TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-04-08, n. 202400568

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-04-08, n. 202400568
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202400568
Data del deposito : 8 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2024

N. 00568/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00864/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 864 del 2023, proposto da
Banca Sistema S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato N C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Marano Marchesato, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza del Tribunale di Cosenza del 7 novembre 2022, n. 1908.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 c.p.a..;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2024 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- con sentenza del 7 novembre 2022, n. 1908, il Tribunale di Cosenza ha condannato il Comune di Marano Marchesato al pagamento, in favore di Banca Sistema S.p.a., della somma di € 5.018,25, quale sorte capitale, nonché della somma di € 605,57, a titolo di interessi di mora, maturati dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture, nella misura di cui all’art.5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, fino alla data del 20 dicembre 2021, ed oltre gli interessi moratori maturati successivamente fino al soddisfo, nonché al pagamento degli interessi anatocistici decorrenti dalla data della domanda fino al soddisfo, da calcolarsi al tasso previsto dall’art. 1284 c.c. come novellato dall’art. 17 comma 1 d.l. n. 132 del 2014, sugli interessi di mora che, alla data della domanda, fossero scaduti da almeno mesi sei, ai sensi dell’art. 1283 c.c.;

- con la medesima sentenza il Comune di Marano Marchesato è stato inoltre condannato al pagamento, in favore della Banca Sistema S.p.a., della somma di € 80,00, a titolo di risarcimento riconosciuto ai sensi dell’art. 6 comma 2 d.lgs. n. 231 del 2002, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.964,00, di cui € 264,00 per esborsi ed € 1.700,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge

- la sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 13 novembre 2022;

- con ricorso notificato in data 21 giugno 2023, depositato nella Segreteria in pari data, il creditore ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;

- che parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di pagamento delle spese esecutive affrontate dopo l’emissione del decreto;

- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;

Considerato che:

- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;

- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;

- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;

- l’amministrazione è tenuta al pagamento delle spese affrontate da parte ricorrente successivamente all’emissione del decreto indicato in epigrafe, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito, pari alle spese di registrazione della sentenza;

Ritenuto pertanto che:

- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;

- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;

- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta , il Segretario Comunale di Montalto Uffugo, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;

- in caso di intervento del Commissario ad acta , il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;

- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo e distratte in favore del costituito procuratore, debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell’amministrazione inadempiente;

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