di un complesso terminalistico, costituito da aree operative e banchine della superficie di originari mq 78.900 ubicato nel porto di Livorno.

Nell’accordo sostitutivo di concessione il canone demaniale fu dapprima temporaneamente determinato, ma poi venne ricalcolato a seguito dell’approvazione del regolamento sull’uso delle aree demaniali approvato nel 2003.

Detto regolamento venne annullato da questo Tribunale (si veda la sentenza n. 1501/2010), in quanto viziato da incompetenza “ nella parte in cui prevede aumenti di canone applicabili alle concessioni di durata superiore ai quattro anni, riservati alla competenza del Comitato Portuale ”, sentenza quest’ultima poi confermata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 860/2012).

Con la delibera n. 15 del 20 luglio 2010 il Comitato Portuale approvò “ l’applicazione del canone demaniale per le aree demaniali e banchine ... con ripristino della tariffa ” annullata da questo Tribunale, incrementando però il “ valore patrimoniale convenzionale ” in base alla variazione dell’indice ISTAT fra il dicembre 2003 ed il dicembre 2009.

Lo svolgimento di un servizio pubblico di controllo degli accessi ai varchi doganali, affidato dall'Autorità Portuale a guardie giurate private, prese fattivo avvio solo dal febbraio del 2012, senza però che l'Autorità Portuale richiedesse alcuna contribuzione ai terminalisti ed agli altri utenti dei servizi portuali e senza che comunicasse loro l'adozione di provvedimenti che disciplinavano il servizio o ne ripartivano i costi.

Il 22 aprile 2015, dopo tre anni dall'istituzione del servizio pubblico di controllo ai varchi doganali, LTM ha ricevuto la comunicazione via PEC (prot. 3975) a firma del Segretario Generale dell'Autorità Portuale che la informava dell’avvenuta stipulazione, il 10 gennaio 2012, del contratto d'appalto della durata di 36 mesi per il servizio di vigilanza armata ed il controllo accessi ai varchi doganali pubblici con una società di vigilanza.

Con la delibera del Comitato Portuale n. 34/2013 era stato approvato il “ Regolamento dell'entrata patrimoniale addizionale per servizio di vigilanza e controllo presso i varchi doganali nel porto di Livorno ” che si applica alle imprese portuali quali concessionarie demaniali marittimi ai sensi dell'art. 18 della L. 84'94 e/o art. 36 cod. nav. e/o quale titolari di contratti di locazione di aree patrimoniale cui attività si svolgono all'interno delle aree portuali accessibili dai predetti varchi" .

Sulla base di detti provvedimenti l’Autorità Portuale ha così provveduto " alla ripartizione dell'entrata patrimoniale addizionale di cui trattasi tra le imprese portuali rispettivamente per gli anni 2012 e 2013 sulla base dei costi già sostenuti da parte dell'Autorità Portuale [...]

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