TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2017-09-29, n. 201709994

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2017-09-29, n. 201709994
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201709994
Data del deposito : 29 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/09/2017

N. 08055/2017 REG.RIC.

N. 09994/2017 REG.PROV.COLL.

N. 08055/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8055 del 2017, proposto da:


A F, rappresentato e difeso dagli avvocati C A M C, V S, con domicilio eletto presso lo studio V S in Roma, via M. Celementi;


contro

Ministero della Difesa- Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

S G non costituito in giudizio;

per l'annullamento

provvedimento con il quale il ricorrente è stato giudicato idoneo non vincitore nella procedura per l’avanzamento a scelta per esami per il conferimento di n. 65 promozioni al grado di maresciallo aiutante Arma C.C.C, collocandosi nella graduatoria definitiva in posizione 66 su 333 - Decreto Ministeriale del 26.05.2017, notificato il 27.06.2017;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto necessario, vista anche la resistenza meramente formale della PA e considerato che non ha depositato, come prescritto dall’art. 46 CPA, il fascicolo del procedimento conclusosi con l’atto impugnato, acquisire una dettagliata relazione di chiarimenti sulle modalità di attribuzione del punteggio al ricorrente per i titoli in contestazione, in particolare quello relativo ai recenti documenti valutativi;

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