TAR Milano, sez. IV, sentenza 2015-09-08, n. 201501938

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2015-09-08, n. 201501938
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201501938
Data del deposito : 8 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01643/2014 REG.RIC.

N. 01938/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01643/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2014, proposto da:
N Q, rappresentato e difeso dall'avv. L Mola, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via A.Verga, 14;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore della Provincia di Milano n. 16189/2012 imm, del 09/12/2013, notificato in data 12.05.14 di revoca del permesso di soggiorno n. I02809173 rilasciato al ricorrente per motivi familiari, nella parte in cui viene denegata la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale, ai sensi degli artt. 30, comma 1 bis, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari e il diniego di conversione dello stesso in permesso di soggiorno per lavoro autonomo dal medesimo richiesta.

Più specificamente, il citato provvedimento è stato impugnato nella seconda parte del medesimo, concernente la mancata conversione, deducendo la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 22 del d.lgs. n. n. 286/1998, oltre che l’eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, non avendo l’amministrazione assicurato sufficienti garanzie partecipative all’interessato e non avendo valutato il rapporto di lavoro nel frattempo instaurato dallo stesso nel 2013, produttivo di redditi sufficienti.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito e confutando le doglianze nello stesso dedotte.

All’udienza pubblica del 2 luglio 2015, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il collegio, precisando che non risulta oggetto della controversia la parte del provvedimento presupposta, in cui si dispone la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari per la mancanza di convivenza tra i coniugi, ai sensi dell’art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286/1998 (che spetterebbe, peraltro, alla giurisdizione del giudice ordinario) ritiene che il ricorso sia infondato e che non meriti accoglimento.

Deve, invero, osservarsi che il provvedimento impugnato si fonda sul venir meno del presupposto per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari in seguito al matrimonio contratto dal ricorrente con una cittadina italiana in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, atteso che il titolo di soggiorno del quale lo straniero era titolare è stato revocato in ragione dell’accertamento della mancata convivenza tra i coniugi.

Infatti, ai sensi dell’art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286/98, il permesso di soggiorno rilasciato agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole.

Nella fattispecie in questione, invero, nonostante l’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 286/98 preveda la possibilità che, in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, il permesso di soggiorno possa essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro, nella fattispecie all’esame del collegio non sussiste il presupposto del permesso di soggiorno per motivi familiari, atteso che lo stesso è stato revocato in considerazione della mancata convivenza tra i coniugi sin dall’origine.

Inoltre, non sussiste neppure il presupposto dello svolgimento di attività lavorativa regolare, atteso che dalla documentazione versata in atti emerge inequivocabilmente che i contributi relativi al lavoro subordinato asseritamente intrapreso dall’istante nel 2013 sono stati versati solo il 23 e il 26 maggio 2014, immediatamente prima di proporre il presente ricorso.

Infine, l’amministrazione ha prodotto documentazione idonea a confermare l’irreperibilità del ricorrente al fine della comunicazione allo stesso dei motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza di conversione del permesso di soggiorno.

Di conseguenza, il provvedimento impugnato si presenta del tutto immune dai vizi dedotti.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione della peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

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