TAR Bologna, sez. I, sentenza 2022-04-19, n. 202200349
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Testo completo
Pubblicato il 19/04/2022
N. 00349/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00897/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 897 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M A, M A, P A, rappresentati e difesi dagli avvocati N S e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G P in Bologna, via Santo Stefano, 16;
contro
Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A T e N Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio N Z in Bologna, piazza Maggiore,6;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Emilia Romagna, non costituita in giudizio;
nei confronti
P G, M M F, M M, M A M C, rappresentati e difesi dall'avvocato Vittorio Paolucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva
-dell' Ordinanza di provvedere alla rimozione di tutti i rifiuti presso il terreno sito in Via Zanardi – identificato al Catasto al foglio 13 mappale 326”, PG. N. 353240/2021 emanata da un Funzionario del Comune di Bologna (in luogo del Sindaco) in data 4 agosto 2021, trasmessa con pec all'avvocato dei Sigg.ri P A, M A e M A in pari data;
- per quanto occorrer possa di tutti gli atti presupposti, connessi, precedenti e conseguenti, anche non cogniti agli odierni ricorrenti e, in particolare, tra essi: di tutti gli atti del fascicolo secretato – e non conosciuto – (contenente gli atti e i documenti amministrativi concernenti il procedimento relativo alla contestata presenza di rifiuti nel terreno di proprietà dei Sigg.ri Amorosini, sito in Bologna, Via Zanardi Fg 13 Mp 326) e il cui accesso è stato negato a mezzo della nota del Comune di Bologna P.G. 231087/2021 trasmessa in data 19 maggio 2021 in quanto depositato presso la Procura della Repubblica;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
-della “Ratifica dell'Ordinanza PG. 353240 2021 recante ad oggetto Ordinanza di provvedere alla rimozione di tutti i rifiuti presso il terreno sito in Via Zanardi – identificato al catasto al foglio 13 mappale 326” del 3.12.2021 prot. 546310/2021, notificata ai Sig.ri M A; M A e P A a mezzo posta in data 4 dicembre 2021 e notificata altresì all'avv. N. Sanasi a mezzo pec in data 6 dicembre 2021;
- per quanto occorrer possa, di tutti gli atti presupposti, connessi, precedenti e conseguenti, anche non cogniti agli odierni ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bologna, di P G, M M F, M M e di M A M C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. P A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Espongono gli odierni ricorrenti che il sig. M A acquistò il 21 febbraio 2020 dai sig.ri P G, M M F, M M e M A M C terreno agricolo ubicato in Bologna alla via Zanardi censito catastalmente al Foglio 13, P.lla 6, cl. 3, di are 75, ca 20 nonché Foglio 13, P.lla 326 cl. U, di ettari 3, are 4ca 82.
In seguito alla morte del “de cuius” il 29 febbraio 2020 i ricorrenti hanno acquistato “iure hereditatis” il suddetto terreno. Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 riferiscono di aver constatato la presenza sul terreno, segnatamente nel foglio 13 p.lla 326, di numerosi rifiuti.
Il 19 febbraio 2021 la Polizia Municipale e l’Arpae hanno disposto il sequestro preventivo della suddetta area ravvisando l’ipotesi di reato di cui all’art. 256 c. 3, d.lgs. 152/2006 per l’abbandono di rifiuti speciali non pericolosi.
I ricorrenti si attivavano l’1 marzo 2021 dunque per chiedere la risoluzione stragiudiziale del contratto in considerazione della presenza dei rifiuti.
Con ordinanza del 4 agosto 2021 a firma del funzionario dell’Area Welfare il Comune di Bologna ha ordinato ai ricorrenti ex art. 192 c. 3 Codice Ambiente di provvedere alla rimozione di tutti i rifiuti presso il terreno identificato al Catasto al foglio 13 mappale 326, quali soggetti proprietari ritenuti responsabili dell’abbandono.
Il 19 maggio 2021 l’Amministrazione comunale respingeva l’istanza presentata dagli odierni ricorrenti di accesso agli atti del procedimento amministrativo in quanto secretato presso la Procura della Repubblica.
Con il ricorso introduttivo in esame i ricorrenti hanno impugnato la suindicata ordinanza deducendo motivi così riassumibili:
I)Violazione della normativa in materia di competenza ad emettere l’ordinanza di rimozione e smaltimento rifiuti ex art. 192, comma 3 D.lgs. 152/2006. Carenza di potere. Violazione art. 97 Cost.: sussisterebbe il vizio di incompetenza relativa risultando le ordinanze in questione emanate ai sensi dell’art. 192 c. 3 Codice Ambiente riservate alla competenza speciale ed inderogabile del sindaco, a nulla rilevando la delega al funzionario.
II)Violazione e falsa applicazione della normativa in materia di divieto di abbandono ex art. 192 D.lgs. 152/2006. Vizio di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità. Violazione art. 97 Cost. Travisamento. Eccesso di potere. Irragionevolezza: l’Amministrazione non avrebbe indicato gli elementi da cui desumere la responsabilità dei ricorrenti, come richiesto dall’art 192 Codice Ambiente, non potendosi ammettere per i proprietari una responsabilità da posizione come ritenuto pacifico in giurisprudenza.
III) Violazione e falsa applicazione della normativa in materia di divieto di abbandono ex art. 192 D.lgs. 152/2006. Violazione del contraddittorio procedimentale. Difetto d’istruttoria. Violazione art. 97 Cost. Travisamento. Eccesso di potere. Irragionevolezza: non sarebbe stato garantito il contraddittorio procedimentale da ritenersi indefettibile in procedimenti quale quello di specie, dal momento che i sopralluoghi del 16 aprile 2021 e del 28 luglio 2021 sarebbero stati effettuati in costanza di sequestro preventivo ed in loro assenza.
IV) Violazione e falsa applicazione della normativa in materia di Siti soggetti a sequestro ex art. 247 D.lgs. 152/2006. Violazione art. 97 Cost. Travisamento. Eccesso di potere. Illogicità. Irragionevolezza: sarebbe impossibile dare esecuzione all’ordinanza gravata entro il termine di soli cinque giorni assegnato dal Comune.
Si è costituito il