TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-06-11, n. 202411857
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Testo completo
Pubblicato il 11/06/2024
N. 11857/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02862/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2862 del 2018, proposto da Editrice 21 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pietro Da Cortona, 8;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
dell’inadempimento del Ministero dello Sviluppo Economico all’obbligo di provvedere alla assegnazione del diritto d’uso e di una frequenza corrispondenti all’intera area di servizio coperta dalla ricorrente, nei sensi che verranno appresso specificati; con conseguente condanna dello stesso Ministero ad adottare i necessari provvedimenti e nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento,
nonché per il risarcimento dei danni causati alla ricorrente dalle condotte ed omissioni dal MISE meglio specificate nel prosieguo del presente atto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 15 marzo 2024 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Editrice 21 a r.l. (per brevità, anche solo “ Editrice 21 ” o la “ società ricorrente ”) rappresentava di essere titolare dell’emittente “Studio 7” (già “Brescia Telenord”), attiva nelle province di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona.
1.1. Editrice 21, al momento del passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale, trasmetteva da 16 impianti, il principale dei quali era sito in Capriano al Colle in provincia di Brescia ed era attivo sulla frequenza CH 36. In proposito, la società ricorrente rappresentava che durante l’operatività dell’impianto in tecnica analogica, l’attività era stata svolta regolarmente, in quanto la frequenza CH 36 non era soggetta ad alcuna interferenza (cfr. doc. 3 della produzione di parte ricorrente).
1.2. Editrice 21, inoltre, rappresentava che il segnale irradiato sulla frequenza CH 36 dall’impianto di Capriano al Colle, sempre durante il periodo di operatività in tecnica analogica, era ricevibile anche in parte delle province di Mantova, Cremona, Bergamo e Milano.
Secondo quanto riferito dalla società ricorrente, le province di Cremona, Mantova e Brescia erano anche raggiunte, sempre in epoca analogica, da altri due impianti poi acquisiti da Editrice 21, ossia quello di Monte Faeto in provincia di Modena e quello di San Zeno di Montagna in provincia di Verona.
1.3. Editrice 21, in base alle previsioni regolatorie applicabili ratione materiae (in particolare, la deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 475/10/CONS), al momento del passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale, avrebbe dovuto vedersi assegnare il diritto d’uso di una frequenza tale da assicurarle la prosecuzione dell’attività d’impresa verso lo stesso bacino d’utenza già servito in epoca analogica.
1.4. Il Ministero dello sviluppo economico (“ Mise ”) – segnatamente, la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Dipartimento per le comunicazioni – con provvedimento prot. n. 70740 del 21 ottobre 2010 assegnava a titolo provvisorio alla emittente Brescia Telenord la frequenza CH 34 UHF in tecnica digitale nell’area tecnica 3.
A detta emittente, in particolare, veniva riconosciuto il diritto d’uso di tale frequenza solo nelle province di Brescia e, in parte, di Bergamo, ma non anche nelle province di Cremona e Mantova. Per tale ragione, Editrice 21 rappresentava di aver presentato al Mise un’istanza di integrazione del diritto d’uso sulla frequenza CH 34 UHF, affinché lo stesso fosse esteso anche alle province di Cremona e Mantova.
1.4.1. Editrice 21 rappresentava, poi, che in data 25 ottobre 2010 aveva presentato un’istanza di accesso documentale al Mise al fine di ottenere l’ostensione del masterplan dell’area tecnica 3, necessario per verificare l’eventuale presenza di interferenze in relazione all’uso dell’assegnata frequenza CH 34 UHF (cfr. doc. 8 della produzione di parte ricorrente).
1.5. Editrice 21, successivamente all’assegnazione provvisoria dell’anzidetta frequenza, con comunicazione del 30 novembre 2010 rappresentava, inter alios , al Mise e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“ Agcom ”) che in data 26 novembre 2010 aveva attivato il nuovo trasmettitore per la diffusione del canale 34 UHF in tecnica digitale e in modalità SFN, notando, sin dalle prime verifiche, che la qualità del segnale era “ pessima e/o assente in tutta l’area di servizio dell’impianto di Capriano al Colle ” (cfr. doc. 9 della produzione di parte ricorrente).
In tale comunicazione, inoltre, si evidenziava che la problematica riscontrata risulterebbe imputabile alle “ interferenze provocate da un impianto isofrequenziale posizionato a Monte Pernice appartenente all’emittente Telesettelaghi ”.
Editrice 21, pertanto, segnalava che prima dello switch-off alla tecnica digitale del canale 36 UHF (ossia quello precedentemente in uso), il servizio relativo all’impianto di Capriano al Colle non subiva interferenze, mentre la situazione interferenziale che interessava l’assegnata frequenza provvisoria CH 34 UHF aveva provocato l’esclusione dei programmi e marchi di Editrice 21 dal processo di sintonizzazione.
La società ricorrente, prospettando che la situazione interferenziale impedisse di fatto la prosecuzione della sua attività, chiedeva quindi al Mise di “ far cessare con effetto immediato la fonte interferenziale ” o, quantomeno, di intervenire con i propri organi periferici al fine di “ documentare, mappare e certificare tutte le aree di servizio, precedentemente servite con l’impianto regolarmente esercito sul canale 36 UHF in tecnica analogica, che dovrà risultare tale anche per il servizio digitale ”.
1.6. Il Mise riscontrava l’anzidetta comunicazione in data 9 dicembre 2010, invitando l’Ispettorato territoriale per la Lombardia a comunicare “ la situazione radioelettrica in termini di servizio degli impianti eserciti in tecnica analogica […] dalla e21 Brescia Telenord prima dello switch-off al fine di verificare l’eventuale situazione interferenziale precedente ”.
Veniva, inoltre, specificato che le risultanze di tali verifiche avrebbero dovuto essere comunicate anche alla Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico (“ DGPGSR ”) del Dipartimento per le comunicazioni del Mise, ai fini della definizione del procedimento di accertamento di cui all’art. 1, comma 2, della determina di assegnazione del diritto d’uso (cfr. doc. 10 della produzione di parte ricorrente).
1.7. L’Ispettorato territoriale per la Lombardia, in data 25 gennaio 2011 e 1° febbraio 2011, eseguiva le verifiche degli impianti operanti sul canale 34 UHF dalla postazione di Capriano al Colle e dalla postazione della società Telesettelaghi S.r.l. sita sul Monte Pernice in provincia di Pavia, come si evince dalla comunicazione resa in data 9 febbraio 2011 dall’anzidetto Ispettorato alla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione (“ DGSCER ”) e alla DGPGSR del Mise (cfr. doc. 11 della produzione di parte ricorrente).
1.8. Editrice 21, con istanza del 12 gennaio 2012, rappresentava all’Agcom la situazione interferenziale creatasi in relazione alla frequenza CH 34 UHF per l’impianto di Capriano al Colle ed evidenziava come ciò avesse vanificato l’investimento relativo al ramo d’azienda “Brescia Telenord”, all’uopo menzionando la perdita dell’utenza, l’azzeramento del fatturato nel 2011, la perdita degli inserzionisti che avevano sottoscritto contratti pubblicitari e l’impossibilità di concludere contratti per la cessione di capacità trasmissiva.
Editrice 21, inoltre, rappresentava di aver proposto al Mise – DGPGSR una soluzione tecnica di rete SFN pluriregionale conforme alle delibere Agcom 300/10/CONS e 475/10/CONS, che tuttavia non era stata presa in considerazione in quanto ritenuta di competenza della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica dell’Agcom.
La società ricorrente, quindi, chiedeva all’Agcom l’adozione dei provvedimenti necessari per consentire la ripresa della propria attività editoriale con l’emittente Studio 7.
1.9. L’Agcom, in data 16 gennaio 2012, istruiva l’anzidetta istanza presentata da Editrice 21, chiedendo alle Direzioni Generali DGPGSR e DGSCER del Mise di produrre ogni utile documentazione, in uno con “ eventuali elementi di valutazione sulle proposte prospettate, anche al fine di esaminare il tutto nell’ambito della prevista attività di revisione della pianificazione delle aree