TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-01-10, n. 202200028

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-01-10, n. 202200028
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202200028
Data del deposito : 10 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2022

N. 00028/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00546/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 546 del 2021, proposto da
N di N D &
C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

FI.L.S.E. - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- della decisione n. 2209 del 3.5.2021 prot. n. 32381, recante il non accoglimento della domanda di agevolazione ai sensi del Programma Operativo Regionale F.E.S.R. Liguria 2014-2020,

ASSE

3 “Competitività delle imprese”, Azione 3.1.1 - bando “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, covid 19 - adeguamento processi produttivi delle PMI;

- di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso, ivi incluso il preavviso di rigetto prot. n. 5752 del 3.2.2021;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di FI.L.S.E. - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2021, la dott.ssa L F e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 2 luglio 2021 e depositato il 15 luglio 2021 N di N D &
C. s.n.c. ha impugnato la decisione n. 2209 del 3 maggio 2021, con la quale Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico s.p.a. (d’ora innanzi, FI.L.S.E.) ha respinto la sua domanda di concessione di un contributo de minimis finalizzato a sostenere investimenti per la prevenzione dei contagi da covid-19.

La società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

I) Violazione degli artt. 3 e 21-octies della legge n. 241/1990. Omessa o insufficiente motivazione. Travisamento dei fatti. Violazione dei punti 7 e 9 del bando . La domanda risulterebbe imputabile con certezza al legale rappresentante D N, essendo stata inoltrata tramite il portale dei servizi on line di FI.L.S.E., cui il signor Nobile si era previamente iscritto a seguito di procedura di identificazione. Inoltre, la sottoscrizione digitale del legale rappresentante dell’impresa non sarebbe prescritta dal bando a pena di esclusione.

II) Violazione degli artt. 3 e 21-octies della legge n. 241/1990. Omessa o insufficiente motivazione. Travisamento dei fatti. Violazione dei punti 7 e 9 del bando. Violazione dell’art. 97 Cost. in relazione al principio della più ampia partecipazione alle gare pubbliche. Violazione degli artt. 1393 e 1399 cod. civ. sotto il profilo dell’efficacia della procura rilascia per presentare la domanda . L’istanza sarebbe stata firmata dal consulente della società, munito dei poteri di rappresentanza in base a procura trasmessa a FI.L.S.E. in sede di osservazioni ex art. 10- bis della legge n. 241/1990. In ogni caso, la società esponente avrebbe ratificato l’operato del procuratore con la sottoscrizione della memoria procedimentale.

III) Violazione degli artt. 3, 10-bis e 21-octies della legge n. 241/1990. Omessa o insufficiente motivazione . Nell’avversato diniego l’ente pubblico non avrebbe specificato le ragioni del mancato accoglimento degli argomenti fatti valere dalla deducente.

FI.L.S.E. si è costituita in giudizio, difendendo la piena legittimità del provvedimento gravato e chiedendo la reiezione del ricorso.

Le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni con memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 1° dicembre 2021.

Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente, nei termini seguenti.

La società ricorrente ha presentato domanda per l’ottenimento di un contributo a fondo perduto, in regime de minimis , ai sensi del bando regionale finalizzato all’erogazione di aiuti economici alle piccole e medie imprese per l’adozione di misure di prevenzione dei contagi da covid-19 (doc. 3 ricorrente). In particolare, la deducente ha chiesto la somma di € 14.541,72 a sostegno di un programma di investimenti nel ristorante “Capanigra” di Lavagna (ampliamento ed adeguamento dei locali, sanificazione, acquisto di DPI per i dipendenti e di strumentazione digitale: cfr. doc. 4 ricorrente).

In base alle prescrizioni del punto 7 del bando, l’istanza di agevolazione è stata predisposta attraverso il sistema “ Bandi on line ” del portale internet di FI.L.S.E. ed è stata inviata nei termini tramite l’apposita procedura telematica, come risulta dalla ricevuta in data 29 maggio 2020 (doc. 6 ricorrente).

Tuttavia, la richiesta è stata firmata digitalmente dall’arch. Francesco M, consulente dell’impresa privo di un generale potere di rappresentanza, anziché dal signor D N, legale rappresentante della società.

Non reputando sufficiente a sanare il difetto di potere rappresentativo la procura speciale trasmessa dalla società con memoria ex art. 10- bis della legge n. 241/1990, in quanto priva di data certa (cfr. doc. 7 ricorrente), FI.L.S.E. ha ritenuto l’istanza formalmente inidonea ed ha quindi emanato il provvedimento di ripulsa in questa sede gravato.

Tanto premesso, si rammenta che, secondo l’elaborazione pretoria in materia di gare di appalto, l’operatore economico che abbia presentato un’offerta priva di sottoscrizione deve essere ammesso alla procedura, sanando la carenza mediante soccorso istruttorio, allorquando l’offerta stessa sia inequivocabilmente riconducibile al concorrente e non presenti alcuna incertezza circa la sua provenienza (in argomento cfr., ex multis , Cons. St., sez. III, 19 marzo 2020, n. 1963, relativa ad una fattispecie di inoltro in via telematica della domanda, priva di firma digitale, mediante accesso al sistema con un account appositamente creato ed associato all’impresa;
Cons. St., sez. V, 27 aprile 2015, n. 2063;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 23 novembre 2021, nn. 7453-7454;
T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 7 maggio 2020, n. 836;
T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 21 gennaio 2019, n. 97;
T.A.R. Sardegna, sez. I, 22 gennaio 2019, n. 34).

Il richiamato principio, a fortiori valevole per l’ipotesi di firma da parte di un soggetto non munito di potere rappresentativo, risulta senza dubbio applicabile alle procedure per l’assegnazione di finanziamenti pubblici, per le quali ricorre la eadem ratio del massimo ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, in ossequio al principio del favor partecipationis .

Orbene, nel caso in esame il 28 maggio 2020 il signor D N, socio e legale rappresentante di N di N D &
C. s.n.c., si è registrato al sistema “FILSE ONLINE” sul sito internet di FI.L.S.E. ed ha attivato la sua utenza mediante inserimento del nome utente «nobile13» e della password personale (doc. 5 ricorrente). Indi, il giorno seguente l’arch. M, designato “ interlocutore esclusivo ” di FI.L.S.E. nell’istruttoria della procedura in parola (cfr. pag. 3 della domanda telematica), ha inviato la domanda accedendo al sistema con le credenziali del signor Nobile.

Pertanto, l’istanza risulta univocamente associata al signor Nobile in qualità di legale rappresentante di N s.n.c., come risulta dalla ricevuta telematica notificata dal sistema alla pec della società (doc. 6 ricorrente).

In proposito, non è dirimente l’obiezione della resistente secondo cui la sottoscrizione del modello di domanda da parte del legale rappresentante risulterebbe finalizzata (non solo a garantire la provenienza della richiesta di contribuzione, ma anche) a vincolare l’impresa istante alle obbligazioni contenute nel bando.

È invero evidente che, essendo soddisfatta l’esigenza di certezza della riferibilità della domanda a N s.n.c., FI.L.S.E. può senz’altro acquisire tramite soccorso istruttorio la dichiarazione del signor Nobile contenente la formale assunzione dell’impegno della società rappresentata a rispettare gli obblighi prescritti dal bando.

In proposito, si osserva che il soccorso istruttorio è un meccanismo di applicazione tendenzialmente generale nel nostro ordinamento, essendo contemplato dall’art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 (oltre che dalla disciplina speciale sugli appalti pubblici). La giurisprudenza ha pertanto espressamente precisato che l’istituto in parola opera quale fattore di eterointegrazione anche dei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici (T.A.R. Sardegna, sez. I, 7 febbraio 2018, n. 75).

Né potrebbe ravvisarsi una lesione della par condicio tra i concorrenti all’aiuto economico, perché la mancanza della dichiarazione di impegno del legale rappresentante in relazione agli obblighi di cui al punto 11 del bando è equiparabile ad un’omissione documentale di carattere formale. Di conseguenza, la lacuna di cui si discute non incide sulle valutazioni cui FI.L.S.E. è chiamata in merito alla concessione dell’agevolazione e, dunque, si rivela palesemente insuscettibile di alterare la parità fra gli aspiranti beneficiari dei contributi.

In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa fondato e va quindi accolto, rimanendo assorbite le altre censure, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono i presupposti di legge per la compensazione tra le parti delle spese di causa, fatta eccezione per l’importo versato dalla ricorrente a titolo di contributo unificato che, stante l’esito favorevole del giudizio, dovrà esserle rimborsato dalla società pubblica soccombente.

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