TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2020-09-21, n. 202001870
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Testo completo
Pubblicato il 21/09/2020
N. 01870/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01275/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2020, proposto da Lupò Costruzioni S.r.l., Gff Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati M C, A S, F B, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C M R M, S D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Co.Ge.O. S.r.l., Di piazza S.r.l., Ital System S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171;
Fallimento Sikelia Costruzioni S.p.A. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti, dei seguenti atti e/o provvedimenti: a) della comunicazione/provvedimento datata 2 luglio 2020, CDG.CDG UFF GACO.REGISTRO UFFICIALE.P.0331595.02-07-2020, con cui l'ANAS S.p.a. ha disposto l'esclusione dalla gara (DG 34/18) per l'affidamento dell'accordo quadro quadriennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sul corpo stradale (Lotto 19 – Area Compartimentale Palermo – BIS – Codice CIG 768517248F) del costituendo raggruppamento composto dalla mandataria Sikelia Costruzioni S.p.a. e dalle odierne ricorrenti e mandanti Lupò Costruzioni S.r.l. e GFF Impianti S.r.l. a seguito del fallimento della prima e precluso, in carenza di motivazione ed in violazione della normativa di settore, alle suddette mandanti e ricorrenti la prosecuzione della gara con altra impresa indicata e costituita mandataria in possesso dei requisiti di di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, ivi compresi, nei limiti d'interesse di cui si dirà infra, il silenzio dell'ANAS S.p.a. a seguito della nota-diffida trasmessa dalle odierni ricorrenti il 13 agosto 2020 ai fini della riammissione in gara e della prosecuzione nella procedura ad evidenza pubblica con altra mandataria ivi indicata, tutti i verbali di seduta pubblica e riservata della gara in esame, nella parte in cui l'ANAS S.p.a. ed i propri organi hanno disposto l'esclusione dalla gara del costituendo raggruppamento composto dalle odierne ricorrenti e negato in radice a queste ultime la prosecuzione nella procedura con altra mandataria; c) del provvedimento di aggiudicazione definitiva eventualmente disposto nelle more in favore della concorrente rimasta in gara ATI Ital System S.r.l., CO.GE.O. S.r.l. e Di Piazza S.r.l.
E per l'accoglimento
della domanda principale tesa al conseguimento dell'aggiudicazione, previa riammissione e prosecuzione nella gara, e alla sottoscrizione dell'accordo quadro, con declaratoria d'inefficacia dell'accordo quadro e dei contratti applicativi eventualmente sottoscritti nelle more con la contro-interessata e il subentro delle odierne ricorrenti col relativo costituendo raggruppamento, ovvero, in subordine, della domanda di risarcimento del danno per equivalente subito e provato dall'odierna ricorrente anche in corso di causa, comunque non inferiore all'utile d'impresa pari al 10% dell'importo a base d'asta depurato del