TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-03-01, n. 202202396
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Testo completo
Pubblicato il 01/03/2022
N. 02396/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11570/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-570 del 2021, proposto da:
-OMISSIS--OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-S.r.l. A Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- della nota di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. del -OMISSIS-, con la quale quest'ultima ha deliberato l'esclusione di -OMISSIS--OMISSIS-S.r.l. dal -OMISSIS-della gara a procedura aperta, suddivisa in 4 lotti, per l'affidamento “dei lavori per la realizzazione di “-OMISSIS-”, aree pedonali e messa in sicurezza attraversamenti pedonali nel territorio di Roma Capitale. CIG: -OMISSIS-“-OMISSIS-” CIG: -OMISSIS- - CUI: -OMISSIS- - CUP: -OMISSIS-” e di ogni altro atto deliberativo a essa sotteso e non conosciuto;
- del messaggio PEC di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. del -OMISSIS-, ricevuto da -OMISSIS--OMISSIS-S.r.l. in pari data, con il quale è stata comunicata l'esclusione di quest'ultima dalla gara, allegando il provvedimento di cui al punto precedente;
- dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione, non noto e non comunicato;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso a quelli su indicati,
nonchè per la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto, ove stipulato, e per il conseguimento dell'aggiudicazione con subentro nei medesimi; ovvero, in via subordinata, per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per equivalente monetario, nell'ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, con riserva di successiva quantificazione in corso di causa e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Società per effetto dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 il dott. I N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data -OMISSIS-.-OMISSIS-.2021 ai soggetti in epigrafe, tempestivamente depositato il 17.-OMISSIS-.2021, la società ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento:
- della nota di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. del -OMISSIS-, con la quale quest’ultima ha deliberato l’esclusione di -OMISSIS--OMISSIS-S.r.l. dal -OMISSIS-della gara a procedura aperta, suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento “dei lavori per la realizzazione di “-OMISSIS-”, aree pedonali e messa in sicurezza attraversamenti pedonali nel territorio di Roma Capitale;
- di ogni altro atto deliberativo a essa sotteso e non conosciuto;
- del messaggio pec di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. del -OMISSIS-, ricevuto da -OMISSIS--OMISSIS-S.r.l. in pari data, con il quale è stata comunicata l’esclusione di quest’ultima dalla gara, allegando il provvedimento di cui al punto precedente;
- dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione, non noto e non comunicato;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso a quelli su indicati, nonche’ per la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto, ove stipulato, e per il conseguimento dell’aggiudicazione con subentro nei medesimi; ovvero, in via subordinata, per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per equivalente monetario, nell’ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, con riserva di successiva quantificazione in corso di causa e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto