TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2018-02-27, n. 201802144

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2018-02-27, n. 201802144
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201802144
Data del deposito : 27 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2018

N. 02144/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00020/2018 REG.RIC.

N. 13282/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 20 del 2018, proposto da:
R S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati F T, P C, con domicilio eletto presso lo studio F T in Roma, largo Messico 7;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato R C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
Municipio Roma i di Roma Capitale non costituito in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 13282 del 2017, proposto da:
Vf Italy Retail Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Barzaghi, Thomas Mambrini, con domicilio eletto presso lo studio F T in Roma, largo Messico 7;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato R C, con domicilio eletto presso lo studio R C in Roma, via del Tempio di Giove 21;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 20 del 2018:

a) della nota del Dirigente della I U.O. Amministrativa del I Municipio di Roma Capitale del 27.10.2017 prot. n. CA/2017/188840 di inefficacia della SCIA n. CA/2017/156122 del 12.9.2017 presentata da VF Italy Retail srl;

b) ove occorrer possa, della nota del Dirigente della I U.O. Amministrativa del I Municipio di Roma Capitale del 6.9.2017 prot. n. CA/2017/152129 di inefficacia della SCIA del 21.7.2017 prot. CA/2017/128435 presentata da VF Italy Retail srl, come pure del verbale del 23.10.2017 della Polizia Locale di Roma Capitale, U.O. I;

c) di ogni altro atto agli stessi presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, ove occorra, le deliberazioni di Consiglio comunale di Roma Capitale n. 187 del 29.9.2003, n. 36 del 6.2.2006, n. 65 del 23.4.2007 e n. 86 del 7-8.10.2009, il verbale del 28.11.2017 dell'U.O. I Gruppo Centro della Polizia Amministrativa di Roma Capitale, nonché i verbali del medesimo Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, U.O. I, n. 81160022929 e n. 14170004986 ed il provvedimento, ove intervenuto, di chiusura dell'attività commerciale..

quanto al ricorso n. 13282 del 2017:

- del provvedimento adottato dal dirigente dell'Unità Operativa Amministrativa del Municipio I di Roma, Prot. n. CA/2017/188840, in data 27.10.2017, avente ad oggetto “Comunicazione di inefficacia della

SCIA

Prot. n. CA/2017/156122 del 12/09/2017 presentata da VF ITALY RETAIL SRL”, notificato alla ricorrente a mezzo P.E.C. in data 27.10.2017;

- del verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 81160022929 del 28.11.2017, notificato alla ricorrente in data 21.12.2017;

- per quanto occorrer possa, delle delibere del Consiglio comunale n. 187 del 29.09.2003, n. 36 del 6.02.2006, n. 65 del 23.04.2007 e n. 86 del 7-8.10.2009;

- ogni atto presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto, con riserva di proporre motivi aggiunti, ex art. 43 c.p.a..


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale per entrambi i ricorsi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2018 il cons. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso iscritto a R.G. n. 13282/2017, la società VF ITALY s.r.l. impugna il provvedimento prot. CA/2017/188840 del 27/10/2017 col quale Roma Capitale ha dichiarato inefficace la Scia prot. n. CA/2017/156122 del 12/9/2017, presentata dalla stessa società per attività di vendita di prodotti “non alimentari” a marchio “Timberland” in via del Corso n. 29/via Laurina 1.

A motivo della opposta inefficacia la circostanza che “pur risultando presentata istanza in deroga … per aperura di esercizio commerciale a marchio Timberland, non è stato documentato il rilascio del provvedimento di accoglimento della stessa;
tale provvedimento si rileva necessario al fine di consentire l’aperura dell’attività menzionata in quanto nel locale in oggetto risulta maturato un vincolo di tutela del settore alimentare, essendo stata esercitata per più di un biennio nell’ultimo quinquennio un’attività di commercio del settore alimentare, ai sensi dell’art. 6 della DC.C. n. 36/2006”.

Lo stesso atto viene impugnato, con ricorso iscritto a R.G. n. 20/2018, dalla società ROVIMA s.r.l. nella qualità di proprietaria dell’immobile commerciale locato alla VF ITALY s.r.l..

Nel gravarsi avverso il provvedimento del 27/10/2017 ed il verbale di accertamento del 28/11/2017 elevato dalla Polizia locale, le due società contestano i presupposti di fatto sulla base dei quali il Municipio ha ritenuto che fosse maturato, sui locali de quibus, un vincolo ex art. 6 della deliberazione consiliare n. 36/2006 a tutela delle attività di commercializzazione prodotti alimentari.

Nel dedurre violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, esse sostengono che nessun vincolo merceologico di natura alimentare si sarebbe consolidato, ovvero sarebbe vigente per i locali in questione.

Si è costituita in giudizio Roma Capitale per entrambi i ricorsi, depositando documenti e memoria per resistere ai rispettivi gravami.

Roma Capitale ha anche eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla società ROVIMA s.r.l. (ricorso RG n. 20/2018) nonché la tardività dell’impugnazione in ordine alla dichiarazione di inefficacia della prima Scia presentata dalla VF Italy in data 21/7/2017, comunicata con nota del 6/9/2017.

Con memoria del 12 febbraio 2018, la difesa della società ROVIMA s.r.l. controdeduce alle eccezioni di inammissibilità e nel merito insiste per l’annullamento degli atti impugnati.

Alla camera di consiglio del 14 febbraio 2018, il Presidente ha dato avviso alle parti della possibile definizione immediata dei ricorsi con sentenza in forma semplificata.

La causa viene trattenuta per la decisione.

Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva.

Nell’ordine di esame dei rilievi, va trattata innanzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso n. 20/2018 sollevata dalla difesa capitolina.

L’eccezione è ritenuta fondata.

La società ROVIMA censura la comunicazione di inefficacia in ragione del fatto che nei locali di sua proprietà (locati alla VF ITALI s.r.l.) si sarebbe formato un vincolo di carattere diverso da quello dichiarato dal Comune.

E’ evidente, dunque, che la società in parola non si oppone alla insistenza di un vincolo di tutela sui locali de quibus, ovvero non nega in radice ed in assoluto l’esistenza di un vincolo comunque inibente, tale da incidere – se non ci fosse – sull’incremento di valore commerciale dell’immobile in sua proprietà nella misura in cui questo, affrancato da ogni vincolo, sarebbe in grado di vederne accresciuta l’appetibilità commerciale sul mercato.

Essa si oppone al vincolo di carattere “alimentare” per assumere l’esistenza – in conformità alla tesi sostenuta dal ricorrente nel ricorso n. 13282/2017 - di un vincolo di natura diversa, ma pur sempre inibente, di tipo “non alimentare”, in ciò aderendo in pieno alla posizione difensiva della società VF ITALY s.r.l..

In questi sensi le prospettazioni di ricorso, il Collegio ritiene che la società ROVIMA s.r.l. non sia il soggetto direttamente destinatario dell’atto ovvero inciso immediatamente dagli effetti pregiudizievoli del provvedimento impugnato;
destinatario diretto di questi effetti è la società VF ITALY s.r.l., nei cui confronti il Comune ha disposto il provvedimento inibitorio dell’attività commerciale;
ROVIMA s.r.l. fa valere, in realtà, nel giudizio introdotto con il ricorso autonomo RG n. 20/2018, un interesse adesivo dipendente, ad adiuvandum delle ragioni azionate dalla VF ITALY s.r.l.: un interesse indiretto e mediato, non qualificato, la cui tutela di riflesso consente a ROVIMA s.r.l. di conservare gli effetti del contratto di locazione stipulato con VF ITALY s.r.l..

Diverso, si ripete, sarebbe stato se ROVIMA s.r.l. si fosse opposto al vincolo nella sua totale ed assoluta portata inibente (alimentare e non alimentare, così da tenere indenne l’immobile da qualsiasi limite di natura amministrativa);
tale posizione avrebbe assunto senz’altro consistenza di interesse legittimo ovvero di interesse diretto, personale e concreto – differenziato e qualificato - direttamente e immediatamente inciso dal provvedimento comunale impositivo del vincolo di tutela.

Le considerazioni che precedono inducono il Collegio a ritenere fondata l’esaminata eccezione ed a dichiarare inammissibile il ricorso autonomo proposto da ROVIMA s.r.l., rubricato a R.G. n. 20/2018;
tuttavia, in considerazione di quanto sopra esposto, è possibile la conservazione degli effetti giuridici dell’atto mercé la sua conversione in atto di intervento ad opponendum, con la precisazione che non possono comunque trovare valido ingresso nel giudizio controverso eventuali, autonome censure colà dedotte.

Si può passare allo scrutinio di merito del ricorso n. 13282/2017.

Come esposto in premessa, l’amministrazione capitolina ha opposto alla ricorrente l’inefficacia della Scia 156122/2017 in quanto nei locali di via del Corso n. 29/ via Laurina n. 1 è stata esercitata attività di vendita prodotti alimentare per più di due anni nell’ultimo quinquennio: attività tutelata ex art. 6 della deliberazione n. 36 del 2006.

La società istante sostiene che nei locali de quibus si sarebbe formato un vincolo di carattere diverso da quello dichiarato dall’Amministrazione (“non alimentare”), dovuto all’attività mista in essi esercitata tra il 2014 ed il 2017 (alimentare e non) ed in ragione delle attività pregresse ivi esercitate a far epoca da lontana data (vendita abbigliamento, accessori).

Il ricorso è infondato

Rileva, in primo luogo, la circostanza fattuale che nell’ultimo quinquennio (dal 2014 in poi) nei locali in questione sia stata svolta attività in forza della Scia prot. CA/13706 del 30/1/2014.

Detta Scia è stata presentata per attività di vendita settore alimentare per mq 75 e per settore non alimentare mq 43.

Il settore non alimentare - non specificato nella Scia - ha riguardato tuttavia oggettistica e gadget (circostanza dichiarata dal Comune e non confutata).

Secondo aspetto rilevante in punto di fatto, è rappresentato dalla circostanza per cui l’unico settore di attività tutelata esercitata in forza della predetta Scia del 2014 (unico titolo temporalmente rilevante ai fini della maturazione del vincolo) è stata quella relativa al settore alimentare (tutelato ex art. 6 D.C.C. n. 36/2006).

L’altra attività pure esercitata nei locali in questione (trattasi di oggettistica/gadget), peraltro di tipo residuale rispetto a quella che deve intendersi e qualificarsi come principale per occupare quasi il doppio della superficie rispetto a quella destinata alla vendita di prodotti non alimentari), non rientra certamente tra quelle tutelate. La non afferenza tipologica è stata circostanziata dalla resistente e non meglio confutata dalla ricorrente.

Terzo rilievo fattuale, nessuna rilevanza assume la circostanza che in passato fosse stata esercitata attività di vendita abbigliamento: in disparte l’irrilevanza temporale (ante ultimo quinquennio), conta il fatto che nessuna delle attività riguardanti siffatti prodotti non alimentari è stato dimostrato che rientrassero tra quelli tutelati dalla delibera capitolina;
di contro, Roma Capitale ne ha allegato l’estraneità.

Dalle considerazioni che precedono, il Collegio trae il convincimento che il vincolo maturato sui locali di via del Corso/via Laurina riguardi obiettivamente ed esclusivamente il settore relativo ai prodotti alimentare, espressamente tutelato dalla norma regolamentare;
unico settore questo che rientra tra quelli tutelati ex art. 6 citato, esercitato in via principale e prevalente tra il 2014 ed il 2017.

L’altra attività (prodotti di oggettistica su una superficie residuale di mq 43), esercitata nell’ultimo quinquennio e per più di un biennio in forza della Scia 13706/2014, non può rientrare infatti tra le attività tutelate, sicché neppure si può inferire l’insorgenza di un correlato vincolo di tutela nei sensi postulati dalla ricorrente.

Per quanto concerne, invece, l’impugnativa del verbale di accertamento elevato dalla Polizia locale (sanzione amministrativa pecuniaria elevata in carenza della prescritta Scia), il Collegio – in adesione al consolidato indirizzo giurisprudenziale della Sezione - condivide l’eccezione formulata dalla difesa capitolina per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di azione negatoria tesa ad ottenere una pronuncia dichiarativa a tutela di posizioni che hanno consistenza di diritti soggettivi patrimoniali, sui quali non può essere estesa la giurisdizione generale di legittimità (posta a presidio degli interessi legittimi) e neppure è contemplata quella esclusiva del giudice amministrativo.

A tutto ciò consegue, in via dirimente, l’infondatezza dei rilievi censori dedotti nel ricorso n. 13282/2017, ragion per cui il gravame in esame va respinto.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di VF ITALY s.r.l. e ROVIMA s.r.l..

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