TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-06-21, n. 202401352
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Testo completo
Pubblicato il 21/06/2024
N. 01352/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da IO EL, MA OS RA, MA SU RA RD, IS GU, BI IT, rappresentati e difesi dall'avvocato MAgrazia Santoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pietradefusi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Scarpa e Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento della deliberazione consiglio comunale di Pietradefusi n. 36 del 18.12.2022;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l’annullamento della Delibera C.C. n. 25 del 01.08.2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietradefusi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. BI Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori Santoli MA Grazia, Scarpa Nicola, De Ruggero Edoardo (in dichiarata sostituzione di Lentini);
1. Con ricorso introduttivo regolarmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Pietradefusi n. 36 del 18.12.2022, con cui tale amministrazione ha deliberato il dissesto finanziario dell’ente locale, decidendo di non percorrere la procedura di riequilibrio finanziario.
Si è costituita l’amministrazione intimata per resistere al ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 144 del 24.3.2023 il Collegio ha accolto la domanda cautelare.
Con i motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la Deliberazione del Consiglio Comunale di Pietradefusi n. 25 del 01.08.2023, ad oggetto “ Annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 octies l. 241/90. Dichiarazione di dissesto Finanziario ai sensi dell’art.246 T.U.E.L ” con cui è stato annullato d’ufficio il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, nonché la deliberazione del Consiglio Comunale di Pietradefusi n. 14 del 21.05.2023 ad oggetto “ Approvazione del rendiconto di gestione 2022 ”.
Dopo lo scambio di memorie, all’esito dell’udienza pubblica di discussione del giorno 19 giugno 2024, il Collegio ha deliberato la decisione.
2. Come correttamente rilevato dall’amministrazione resistente, a seguito dell’annullamento d’ufficio dell’atto impugnato con il ricorso introduttivo, quest’ultimo è divenuto improcedibile.
3. Con i motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato l’esercizio dell’autotutela con cui è stato annullato l’atto impugnato con il ricorso introduttivo e si è nuovamente deliberato il dissesto finanziario.
Parte ricorrente ha lamentato le modalità di esercizio dell’autotutela, in quanto l’amministrazione resistente, a distanza di sette mesi, ha annullato in autotutela il proprio deliberato, ma contestualmente ha reiterato la richiesta di dissesto, però in tesi esercitando un potere senza motivarne la ragione, ponendo in essere un provvedimento in violazione delle norme contabili, le quali obbligano ad adottare idonei accantonamenti, e dei principi contabili di veridicità, continuità, trasparenza e prudenza. In virtù dei suddetti principi, secondo parte ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto, tenendo conto della rideterminazione dell’interesse pubblico, adottare un piano di riequilibrio e risanare eventuali criticità, ma non reiterare la dichiarazione di dissesto dell’Ente.
Inoltre, secondo parte ricorrente gli atti impugnati non indicherebbero motivi che avrebbero indotto il Consiglio Comunale ad optare esclusivamente per la dichiarazione di dissesto in luogo di un riequilibrio finanziario pluriennale.
Si contestano anche profili tecnici della nuova dichiarazione di dissesto, quali la contestata scelta di costituire un fondo contenziosi.
È lamentata la violazione di legge anche con riguardo alla lamentata mancanza di chiarezza del risultato di amministrazione in termini di disavanzo, in quanto non solo vi sarebbe discordanza tra le risultanze contabili, ma il Comune non potrebbe dirsi strutturalmente deficitario in presenza di soli due parametri negativi.
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