TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-07-25, n. 201300592

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-07-25, n. 201300592
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201300592
Data del deposito : 25 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00810/2012 REG.RIC.

N. 00592/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00810/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 810 del 2012, proposto da:
Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. T R, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, viale della Vittoria 11;



contro

Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. L D R, C D, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Amministrazione Provinciale in Ancona, via Ruggeri, 5;
Regione Marche, Comune di Arcevia;



e con l'intervento di

ad adiuvandum :
A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. E R, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;



per l'annullamento

- della deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Ancona n° 8 del 1/8/2012 - "Programma provinciale attività estrattive (PPAE) – presa d'atto sentenza Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 4557/2011. Indirizzi per il completamento e l'attuazione della programmazione";

- dei verbali di riunione tra Commissario straordinario e sub commissari n° 4 del 16/7/2012, n° 5 del 25/7/2012, n° 6 del 31/7/2012;

- dell’atto del Consiglio provinciale n° 65 del 24/5/2012 "Programma provinciale attività estrattive (PPAE) – presa d'atto sentenza Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n° 4557/2011. Indirizzi per il completamento e l'attuazione della programmazione";

- della delibera di Giunta provinciale in data 1/12/2009 n. 550 "Programma provinciale attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 13/4/2005: precisazione sul percorso istruttorio cartografico”;

- della delibera di Giunta della Regione Marche n° 1357 del 07.11.2005, pubblicata sul B.U.R. in data 22.11.2005 recante "programma provinciale delle attività estrattive (PPAE) di Ancona: verifica di compatibilità delle aree di esenzione individuate nel PPAE e non cartografate nel piano delle attività estrattive (PRAE)" ;

- della delibera del Consiglio provinciale di Ancona n° 14 del 13.04.2005 "Programma provinciale delle attività estrattive - approvazione definitiva" ;

- della determina del Dirigente del VII Settore della Provincia di Ancona n° 470 del 20.09.2005;

- della delibera del Consiglio provinciale di Ancona n. 88 del 2004, di adozione in via preliminare del Programma provinciale delle attività estrattive (PPAE).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Ancona;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d'Italia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario F A nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2013 e uditi per le parti i difensori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso in epigrafe, sono stati impugnati gli atti, in epigrafe indicati, con i quali è stata disposta una nuova programmazione per l’individuazione di un bacino per i materiali di tipo maiolica e scaglia rossa, nonché deliberato l’assoggettamento della nuova programmazione di bacino alla procedura di V.A.S. secondo l’ iter procedurale in atti descritto.

Con l’impugnativa, si propongono le seguenti doglianze:

violazione della disciplina e delle finalità della Valutazione Ambientale Strategica e della propedeutica verifica di assoggettabilità, come dettata dal d.lgs. n° 152/2006; eccesso di potere per travisamento; violazione del principio di leale collaborazione; eccesso di potere per difetto di motivazione; disparità di trattamento; violazione dell’art. 10 delle NTA del P.P.A.E.;

violazione degli artt. 1, 2, 6, 8 della legge regionale n° 71/1997; violazione dell’art. 21, comma 7, del d.lgs. n° 152/1999; eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento; violazione del P.T.C. della Provincia di Ancona; violazione del punto 4.2.1. della Relazione tecnica illustrativa del P.R.A.E.; mancato rispetto dei parametri generali di riferimento stabiliti nella relazione al P.R.A.E.; disparità di trattamento; illogicità della motivazione; violazione del principio di leale collaborazione; violazione dei principi di proporzionalità, di sviluppo sostenibile e solidarietà e di economicità dell’azione amministrativa.

Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio la Provincia di Ancona, che ha sollevato eccezioni preliminari di inammissibilità dell’impugnativa e ne ha domandato, comunque, il

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