TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-02-03, n. 202301916
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 03/02/2023
N. 01916/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14375/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14375 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. A A, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in Ladispoli, alla via Cantoni n. 8, per mandato in calce al ricorso e ai motivi aggiunti, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
ex lege
dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in -OMISSIS-, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso:
del decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante sospensione cautelare dal servizio ed atti presupposti e conseguenziali, compreso il decreto -OMISSIS- del 29 ottobre 2018, con cui, nel disporre la reintegrazione, non è stata revocata la sospensione cautelare
quanto ai motivi aggiunti:
del decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. -OMISSIS- del 31 maggio 2019 recante irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi uno a decorrere dal -OMISSIS- e sino al 17 ottobre 2018
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2022 il dott. Leonardo Spagnoletti e udito l’avv. A A, in collegamento da remoto, per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 16 novembre 2018 e depositato il 10 dicembre 2018, e con motivi aggiunti notificati sempre mediante posta elettronica certificata il 4 settembre 2019 e depositati il 2 ottobre 2019, sono stati impugnati i provvedimenti in epigrafe meglio specificati.
1.1) Giova premettere che:
la ricorrente è Commissario coordinatore di Polizia Penitenziaria e all’epoca dei fatti Vice Comandante della Casa circondariale femminile “ -OMISSIS- ” di -OMISSIS-;
in data -OMISSIS- nell’Istituto penitenziario si verificava un grave episodio di sangue: una detenuta, ivi reclusa, cagionava la morte della figlia di sei mesi e provocava gravissime lesioni personali al fratellino maggiore, dell’età di circa ventuno (poi deceduto durante il ricovero ospedaliero), che con la madre convivevano;
Con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. -OMISSIS- del -OMISSIS- veniva disposta la sospensione cautelare dal servizio della ricorrente, perché all’esito di accertamenti ispettivi era risultato che:
-- la detenuta “… si era, durante i giorni di reclusione, contraddistinta per alcuni comportamenti, sintomatici di una preoccupante intolleranza nei confronti dei due piccoli ”;
-- “… le condotte anomale della detenuta erano state anche oggetto di parziale- attenzione del personale in servizio presso la Casa Circondariale, senza che tuttavia venissero adottate iniziative e misure atte ad evitare situazioni o fattori di rischio per i due bambini ”;
-- pur avendo la Vice Comandante “… evidenziato in due distinte annotazioni le condotte anomale della detenuta, provvedendo a richiedere, nella prima, la misura della grande sorveglianza e a reiterare, nella seconda, analoga richiesta ”, e la seconda addirittura la mattina stessa del fatto delittuoso, non aveva provveduto tuttavia a “… darne comunicazione urgente al Direttore né ad attivarsi diversamente per evitare ogni pregiudizio ai bambini ”.
Il provvedimento proseguiva osservando che:
“… il comportamento tenuto … ha determinato gravi ripercussioni e giudizi negativi sull'azione e sui compiti istituzionali dell'Amministrazione che rappresenta ”;
“ qualora i fatti attribuiti … fossero provati sarebbero ascrivibili alle alternative ipotesi di cui agli artt. 5, comma 3, lett. h) ovvero 6 comma 2 lettera b) e c) del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449 ”;
“… è indispensabile adottare il predetto provvedimento cautelare con la necessaria tempestività ed urgenza per ripristinare immediatamente la regolarità, sicurezza e funzionalità dell'azione amministrativa della Casa Circondariale femminile di -OMISSIS-, così gravemente lesa dalla condotta tenuta …e tutelare anche la regolarità e la sicurezza dell'azione amministrativa ”.
Con successivo decreto -OMISSIS- del 29 ottobre 2018 veniva disposta la reintegrazione in servizio considerato:
“… che le esigenze di celerità e di urgenza sottese al provvedimento cautelare di sospensione dal servizio adottato il -OMISSIS-, possono dirsi venute meno. Invero, tempestive ·ed efficaci sono risultate tutte le iniziative di questo Dipartimento adottate ad i1rnnediata tutela dell'immagine, dell'imparzialità e del buon andamento dell'-azione amministrativa ”;
“… che nelle more dell'avvio e della definizione del procedimento disciplinare non ostano motivi alla reintegrazione in servizio della dipendente ”.
Nella stessa data del 29 ottobre 2018 il funzionario istruttore, nominato con decreto dello stesso giorno, contestava l’addebito – con atto notificato il 6 novembre 2018- così formulato:
“… la fattispecie di cui alla lettera h) e g) dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449, per aver con la sua condotta prodotto turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio di istituto e recato denigrazione dell'Amministrazione la cui immagine ed il cui prestigio, attraverso comportamenti sconvenienti della medesima, possono apparire all'esterno sminuiti ed offuscati. Condotta consistita, nello specifico, nella mancata assunzione di iniziative conseguenti in qualità di Vice Comandante di Reparto presso la suddetta Casa Circondariale: dopo aver evidenziato in due distinte annotazioni le condotte anomale della detenuta, provvedendo a richiedere, nella prima, la misura della grande sorveglianza e a reiterare, nella seconda, analoga richiesta in considerazione dei comportamenti “a dir poco pericolosi” che la stessa detenuta aveva avuto verso i due piccoli figli, senza peraltro darne comunicazione urgente al Direttore né attivarsi diversamente per evitare ogni pregiudizio ai bambini;cosa possibile da fare, essendo stata l'ultima annotazione redatta intorno alle ore 8,30 della stessa giornata, ossia poche ore prima che si consumasse l’atroce infanticidio, potendo rappresentare anche telefonicamente l’urgenza al Direttore ovvero porre la detenuta all’attenzione del medico di guardia per una ulteriore consulenza, a prescindere da ogni considerazione sul fatto che tali azioni avrebbero potuto escludere quanto poi accaduto ”.
1.5) Con il ricorso è stato impugnato sia il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa, sia quello di reintegrazione nella parte in cui non ha disposto la revoca della sospensione, deducendo, in sintesi, i seguenti motivi:
1) Violazione di legge: violazione dell’art. 8 d.lgs. n 30 ottobre 1992, n.449 – Violazione di legge e eccesso di potere: violazione dell’art. 92 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 – Violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità .
Si invoca la violazione dell’art. 92 del d.P.R. n. 3/1957 applicabile in virtù del rinvio ricettizio di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 449/1992.
Il provvedimento di sospensione cautelare non è stato emanato dal Ministro.
Non sono enunciati né sussistono i gravi motivi a sostegno della sospensione cautelare, e non è stato considerato che con nota della Procura della Repubblica di -OMISSIS- era stato significato che, in relazione al tragico episodio, “… non sono emersi profili di responsabilità a carico del personale appartenente all'Amministrazione Penitenziaria ”.
La contestazione degli addebiti è stata comunicata oltre il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all’art. 92 comma 2.
2) Violazione di legge per carenza di istruttoria .
Si lamenta che la reintegrazione sia stata disposta senza coeva revoca dell’illegittimo decreto di sospensione cautelare.
3) Eccesso di potere sotto il profilo di una erronea valutazione del fatto , sempre in relazione alla dedotta carenza di gravi motivi a sostegno della sospensione cautelare.
4) Inopportunità del provvedimento e contrasto con l’art. 97 Cost. , in funzione della mancanza di adeguatezza rispetto al fatto.
1.5) All’esito dell’adunanza dell’8 marzo 2019 –nella quale erano presenti l’incolpata e il difensore- con deliberazione depositata il 9 maggio 2019 il Consiglio centrale di disciplina riteneva l’interessata responsabile in relazione alla fattispecie di cui al comma 3 lettera h) dell’art. 5 del d.lgs. n. 449/1992, proponendo l’irrogazione della sanzione della sospensione per mesi uno;con decreto del 31 maggio 2019, notificato il 6 giugno 2019, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria provvedeva in conformità applicando la sanzione della sospensione disciplinare dal -OMISSIS- al 17 ottobre 2018, corrispondente al periodo di sospensione cautelare già sofferto.
1.6) Con i motivi aggiunti l’interessata ha impugnato i provvedimenti da ultimo richiamati, deducendo, in sintesi, il seguente articolato motivo:
Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità - Eccesso di potere per manifesta ingiustizia - Sproporzione della sanzione irrogata rispetto ai fatti addebitati e carenza dei presupposti per applicare gli artt. 81 e 103 d.P.R. n. 3/1957 nonché l’art. 5 comma 3 lettera h) del d.lgs. n. 449/1992 - Eccesso di potere per carente istruttoria e travisamento dei presupposti.
La sanzione proporzionata e adeguata, in funzione della condotta censurata, da qualificare al limite come di semplice negligenza, sarebbe dovuta coincidere con la censura, applicabile ai sensi l’art.2, comma 1 lett. b del d.lgs. n.449/1992.
1.7) Con memoria difensiva depositata il 28 ottobre 2022 il Ministero della Giustizia ha ampiamente controdedotto al ricorso e ai motivi aggiunti.
1.8) All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 28 novembre 2022, celebrata in modalità telematica, il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.
2.) Il ricorso e i motivi aggiunti sono destituiti di fondamento giuridico e devono essere rigettati.
2.1) In relazione alle censure svolte con il ricorso, e relative all’impugnazione della sospensione cautelare facoltativa e al provvedimento di reintegrazione in servizio, in quanto non recante coeva “revoca” della sospensione, deve osservarsi, condividendo i rilievi svolti dall’Avvocatura dello Stato che:
- la competenza all’adozione di tutti gli atti di gestione del personale dipendente di pubbliche amministrazioni pertiene alla sfera dei poteri dirigenziali, in via generale, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ”) e specificamente, quanto al personale dell’amministrazione penitenziaria al Capo del relativo Dipartimento, che ai sensi dell’art. 1 comma 7 del d.lgs. 1 maggio 2000 n. 146 è sottentrato alla precedente figura del Direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria: onde il richiamo al Ministro, desunto dall’art. 92 del d.P.R. n. 3/1957 è erroneo e ormai del tutto inconferente;in tal senso, peraltro, la giurisprudenza è pacifica e granitica (cfr. tra le tante Cons. St., Sez. IV, 5 giugno 2017, n. 2639 e 16 aprile 2012, n. 2162);
- il provvedimento di sospensione cautelare è motivato in modo sufficiente e diffuso sulle gravi ragioni che ne giustificavano l’adozione, in ragione di un ferale episodio delittuoso che aveva visto protagonista una detenuta e alle criticità in ordine alla gestione della medesima, che non erano peraltro sfuggite alla stessa Vice Comandante;nessun rilievo, sotto tale aspetto, poteva assumere l’assenza di iniziative specifiche di indagine penale da parte della Procura di -OMISSIS-, comunicata con nota del 18 ottobre 2018 un mese dopo l’adozione del decreto del -OMISSIS-;
- poiché la sospensione cautelare è stata comunicata alla ricorrente in data 19 settembre 2018, la contestazione degli addebiti, adottata il 29 ottobre 2018, esattamente 40 giorni dopo la comunicazione di cui sopra è tempestiva.
2.2) In relazione alle censure dedotte con i motivi aggiunti, deve rilevarsi che il fulcro della contestazione e del provvedimento disciplinare è costituito dal non aver assunto iniziative pur a seguito di segnalazione con proposta di applicazione di un regime di “grande sorveglianza”.
Il Consiglio centrale di disciplina, mentre ha escluso la sussistenza della violazione della lettera g) del comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. 30 gennaio 1992, n. 449 (“ denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori ”) -che effettivamente esulava del tutto dal fatto addebitato- ha ritenuto inverata quella della successiva lettera h) (“ comportamento che produce turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio di istituto ”).
Tale conclusione non appare illogica o incoerente rispetto al fatto, posto che come rilevato nella relazione ispettiva il grave fatto di sangue, relativo a minori in tenerissima età, ha avuto ripercussioni notevoli e negative nella comunità carceraria (“ Sia le detenute che il personale tutte appaiono molto provati ”, tanto da aver suggerito di richiedere “un centro di ascolto psicologico attivato dall’ASL -OMISSIS- 2”), e quindi ha prodotto turbamento influente sulla regolarità del servizio, da intendere come ordinato e sereno svolgimento delle attività istituzionali.
Non appare quindi condivisibile l’assunto della ricorrente, secondo il quale la condotta andrebbe “derubricata” nella semplice “negligenza in servizio” di cui all’art. 2 lettera b) del d.lgs. n. 449/1992, punibile con la sola censura.
A fronte dell’esatta riconduzione alla fattispecie di cui al successivo art. 5 comma 3 lettera h), è pertanto affatto legittima l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, peraltro proporzionata in quanto contenuta al periodo di sospensione cautelare, non potendosi ravvisare alcun profilo di illogicità e irragionevolezza soltanto in presenza dei quali è consentito un più penetrante sindacato giurisdizionale amministrativo.
3.) In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti devono essere rigettati.
4.) In relazione alla peculiarità della vicenda amministrativa, sussistono nondimeno giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.