TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2016-05-26, n. 201600599

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2016-05-26, n. 201600599
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201600599
Data del deposito : 26 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00072/2016 REG.RIC.

N. 00599/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00072/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 72 del 2016, proposto da C M R, rappresentata e difesa dagli avv.ti S M e P A, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Reggio Calabria, via S. Anna II tronco n. 18/i;

contro

Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale – I.N.P.S., nella persona del legale rappresentante;

avverso

il silenzio mantenuto dall’amministrazione intimata dopo la richiesta di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 19 novembre 2015

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone la ricorrente, titolare di assegno temporaneo di invalidità n. 07027340, con decorrenza gennaio 1999, sospeso a decorrere dal marzo 2009, di aver proposto giudizio per chiedere il ripristino dei pagamenti.

Dal momento che l’Istituto ha provveduto a corrispondere i ratei maturati fino al marzo del 2011, la causa è stata definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere, sull’impegno che avrebbero avuto luogo anche i pagamenti relativi ai ratei successivi (sentenza n.976/11 – Sezione Lavoro Tribunale di Locri).

Dal momento che detti ulteriori ratei non sono stati corrisposti, soggiunge la ricorrente che è avvenuto che da certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate nel luglio 2015 è emerso che la medesima avrebbe ricevuto il pagamento, a titolo di prestazioni assistenziali, di € 5.568,00 nel 2012 ed € 1.434,00 nel 2013, somme che non risultano mai esser pervenute nella disponibilità dell’interessata.

Quest’ultima, con nota del 19 novembre 2015, inviata telematicamente il giorno successivo, ha richiesto all’INPS, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/1990, adeguati chiarimenti sull’accaduto e sul perché, in ogni caso, la prestazione continuava a non essere posta in pagamento.

L’Istituto, con PEC del 26 novembre 2015 ha comunicato di non potere esaminare la richiesta essendo stato allegato alla medesima un documento della ricorrente scaduto.

Pur a fronte del tempestivo invio, con PEC del 27 novembre 2015, di nuova carta di identità, nessun riscontro è intervenuto da parte dell’Istituto.

Nel rivendicare la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti cui è chiesto l'accesso e nell’escludere che i documenti oggetto della richiesta di accesso rientrino tra quelli indicati dall’art. 24 della stessa 241/1990, chiede la ricorrente, in accoglimento del proposto mezzo di tutela, la declaratoria del diritto ad accedere agli atti richiesti con la predetta istanza, con particolare riferimento a tutta la documentazione in possesso dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale da cui risultino i motivi della sospensione del pagamento della prestazione assistenziale.

L'Amministrazione, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Il ricorso – ritenuto per la decisione alla pubblica udienza dell’11 maggio 2016 – è fondato.

Va preliminarmente rammentato che, ai fini della sussistenza del presupposto legittimante l'esercizio del diritto di accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione, devono esistere:

- un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato (non potendo identificarsi col generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa)

- ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione, fermo rimanendo che l'interesse all’accesso va valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso stesso (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007 n. 55).

Inoltre, in tema di accesso ai documenti, il nesso di strumentalità fra l'interesse all’accesso e la sua rilevanza ai fini della proposizione di un eventuale giudizio, va inteso in senso ampio, in quanto la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2004 n. 5873 e Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814).

Escluso che nella fattispecie rilevino ragioni legittimamente ostative all’accesso come sopra azionato dall’odierna ricorrente, vengono in considerazione la piena ammissibilità dell’esperito mezzo di tutela giurisdizionale, nonché la fondatezza della pretesa fatta valere.

Nel dichiarare, pertanto, il diritto della ricorrente all’accesso documentale di che trattasi, mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi dei quali è stata richiesta l’ostensione, dispone il Collegio che l’intimato Istituto previdenziale a tanto provveda entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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