TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-10-12, n. 202300593

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-10-12, n. 202300593
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300593
Data del deposito : 12 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/10/2023

N. 00593/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00173/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 173 del 2023, proposto da P G, in proprio e quale erede di T I, rappresentato e difeso dall'avvocato L D M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L D M in Potenza, via N. Sauro, 102;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via

XVIII

Agosto, 46 (Palazzo Uff.);

per l'ottemperanza

del decreto n. 286/2018 del 13.09.2018, munito di formula esecutiva il 29.10.2028, così notificato presso la sede dell’Ente il 09.11.2018, emesso dalla Corte di Appello di Potenza nel procedimento ex art. 3 L. 89/2001, n. R.V.G. 294/2018 della Corte di Appello di Potenza.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 il dott. F D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- con il decreto indicato in epigrafe il Ministero intimato è stato condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, quale erede di T I, la quota ereditaria spettante sull’importo di euro 8.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di equa riparazione per la violazione del principio di ragionevole durata del processo;

- il titolo è passato in giudicato, come da attestazione di Cancelleria depositata in atti, ed è stato notificato in forma esecutiva all’amministrazione debitrice;

- con PEC in data 16/11/2021 è stata altresì presentata la dichiarazione prevista dall’art.

5-sexies della legge n. 89 del 2001;

- stante il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, la parte ricorrente chiede, con il ricorso di ottemperanza in esame, l’adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato, la condanna al pagamento di una penalità di mora e la nomina di un Commissario ad acta in caso di inadempienza, oltre al riconoscimento delle spese di lite in favore del difensore per dichiarato anticipo;

Rilevato che:

- risulta trascorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto-legge n. 669 del 1996;

- il decreto di condanna ex art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28/10/2013, n. 5182);

- sussistono le condizioni di ammissibilità del ricorso di cui all’art. 1, co. 777, della legge di stabilità n. 208 del 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, relative al decorso di sei mesi dalla data in cui sono stati integralmente assolti gli obblighi di dichiarazione ivi previsti;

Considerato che, a fronte della pretesa vantata da parte ricorrente, nulla è provato in ordine all’adempimento, secondo i principi in materia di riparto dell’onere della prova, da parte del Ministero ritualmente intimato in giudizio (cfr. Cass., ss.uu., 30/10/2001, n. 13533);

Ritenuto pertanto che:

- va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di liquidare l’ammontare delle somme dovute, secondo i criteri stabiliti nel decreto da eseguire, e di pagare quanto spettante alla parte ricorrente, a tal scopo assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente sentenza;

- ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a. come modificato dall’art. 1, co. 781, della legge n. 208 del 2015, non è iniqua e va pertanto disposta la corresponsione di una penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute a titolo di equa riparazione comprensive degli interessi, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in alternativa, fino alla data di insediamento del commissario ad acta come sopra individuato (cfr. Cons. St., sez. IV, 3/11/2015, n. 5014);

- in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione all’adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato, è opportuno demandare al Capo del Dipartimento competente dello stesso Ministero intimato la nomina del Commissario ad acta , da scegliere ai sensi dell’art.

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