TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-04-06, n. 202305958
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Pubblicato il 06/04/2023
N. 05958/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07685/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7685 del 2018, proposto da
Parchettificio Garbelotto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D G, G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michela Reggio D'Aci in Roma, via degli Scipioni 288;
contro
G.S.E. S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina n. 48;
per l'annullamento
- della determinazione di GSE del 30.03.2018 prot. n. GSE/P20180027702, avente ad oggetto “procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 1079513,01, di potenza pari a 102,25 kW, sito in via Mescolino, 12, nel Comune di Cappella Maggiore (TV)” con il quale è stato comunicato alla ricorrente la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al predetto impianto;
- della determinazione di GSE del 30.03.2018 prot. n. GSE/P20180027704 ad oggetto “procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 1079513,02, di potenza pari a 82,75 kW, sito in via Mescolino, 12, nel Comune di Cappella Maggiore (TV)” con il quale è stato comunicato alla ricorrente la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al predetto impianto;
- di ogni altro atto ai primi connesso, conseguente e/o presupposto ivi specificamente compresi le note dell'11.1.2018 prot n. GSE/P20180001294 e prot n. GSE/P20180001296 di avvio dei relativi procedimenti di verifica, l'allegata “nota tecnica sulla conformità dei moduli fotovoltaici a marchio 'Axitec'” nonché, in parte qua, la determinazione di GSE s.p.a. approvativa delle c.d. “regole applicative per l'iscrizione ai registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti DM 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia)” pubblicata in data 7 agosto 2012
e per la condanna
della convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente in relazione agli atti illegittimamente emessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 23 dicembre 2023 parte ricorrente ha rappresentato che, in pendenza del giudizio, sono state adottate dal GSE le determinazioni datate 19 novembre 2020, protocolli nn. GSE/P20200050804 e GSE/P20200050806, con le quali sono state riconosciute per gli impianti fotovoltaici oggetto di causa le tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 luglio 2012 decurtate del 10%, sostenendo essere venuto quindi meno l’interesse che aveva giustificato la proposizione del ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere, di cui chiede la declaratoria o, in subordine, con dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite;
Considerato che, tenuto conto delle circostanze rappresentate da parte ricorrente a sostegno della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere – ovvero l’intervenuto successivo riconoscimento delle tariffe decurtate del 10% - non sussistono i presupposti per tale pronuncia, la quale presuppone che la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita al quale egli aspira, abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale in conseguenza della sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole da parte dell'Amministrazione, sì da rendere del tutto inutile la prosecuzione del giudizio (così, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI,18 marzo 2019, n. 1772;Sez. IV, 17 gennaio 2020, n. 419), mentre, nella fattispecie in esame, non vi è piena soddisfazione dell’interesse azionato, come volto all’annullamento dei provvedimenti di decadenza dalle tariffe, con conseguente ripristino delle stesse in misura piena;
Considerato che l’art. 34, comma 5, c.p.a., dispone che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere” e considerato che, in ragione della collocazione sistematica di detta disposizione – intitolata alle “sentenze di merito” – la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere è configurata come sentenza di merito, mentre le pronunce in rito sono disciplinate nel successivo art. 35 c.p.a.;
Considerato che tale esito del giudizio costituisce una forma di estinzione per effetto di una pronuncia che non assume una valenza meramente processuale, ma contiene una verifica nel merito della pretesa avanzata e della piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla pubblica amministrazione, presupponendo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed inequivoco il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non lasciare alcuna utilità alla pronuncia di merito;in tal caso tale pronuncia, a differenza di quanto accade per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse di cui al susseguente art. 35 c.p.a., ha l'attitudine a proiettarsi al di fuori del processo in cui si è formata (così, puntualmente, Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135);
Ritenuto che ai fini della pronuncia di merito contemplata all'art. 34, comma 5, c.p.a., e, conseguentemente, della declaratoria di cessazione della materia del contendere, costituiscono quindi presupposti necessari il pieno soddisfacimento, per fatto dell'Amministrazione, della pretesa azionata con la domanda giudiziale, della quale viene riconosciuta la fondatezza, e il correlato conseguimento del bene della vita cui aspira il ricorrente, in modo tale da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite;
Ritenuto che tali presupposti non siano ravvisabili nella fattispecie in esame, non essendovi piena corrispondenza tra l’interesse azionato da parte ricorrente ed i provvedimenti sopravvenuti, mediante i quali non viene riconosciuta la fondatezza della pretesa originaria di parte ricorrente, ma è stata data applicazione alla disciplina sopravvenuta dettata dall’art. 57-quater della legge n. 96 del 2017 che ammette gli impianti, in presenza di determinati presupposti, al beneficio della decurtazione degli incentivi;
Ritenuto, quindi, che le sopravvenienze rappresentate da parte ricorrente possano incidere unicamente sull’interesse alla decisione al ricorso, secondo le soggettive valutazioni della parte in ordine alla volontà di conseguire o meno la corresponsione delle tariffe in misura intera mediante prosecuzione del giudizio, così determinandosi, alla luce della dichiarazione di parte ricorrente, una causa di improcedibilità del giudizio, la quale, differentemente dalla cessazione della materia del contendere, ha valenza meramente processuale e si verifica nel caso in cui o la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione, o nel caso in cui l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità, venendo meno in tal caso la condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere, che confluisce in una pronuncia di tipo meramente processuale;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto che le spese del giudizio possano essere equamente compensate tra le parti, tenuto conto dell’esito del giudizio e considerato il mancato esame nel merito della fattispecie, al quale osta l’intervenuto difetto di interesse manifestato dalla parte ricorrente.