TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2021-12-21, n. 202102821

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2021-12-21, n. 202102821
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202102821
Data del deposito : 21 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2021

N. 02821/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01608/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1608 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, -OMISSIS-,-OMISSIS-, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti e provvedimenti:

1. Decreto-OMISSIS-., notificato al ricorrente il -OMISSIS-, di rigetto della sua istanza del -OMISSIS-preordinata ad ottenere la revoca del provvedimento prefettizio n. -OMISSIS-, recante il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente;

2. Nota della-OMISSIS-, richiamata nel prefato provvedimento, ove “non si riscontrano elementi nuovi e significativi tali da determinare un orientamento diverso da quello precedente” ai fini dell'accoglimento della predetta istanza di revoca;

3. Ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente o successivo, anche se istruttorio e/o consultivo, connesso e/o consequenziale, cognito e non cognito, ivi compresi, ove occorrer possa, il precedente decreto prefettizio recante il divieto di detenere armi e munizioni n. -OMISSIS- ed il provvedimento prefettizio recante il preavviso ex art. 10 bis L. n. 241/1990 di rigetto della predetta istanza di revoca del divieto di detenere armi presentata dal ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno. Della -OMISSIS-, e della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Letta l’istanza di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a. formulata nel ricorso, e sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto ricorso per l’annullamento, previa sospensione, del decreto-OMISSIS-., notificato al ricorrente il -OMISSIS-, di rigetto della sua istanza del -OMISSIS-preordinata ad ottenere la revoca del provvedimento prefettizio n. -OMISSIS-, recante il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, nonché della Nota della-OMISSIS-, richiamata nel prefato provvedimento, ove “ non si riscontrano elementi nuovi e significativi tali da determinare un orientamento diverso da quello precedente ” ai fini dell’accoglimento della predetta istanza di revoca.

Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente ha lamentato il difetto dei presupposti dei provvedimenti impugnati, posto che essi sono motivati richiamando fatti risalenti non oltre al 2015, senza tener conto, per contro, che nel 2017 l’amministrazione gli ha rilasciato il porto d’armi per uso caccia e, ancora, che nel giugno del 2020, nel reiterare il giudizio di affidabilità di esso ricorrente, ha fornito valutazioni del tutto positive, confermando il rilascio del predetto titolo di polizia.

Si è costituita l’amministrazione resistente, eccependo la tardività del ricorso. Infatti l’amministrazione resistente ha affermato che è stato ritualmente notificato all’odierno ricorrente il provvedimento di diniego in data -OMISSIS-, ma soltanto in data -OMISSIS-è stato notificato alla difesa erariale il ricorso in sede giurisdizionale, depositato in data 2 novembre 2021, così che il ricorso sarebbe tardivo;
l’amministrazione resistente ha evidenziato che parte ricorrente non potrebbe ricollegare la tempestività della proposizione del ricorso al fatto che, oltre al provvedimento di diniego notificato in data -OMISSIS-, è stato impugnato anche il decreto del -OMISSIS-., notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, di rigetto della sua istanza del -OMISSIS-preordinata ad ottenere la revoca del provvedimento prefettizio n. -OMISSIS-, trattandosi di atto meramente confermativo. Nel merito l’amministrazione resistente ha dedotto l’infondatezza del ricorso.

All’esito della camera di consiglio del 7 dicembre 2021, sussistendone i presupposti, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

2. Il Collegio ritiene di prescindere dall’eccezione di tardività formulata dall’amministrazione resistente, in quanto nel merito il ricorso è palesemente infondato.

2.1. In linea generale, in materia di rilascio del porto d'armi, in relazione all'esercizio dei relativi poteri discrezionali, l'art. 39, t.u. n. 773 del 1931 attribuisce alla Prefettura la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità « di abusarne », mentre il successivo art. 43 consente alla competente autorità - in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi - di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche, in alternativa, l'assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia, non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato (Cons. Stato, sez. III, 1/7/2019, n. 4511).

Il Collegio condivide l’indirizzo della giurisprudenza secondo cui l'inaffidabilità all'uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso: l'art. 39 del R.D. 18 giugno 1031, n. 773, nel prevedere che ' il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ', conferma che è sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato (Cons. Stato, sez. III, 13/9/2017, n. 4334). In particolare, la valutazione del Prefetto di cui all'art. 39 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, secondo il quale egli ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne, è caratterizzata da ampia discrezionalità, che ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, non solo i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili;
il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è quindi un giudizio di pericolosità sociale bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta (Cons. Stato, sez. III, 14/2/2017, n. 649). In tal senso, ad esempio, il Consiglio di Stato ha ritenuto giustificato il provvedimento di divieto di uso delle armi nel caso di omessa denuncia del trasferimento delle armi da parte del titolare della licenza, dalla propria abitazione e all'esercizio commerciale, in quanto condotta che denota un comportamento superficiale di per sé indicativo di scarsa affidabilità nella custodia delle stesse (Cons. Stato, sez. III, 13/9/2017, n. 4334).

2.2. Svolte queste premesse, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto perché palesemente infondato.

L’inaffidabilità del ricorrente nell’uso e detenzione delle armi emerge non implausibilmente dagli elementi in atti, risultando l’abituale frequentazione con soggetti interessati da gravi reati, anche contro l’ordine pubblico e reati di associazione mafiosa. Tale è la frequenza e il numero delle volte in cui il ricorrente è stato verificato in presenza di tali soggetti, che deve desumersi l’abituale e costante frequentazione, risultando quindi irrilevante che di fatto l’ultimo accertamento risalga al 2015, non potendosi escludere, e anzi dovendosi presumere, che tale frequentazioni proseguano anche successivamente al 2015. In particolare, a parte i numerosi episodi su cui si fonda l’impugnato provvedimento già sufficienti ad affermare la palese infondatezza del ricorso, dalla nota della questura di -OMISSIS- depositata dall’avvocatura in data 23.11.21 è riportato quanto segue:

« Di seguito si riportano dettagliatamente gli accertamenti eseguiti:

-OMISSIS- con -OMISSIS-(-OMISSIS-) con pregiudizi di Polizia (tra cui art.685 D.P.R. 309/90- stupefacenti)- controllo eseguito da -OMISSIS-;

-OMISSIS-con -OMISSIS- con pregiudizi di Polizia (tra cui art.640 c.p. truffa)- controllo eseguito da C.C. di -OMISSIS- (-OMISSIS-);

-OMISSIS-con pregiudizi di Polizia (tra cui art 73 dpr 309/90 Stupefacenti) - controllo eseguito da C.C. -OMISSIS-

-OMISSIS--OMISSIS-:

• -OMISSIS- (-OMISSIS-) con pregiudizi di Polizia (tra cui 699 c.p. porto abusivi di armi);

• -OMISSIS- con pregiudizi di Polizia (tra cui art.582 c.p. Lesioni personali);

• -OMISSIS-con pregiudizi di Polizia (tra cui

art.73 dpr 309/90 e 416 c.p. -Stupefacenti e Associazione a delinquere)- controllo eseguito da CC -OMISSIS-;

-OMISSIS-:

• -OMISSIS-con pregiudizi di Polizia (tra cui 629 c.p Estorsione);

• -OMISSIS-con pregiudizi di Polizia (tra cui art 416 Bis Associazione di stampo mafioso) -OMISSIS-;

• -OMISSIS-con pregiudizi di Polizia (tra cui 648 c.p. ricettazione)- controllo eseguito da CC-OMISSIS-OMISSIS-

-OMISSIS-con:

-OMISSIS-con pregiudizi di Polizia (tra cui il 593 c.p omissione di soccorso);

• -OMISSIS- con pregiudizi di Polizia (tra cui reati immigrazione clandestina) - controllo eseguito CC di -OMISSIS-(-OMISSIS-);

-OMISSIS- -OMISSIS-con pregiudizi di Polizia (tra cui reati immigrazione clandestina)- controllo eseguito da -OMISSIS--OMISSIS-;

-OMISSIS-con -OMISSIS-nato il24?.09.1975 -OMISSIS-con pregiudizi di Polizia (tra cui 629 C.P. Estorsione) - controllo eseguito -OMISSIS--OMISSIS-;

-OMISSIS-con:

• -OMISSIS-con pregiudizi di Polizia (tra cui 416 bis, 629c.p. Associazione di tipo Mafioso ed Estorsione) -OMISSIS-;

• -OMISSIS- con pregiudizi di Polizia (tra cui 337 C.P. Resistenza a Pubblico Ufficiale)

• -OMISSIS- con pregiudizi di Polizia (tra cui 416 bis e 629 c.p Associazione di tipo Mafioso ed Estorsione) - controllo eseguito da CC -OMISSIS-;

-OMISSIS-:

•-OMISSIS- con pregiudizi di Polizia (tra cui art 416 Bis Associazione di stampo mafioso) -OMISSIS-- controllo eseguito da CC-OMISSIS-(-OMISSIS-);

• -OMISSIS-con pregiudizi di Polizia (Sospensione della patente Art. 116 C.15bis cds) -OMISSIS-con -OMISSIS-con pregiudizi di Polizia (tra cui 416 Bis e 629 c.p Associazione di tipo Mafioso ed Estorsione) -OMISSIS-;

-OMISSIS--OMISSIS-(-OMISSIS-) ore 17.55 con:

• -OMISSIS-con pregiudizi di Polizia (tra cui 646 e 483 C.P. - Appropriazione indebita e Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico),

• -OMISSIS-con pregiudizi di polizia (tra cui sospensione della patente Art. 116 C.15bis cds)

• -OMISSIS--OMISSIS--) - controllo eseguito da CC-OMISSIS-).

Da accertamenti anagrafici il -OMISSIS-

Questo ufficio ritiene che le assidue e non occasionali frequentazioni, avvenute tra l'altro in orari notturni, con soggetti pregiudicati o con pregiudizi di polizia rappresentino una circostanza che vale di per sé ad escludere la piena affidabilità del soggetto.

Si evidenzia inoltre che il -OMISSIS-e amministratore della ditta denominata "-OMISSIS-", sita in -OMISSIS-. Tale ditta ha assunto il sig. -OMISSIS-garantendogli in data -OMISSIS-l'ammissione alia semilibertà richiesta dal medesimo al -OMISSIS-. II -OMISSIS-, congiuntamente ad altre persone tra cui -OMISSIS-e -OMISSIS-, persone che sono state riscontrate frequentartici del -OMISSIS-, e stato posto alia misura cautelare coercitiva (nr. -OMISSIS-e -OMISSIS-rgnr- -OMISSIS- Rg. -OMISSIS-) emessa dal -OMISSIS-perché responsabile con altri soggetti dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, turbativa degli incanti e altri reati connessi ».

Pienamente giustificata è dunque la valutazione ex ante operata dall’Amministrazione procedente che, sulla base di quanto emerge dagli atti, ha ritenuto non pienamente affidabile il ricorrente nell’uso delle armi, in ragione della abituale frequentazione con soggetti attinti da reati gravissimi tra cui reati associativi mafiosi. Senza che siano emersi elementi univoci da cui possa ritenersi provato il mutamento della condotta di vita e delle frequentazioni.

Il ricorso è pertanto respinto in quanto manifestamente infondato.

3. In ragione della manifesta infondatezza del ricorso è revocato il beneficio dell’ammissione al gratuito patrocinio. Le spese di lite pertanto seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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