TAR Salerno, sez. II, sentenza 2012-10-22, n. 201201917
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N. 01917/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01240/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1240 del 1998, proposto da:
P M A, rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso M M Avv. * . * in Salerno, via E.Caterina, N.80 c/o D'Aragona;
contro
Comune di Amalfi;
per l'annullamento
dell’ordinanza n.2/98 di demolizione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. L A E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente impugna l'ordinanza di demolizione sopra specificata, avverso cui si articolano le censure di violazione della l. 47/85 e di eccesso di potere per erroneo presupposto e difetto di motivazione.
Dagli atti risulta che parte ricorrente ha depositato copia di un’istanza di sanatoria .
Ritiene il Collegio che il ricorso sia improcedibile, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, espresso, da ultimo, nella seguente massima: "La presentazione dell'istanza di sanatoria - sia essa di accertamento di conformità, sia essa di condono - produce l'effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio dell'ingiunzione di demolizione e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, il riesame dell'abusività dell'opera provocato dalla predetta istanza di sanatoria comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (esplicito o implicito, di accoglimento o di rigetto) che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa. Infatti, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza, l'Amministrazione dovrà adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio, con l'assegnazione di un nuovo termine per adempiere. Del pari, in caso di positiva delibazione dell'istanza non si avrebbe più interesse alla definizione del giudizio, essendo stato sanato il lamentato abuso, con effetto estintivo anche delle sanzioni acquisitive, eventualmente già adottate" (Cfr. exmultis T. A. R. Campania Napoli, sez. III, 11 settembre 2009, n. 4918).
La pronuncia preliminare in rito inibisce l'esame del merito della controversia.
Sussistono validi motivi per la compensazione delle spese.