TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-03-31, n. 202003734

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-03-31, n. 202003734
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202003734
Data del deposito : 31 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2020

N. 03734/2020 REG.PROV.COLL.

N. 06382/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6382 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da G R, rappresentato e difeso dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n. 11;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

V M E, M T S non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

di tutti gli atti del procedimento teso al conferimento degli incarichi dirigenziali non superiori presso il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria ed in particolare:

- della nota 25.05.2017 n. 174578 del Capo del Compartimento, con cui sono stati comunicati i posti disponibili per l'avvio della procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali non superiori;
della nota 17.10.2017 n. 329049 di avvio della procedura di interpello;
del provvedimento 25.10.2018 con cui sono stati assegnati gli incarichi all'esito del primo interpello;
della nota 30.10.2018 n. 339837U per come integrata dalle successive note 29.11.2018 n. 373217 e 6 .

3.2019 n. 0074591 del Capo del Compartimento, con cui sono stati resi noti i posti di funzione vacanti all'esito del primo interpello;
della nota 7.3.2019 n. 76278U di avvio della seconda fase di interpello;

- della graduatoria di Vice Direttore della C.C. di Lecce 16.4.19 nella parte in cui presuppongono la vacanza di detti posti e vedono collocate in posizione utile le controinteressate indicate in epigrafe ed i relativi decreti di incarico di estremi sconosciuti;

- del provvedimento 16.04.2019 con cui è stato assegnato al ricorrente l'incarico di Direttore della Casa Circondariale di Arezzo;

- delle schede di valutazione inerenti la domanda formulata dal ricorrente;

- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/ consequenziale, tra cui e sempre nei limiti dell'interesse del ricorrente e solo ove occorra, il

DM

28.9.2016;

nonché

per l'accertamento del diritto del ricorrente quale dipendente di ruolo del Ministero della Giustizia Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria e Vice Direttore della Casa Circondariale di Lecce a permanere nell'incarico in detta sede;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RENNA GIUSEPPE il 7/6/2019:

- della nota 06.06.2019 prot. n. 22007 AG del Direttore dell'Ufficio I – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale della Puglia e Basilicata, con cui è stato trasmesso al ricorrente il decreto di conferimento incarico di Direttore della Casa Circondariale di Arezzo e contestualmente comunicato l'obbligo di immediata assunzione delle relative funzioni;

del decreto 18.4.2019, registrato alla Corte dei Conti il 27.05.2019, con cui il Direttore Generale del Personale del D.A.P. ha conferito l'incarico “ di livello non generale di direttore della Casa Circondariale di Arezzo, per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente provvedimento”;

- dei decreti di trasferimento delle dott.sse Meo Evoli e Susca presso la casa Circondariale di Lecce, di estremi non conosciuti dal ricorrente;

- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/ consequenziale, tra cui ove occorra della proposta 03.04.2019 n. 15309 formulata dal “titolare dell'Ufficio di livello generale al quale il funzionario deve essere assegnato”, non nota al ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RENNA GIUSEPPE il 4/10/2019:

per l'annullamento

- della “Direttiva per la valutazione delle manifestazioni di disponibilità rese dai dirigenti penitenziari in relazione alla procedura avviata con nota 329049 del 18 ottobre 2017 nonché per il successivo conferimento degli incarichi” a firma del Direzione Generale del personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, depositata in giudizio il 4.7.2019;

- del

DM

28.9.2016 recante le determinazioni necessarie ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione dei dirigenti di carriera penitenziaria idonei al conferimento degli incarichi superiori, nonché le misure di coordinamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, finalizzate al conferimento dell'incarico superiore presso gli uffici interdistrettuali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (già impugnato con il ricorso introduttivo) per come applicato da detta direttiva;

- della scheda di valutazione del ricorrente:

- nonché di ogni altro atto impugnato con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti 07/06/2019.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2020 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe espone il ricorrente di essere stato assunto nel profilo professionale di “Collaboratore d’istituto penitenziario – VIIᵃ qualifica funzionale” a far data dal 14.07.1997;
inquadrato nel profilo di “direttore”, area funzionale “C”, per effetto dell’Accordo integrativo relativo al personale del Ministero della Giustizia appartenente al Comparto Ministeri, sottoscritto il 5 aprile 2000 (pubblicato nel B.U. del Ministero Giustizia n.12 del 30.06.2000), veniva immesso nel profilo di direttore “C2” con D.M. 16.04.2002, all’esito di procedura di riqualificazione per il passaggio al profilo professionale superiore nell’ambito della stessa area “C” di inquadramento, riservata ai funzionari del “settore della professionalità organizzativa e delle relazioni” di cui al citato Accordo Integrativo, quindi di essere stato provvisoriamente inquadrato nella posizione economica “C3” a decorrere dal 16.08.2005.

Con decorrenza dal 18.03.2006, giusto D.M. 18.10.2006, veniva inquadrato nella nuova carriera della dirigenza penitenziaria per effetto dell’art. 4, comma 1, della legge 27.07.2015, n.154 (cd. “legge Meduri”), che, tra l’altro, delegava al Governo la disciplina dell’ordinamento della predetta carriera.

Dopo avere comunicato con nota prot. n. GDAP - PU – 0174578 del 25 maggio 2017 i posti di funzione ordinari “diversi da quelli già previsti dalla procedura per il conferimento degli incarichi superiori, individuati nel decreto ministeriale del 22 settembre 2016”, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria avviava le procedure di conferimento degli incarichi non superiori, giusta nota prot. GDAP – PU – 0329049 del 17 ottobre 2017, precisando che gli “incarichi espletati” di cui si sarebbe tenuto conto - ai sensi dell’art. 3 , commi 2 e 6, del citato D.M. - erano quelli relativi al “decennio anteriore all’anno della comunicazione dei posti disponibili”, cioè quelli espletati nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2016, e che – a mente del comma 7 dello stesso art.

3 - tutti i restanti incarichi espletati anteriormente al predetto decennio sarebbero stati inseriti nell’apposita parte denominata “Altri incarichi anteriori al decennio di riferimento 01/01/2007 – 31/12/2016”.

All’esito di tale fase ed assegnati gli incarichi dirigenziali ai vincitori giusto provvedimento del 25.10.2018, venivano resi noti con nota 6.03.2019 nr. 0074591 del Capo del Dipartimento i posti di funzione rimasti vacanti, per i quali con successiva ministeriale del 7 marzo 2019 si dava avvio al relativo interpello ai sensi dell’art. 4 del D.M. 28.09.2016 cit.

Con il ricorso in epigrafe precisato, il dott. R, avendo partecipato ad entrambe le procedure e manifestato la propria disponibilità a ricoprire uno degli incarichi indicati nelle domande di partecipazione, contesta l’illegittimità della procedura e del D.M. 28.09.2016, nonché la mancata assegnazione del posto di “vice direttore della casa circondariale di Lecce”, rimasto vacante (nr. 2 posti) all’esito della prima fase, e chiede l’annullamento dell’elenco dei vincitori di cui alla nota 25.10.2018;
in via derivata denuncia l’illegittimità anche del secondo interpello e l’assegnazione alle colleghe Susca Maria Teresa (prima classificata) e Meo Evolo Valentina (seconda classificata) dei due posti di funzione di vice direttore presso la casa circondariale di Lecce.

Affida il gravame ai seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d.lgs. 63/2006 – Violazione dell’art. 20 e ss. del d.lgs. 63/2006 - Eccesso di potere e sviamento: in particolare, il ricorrente lamenta che all’esito della prima procedura in contestazione non gli sia stata attribuita la vice Direzione della casa circondariale di Lecce, nonostante il punteggio conseguito pari a 67.02 utile all’assegnazione del suddetto posto di funzione, che, rimasto non assegnato, è stato inserito tra quelli ancora vacanti di cui alla nota 30.10.2018 - integrata dalle successive 29.11.2018 e 6.03.2019- e rimesso ad interpello con bando ultimo del 7 marzo 2019.

Precisa inoltre che, al fine di non incorrere in un trasferimento d’ufficio, ha presentato domanda telematica di partecipazione al secondo interpello, inoltrata in data 16 marzo 2019, nella quale ha nuovamente indicato come prima preferenza la vice direzione dell’istituto penitenziario di Lecce e, quali ulteriori subordinate sedi, nell’ordine di referenza, Spoleto, Arezzo, Grosseto e Perugia.

A conclusione del relativo procedimento, questa volta gli sono stati riconosciuti complessivi punti 65,19 di cui:

- punti 18,19 per incarichi dirigenziali ex art. 3, comma 2, del D.M. 28.09.2016;

- punti 17,00 ai sensi dell’art.3, comma 7, (comma 1, lett. b), D.M. cit.;

- punti 30,00 in sede di colloquio ex art. 3, comma 8 (comma 1, lett. c), D.M. cit.

Per effetto del punteggio conseguito, con provvedimento (senza data e protocollo) della Direzione Generale del personale e delle risorse, pubblicato sul sito intranet.giustizia.it dal 16.04.2019, è risultato assegnatario dell’incarico di direttore della casa circondariale di Arezzo, mentre i due incarichi di vice direzione presso la C.C. di Lecce sono stati attribuiti alle controinteressate.

In via ulteriormente subordinata, lamenta l’illegittimità dell’intera procedura d’interpello in contestazione (fase 1 e fase 2), anche perché avviata senza il previo espletamento dell’iter previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 63/2006, e per sviamento “poiché il mancato trasferimento d’ufficio di coloro i quali non hanno manifestato disponibilità a ricoprire gli incarichi di funzione […] pone in situazione di disparità i dirigenti in servizio, arrecando pregiudizio a coloro i quali che, come il ricorrente, hanno preso parte alle procedure al solo fine di evitare il contestuale trasferimento d’ufficio, […]” (pagg. 7 e 8 ricorso). A ciò, aggiunge la “carenza di presupposto” derivante dalla asserita mancata definizione dei criteri e delle priorità delle assegnazioni delle sedi, come richiesto dall’art. 11, co. 2, lett. m), del D.M.

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