TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2021-12-21, n. 202102821
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Testo completo
Pubblicato il 21/12/2021
N. 02821/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01608/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1608 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Manganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, -OMISSIS-,-OMISSIS-, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti e provvedimenti:
1. Decreto-OMISSIS-., notificato al ricorrente il -OMISSIS-, di rigetto della sua istanza del -OMISSIS-preordinata ad ottenere la revoca del provvedimento prefettizio n. -OMISSIS-, recante il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente;
2. Nota della-OMISSIS-, richiamata nel prefato provvedimento, ove “non si riscontrano elementi nuovi e significativi tali da determinare un orientamento diverso da quello precedente” ai fini dell'accoglimento della predetta istanza di revoca;
3. Ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente o successivo, anche se istruttorio e/o consultivo, connesso e/o consequenziale, cognito e non cognito, ivi compresi, ove occorrer possa, il precedente decreto prefettizio recante il divieto di detenere armi e munizioni n. -OMISSIS- ed il provvedimento prefettizio recante il preavviso ex art. 10 bis L. n. 241/1990 di rigetto della predetta istanza di revoca del divieto di detenere armi presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno. Della -OMISSIS-, e della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Letta l’istanza di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a. formulata nel ricorso, e sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto ricorso per l’annullamento, previa sospensione, del decreto-OMISSIS-., notificato al ricorrente il -OMISSIS-, di rigetto della sua istanza del -OMISSIS-preordinata ad ottenere la revoca del provvedimento prefettizio n. -OMISSIS-, recante il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, nonché della Nota della-OMISSIS-, richiamata nel prefato provvedimento, ove “ non si riscontrano elementi nuovi e significativi tali da determinare un orientamento diverso da quello precedente ” ai fini dell’accoglimento della predetta istanza di revoca.
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente ha lamentato il difetto dei presupposti dei provvedimenti impugnati, posto che essi sono motivati richiamando fatti risalenti non oltre al 2015, senza tener conto, per contro, che nel 2017 l’amministrazione gli ha rilasciato il porto d’armi per uso caccia e, ancora, che nel giugno del 2020, nel reiterare il giudizio di affidabilità di esso ricorrente, ha fornito valutazioni del tutto positive, confermando il rilascio del predetto titolo di polizia.
Si è costituita l’amministrazione resistente, eccependo la tardività del ricorso. Infatti l’amministrazione resistente ha affermato che è stato ritualmente notificato all’odierno ricorrente il provvedimento di diniego in data -OMISSIS-, ma soltanto in data -OMISSIS-è stato notificato alla difesa erariale il ricorso in sede giurisdizionale, depositato in data 2 novembre 2021, così che il ricorso sarebbe tardivo; l’amministrazione resistente ha evidenziato che parte ricorrente non potrebbe ricollegare la tempestività della proposizione del ricorso al fatto che, oltre al provvedimento di diniego notificato in data -OMISSIS-, è stato impugnato anche il decreto del -OMISSIS-., notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, di rigetto della sua istanza del -OMISSIS-preordinata ad ottenere la revoca del provvedimento prefettizio n. -OMISSIS-, trattandosi di atto meramente confermativo. Nel merito l’amministrazione