TAR Milano, sez. I, sentenza 2021-06-08, n. 202101397

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2021-06-08, n. 202101397
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202101397
Data del deposito : 8 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2021

N. 01397/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02993/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2993 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fullo Energia Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Addolorata detta D M, T S e Fancesco Piron, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’ultimo in Milano, via G. Serbelloni, n. 4;

contro

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso gli Uffici della stessa in Milano, via Feguglia, n.1;

nei confronti

Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Malinconico, Antonio Pugliese e Rocchina Golia, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Davide Guardamagna in Milano, piazza San Pietro in Gessate, n. 2;

Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali - CSEA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso gli Uffici della stessa in Milano, via Feguglia, n.1;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della Deliberazione 527/2016/E/EFR del 29 settembre 2016, trasmessa dall'AEEGSI alla ricorrente a mezzo PEC in data 7 ottobre 2016, avente ad oggetto "Seguiti amministrativi in esito alla verifica ispettiva effettuata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in avvalimento da parte dell'Autorità, sull'impianto alimentato a rifiuti di Granarolo (BO) della Società Fullo Energia Ambiente S.r.l.";

- della nota GSE/P20150105503 del 28 dicembre 2015 e del rapporto redatto dal Nucleo ispettivo del GSE;

- della Deliberazione n. 215 del 16 dicembre 2004 e della Deliberazione n. 2/06 dei 9 gennaio 2006;
- nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto e/o connesso, ancorché non conosciuto;

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8 maggio 2017:

- della nota prot. n. 2266 del 1° marzo 2017, trasmessa a mezzo PEC in data 2 marzo 2017, con cui la Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali ai sensi della delibera 527/2016/R/EFR ha intimato alla ricorrente "di provvedere, entro e non oltre 45 gg. dal ricevimento della presente, al versamento di € 4.916.150,09" minacciando, in difetto di pagamento, il recupero coattivo del predetto importo,

e per il risarcimento

di tutti i danni patiti dalla ricorrente a fronte dei comportamenti tenuti dalle amministrazioni resistenti nella vicenda per cui è causa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, del Gestore per i Servizi Energetici - GSE Spa e della Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali – CSEA;

Visti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, come convertito nella L. 18 dicembre 2020 n. 176;

Visto l’art. 28 del D.L. 30 aprile 2020, come convertito nella L. 25 giugno 2020 n. 70;

Relatore la dott.ssa V M nella camera di consiglio del 24 marzo 2021 tenutasi mediante collegamenti da remoto, come consentito dall’art. 25 comma 2 del D.L. 137/2020 e sentiti i difensori delle parti ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 28/2020 come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente è titolare dell’impianto di termovalorizzazione denominato CTV2, sito in località Quarto Inferiore, Granarolo (BO).



1.1. L’attività principale dell’impianto è costituita dallo smaltimento dei rifiuti, a cui è stata associata anche l’attività secondaria di produzione di energia elettrica (nonché termica per il “servizio calore” del teleriscaldamento).



1.2. In considerazione del fatto che l’impianto produce anche energia elettrica ed è alimentato da fonti rinnovabili, dovendosi includere tra tali fonti anche la “trasformazione dei rifiuti organici e inorganici”, è stato ammesso al regime di incentivazione Cip 6/1992, dal 14 dicembre 2003 al 30 giugno 2011.

A tal fine la società ha stipulato con l’allora GRTN, oggi GSE, la “Convenzione per la cessione destinata di energia elettrica ai sensi dell’art. 22, comma 4, della L. n. 9 del 1991”, conforme alla convenzione tipo approvata con D.M. 25 settembre 1992.

L’art. 2 della convenzione, come riformulato a seguito della nota GRTN del 9 novembre 2005 stabiliva, tra l’altro, che “ il quantitativo di energia mensile convenzionata con il GRTN, nei limiti del valore di cui all’art. 1, dovrà risultare pari a quella misurata ai morsetti della macchina, dedotti i quantitativi di energia assorbiti dai servizi ausiliari, dalle perdite di trasformazione e di trasporto sulle linee fino al punto di consegna a 132 KV, che sono pari al 4,9% ”.

La corresponsione della componente di prezzo incentivante è terminata il 17 novembre 2011.



1.3. In data 28 e 29 maggio 2015 il GSE, per conto dell’ARERA, a seguito di un controllo sull’impianto, ha accertato che il quantitativo di energia elettrica realmente assorbita dai servizi ausiliari era stato ampiamente superiore rispetto al quantitativo forfetario stabilito nella convenzione di cessione, risultando compreso tra un valore minimo del 16,84% (anno 2011) ed uno massimo del 20,12 % (anno 2014) con un valore medio di poco inferiore al 18%.

Quindi ha ritenuto che l’energia assorbita dai servizi ausiliari (SA) dell’impianto di produzione di energia dovesse essere calcolata in conformità a quanto stabilito dall’ARERA nella Delibera 2/06 e non nella misura stabilita nella convenzione Cip6 stipulata tra la società ed il GRTN.

Per tale ragione è stata rideterminata per gli anni oggetto di controllo la quota dei SA, pervenendosi alla conclusione che l’impianto per gli anni 2009-2014 avesse ottenuto un incentivo (Cip6) maggiore di quello spettante.



1.4. In data 29 settembre 2016 l’ARERA, con la delibera n. 527, ha condiviso le conclusioni istruttorie rassegnate dal GSE ed ha disposto “ che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) operi nei confronti della società Fullo Energia Ambiente S.r.l., il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti, determinati applicando ai quantitativi di energia incentivati in eccesso, riportati nell’ultima colonna della tabella 8 dell’Allegato A alla presente deliberazione e con riferimento al periodo oggetto del presente accertamento in cui è stata corrisposta la componente incentivante di cui alla lettera d) della tabella 1 del Titolo II, punto 3, del provvedimento CIP 6/92, la differenza tra i prezzi corrisposti dal GSE ai sensi del provvedimento CIP 6/92 e i costi di approvvigionamento dei medesimi quantitativi di energia elettrica sostenuti nell’ambito di separati accordi commerciali di fornitura ”.



2. La ricorrente, con il ricorso indicato in epigrafe, ha impugnato tale delibera e gli atti ad essa presupposti dinanzi a questo Tribunale, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare.



2.1. Si sono costituiti in giudizio l’Autorità, il GSE e la CSEA, resistendo al ricorso e contestandone la fondatezza con separate memorie.



2.2. All’udienza camerale del 17 gennaio 2017 la società ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.



2.3. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8 maggio 2017 la ricorrente ha impugnato la nota del 1° marzo 2017, con cui la CSEA ha intimato alla società di provvedere alla restituzione di circa cinque milioni di euro entro 45 giorni, corrispondente alla quota di energia incentivata in eccesso dal 2009 al 17 novembre 2011, data in cui è terminata la corresponsione della componente di prezzo incentivante.

Di tale nota ha chiesto l’annullamento previa tutela cautelare



2.4. Con ordinanza n. 772 del 20 giugno 2017 il Tribunale ha disposto la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso, ai sensi dell’articolo 55, comma 10 cod. proc. amm.



2.5. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha chiesto, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens costituito dalla novella di cui all’art 1, comma 960, della L. 205/2017 che, nel modificare l’art. 42, comma 3 ultima parte, del D.lgs. 28/2011, ha stabilito che qualora nel corso dei controlli il GSE riscontri la presenza di violazioni rilevanti ai fini della erogazione degli incentivi, non possa dichiarare la decadenza dagli stessi imponendo il recupero delle somme già erogate, ma sia tenuto a disporre la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa tra il 20 e l’80 per cento in ragione dell’entità della violazione.



2.6. Con la sentenza n. 2238 del 10 ottobre 2018 questo Tribunale ha rigettato il ricorso introduttivo e ha declinato la competenza sui ricorsi per motivi aggiunti a favore del T.A.R. per il Lazio.



2.7. La ricorrente ha interposto appello avverso tale sentenza.



2.8. Con sentenza n. 7427 del 30 ottobre 2019 la Sezione VI del Consiglio di Stato ha in parte accolto l’appello quanto al ricorso introduttivo (e precisamente con riferimento al quarto motivo di appello, corrispondente al quarto motivo del ricorso introduttivo in primo grado);
in relazione ai ricorsi per motivi aggiunti ha annullato la statuizione di incompetenza e ha disposto la rimessione della causa a questo Tribunale ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 104/2010.



2.9. Il giudizio è stato quindi tempestivamente riassunto avanti a questo Tribunale.

Si sono costituiti l’ARERA, il GSE e la CSEA, resistendo al ricorso di cui hanno contestato la fondatezza con separate memorie.

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