TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 2023-03-20, n. 202300195
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Testo completo
Pubblicato il 20/03/2023
N. 00195/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2023, proposto da
S L, rappresentata e difesa dall'avvocato G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;
nei confronti
M A ed E E, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione:
- del decreto prot. 23366 del 26/10/2022, emanato dal Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Direzione Generale – Ufficio III, con il quale venivano pubblicati gli esiti della prova orale e pratica per la classe di concorso A001 e dell’allegato elenco dal quale parte ricorrente rimaneva esclusa;
- del decreto prot. 26917 del 7/12/2022 emanato dal Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Direzione Generale – Ufficio III, con il quale veniva pubblicata la graduatoria di merito della procedura concorsuale ai sensi dell’art. 15 del D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 per la classe di concorso A001 Arte e Immagine nella scuola secondaria di I grado, da cui risulta esclusa la parte ricorrente;
- “ove occorrer possa”, dell’Avviso recante la comunicazione del Diario delle prove pratiche per la classe di concorso A001 Regione Sardegna;
- del Decreto Dipartimentale prot. 23 del 5 gennaio 2022, contenente Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: « Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado », ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- del Decreto n. 749 pubblicato sulla GU n. 51 del 3 luglio 2020, contenente disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020 n. 449;
- del Decreto n. 326 del 20 novembre 2021, contenente “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno”, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “ Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali ”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- del Decreto Dipartimentale n. 649 del 20 giugno 2020, contenente modifica del concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- del Decreto n. 499, pubblicato sulla G.U. n. 34 del 28 aprile 2020 (bando);
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente quanto meno a sostenere nuovamente la seconda prova orale (prova pratica) del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado per la classe di concorso A001 (Arte e Immagine nella scuola secondaria di primo grado), anche eventualmente in un’apposita sessione suppletiva, per essere poi inserita nella graduatoria di merito con lo spettante punteggio;
e per la condanna
delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm., ciascuna per quanto di propria competenza, a consentire alla parte ricorrente di svolgere nuovamente la prova pratica mediante predisposizione di una sessione suppletiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La ricorrente, premesso di avere partecipato al concorso ordinario indetto dal Ministero dell’Istruzione con decreto n. 499 del 21 aprile 2020 per l’accesso ai ruoli del personale docente per la classe di concorso A001 nella Regione Sardegna, e di essere stata esclusa per non aver superato la prova pratica, avendo riportato un punteggio inferiore al minimo previsto, ha impugnato dinanzi al T.A.R. Lazio - Sede di Roma i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendo l’annullamento della seconda prova pratica e il riconoscimento del diritto alla rivalutazione della stessa prova, con l’attribuzione del punteggio minimo, o del diritto a sostenere nuovamente la prova de qua .
1.1. Il T.A.R. Lazio, con ordinanza collegiale n. 1294 del 25 gennaio 2023, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di questo Tribunale e la ricorrente ha quindi riassunto il ricorso in questa sede.
1.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) eccesso di potere sotto il profilo della arbitrarietà e manifesta irragionevolezza;violazione di legge;violazione degli artt. 3 e 97 Cost. per disparità di trattamento tra candidati della prova concorsuale: la commissione giudicatrice si sarebbe illegittimamente discostata da quanto stabilito dal bando di concorso per non aver reso noto il giorno e il luogo in cui si è svolta l’estrazione a sorte della tecnica di realizzazione da adottare nella prova pratica e per non aver pubblicato gli esiti di tale estrazione, violando così la par condicio ;la commissione, inoltre, non avrebbe fornito ai concorrenti i materiali necessari per la prova pratica, contrariamente a quanto previsto dalla lex specialis ;
2) invalidità della procedura per violazione del principio dell’anonimato: la commissione ha richiesto espressamente ai candidati di apporre la loro firma sugli elaborati della prova pratica, cui era allegata una relazione esplicativa;tale relazione, a dire della ricorrente, non sarebbe altro che un elaborato scritto oggetto di valutazione, che come tale avrebbe dovuto restare anonimo, pena l’invalidità della procedura e della graduatoria finale;
3) eccesso di potere sotto il profilo della arbitrarietà, scorrettezza, deviazione dai principi dell’imparzialità, correttezza e buona fede;eccesso di potere per manifesta irragionevolezza;violazione dell’art. 3 e dell’art. 97 Cost.: la violazione dell’anonimato, già contestata nella precedente censura, avrebbe permesso di individuare i candidati prima della valutazione delle prove, così minando l’imparzialità dei giudizi e determinando la violazione del principio della par condicio ;
4) eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento;violazione di legge;divergenza dell’oggetto della prova pratica rispetto a quanto stabilito dal bando di concorso: la commissione avrebbe illegittimamente richiesto ai candidati di redigere, nell’ambito della prova pratica, una Unità Didattica.
La ricorrente, peraltro, nella premessa in fatto del ricorso deduce ulteriori profili di censura, lamentando che:
- una commissaria (la prof.ssa P) avrebbe omesso di presentare la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità con riferimento alla classe di concorso A001;
- la valutazione della prova pratica dell’interessata sarebbe “incoerente”, alla luce dei giudizi da essa riportati, rispetto all’esito del colloquio.