TAR Venezia, sez. III, sentenza 2010-11-05, n. 201005978

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2010-11-05, n. 201005978
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201005978
Data del deposito : 5 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02464/2009 REG.RIC.

N. 05978/2010 REG.SEN.

N. 02464/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2464 del 2009 proposto da M D, rappresentato e difeso dall'avv. G B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G D in Venezia -Mestre, via Fusinato 29;

contro

la Questura della Provincia di Rovigo, in persona del Questore “pro tempore”, e il Ministero dell’interno, in persona del Ministro “pro tempore”, rappresentati e difesi “ex lege” dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge presso i propri uffici in Piazza San Marco 63;

per l'annullamento

dell’ordinanza del Questore della Provincia di Rovigo n. 89734 del 28.7.2009, notificata il 5.8.2009, concernente divieto, ex art. 6 della l. n. 401/89, di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio (DASPO).


Visto il ricorso, con i relativi allegati;

visto il controricorso dell’Amministrazione dell’interno, con i relativi allegati;

vista l’ordinanza n. 76/10 del 20 gennaio 2010 con la quale la sezione ha respinto la domanda di emanazione di misure cautelari;

visti tutti gli atti della causa;

udito, nella pubblica udienza del 28 ottobre 2010, il relatore, consigliere M B e uditi gli avvocati Daminato, su delega di Berti, per il ricorrente, e Greco per la P. A. ;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1.- In data 19.4.2009 si disputava un incontro di calcio –Lega Nazionale Dilettanti , Categoria Promozione, Girone C, tra la squadra Delta 2000 di Porto Tolle e la squadra Piovese Calcio 1919, presso l’impianto sportivo comunale di Porto Tolle (RO). Nel corso del primo tempo si verificavano disordini sugli spalti della tribuna, causati dalla tifoseria della squadra ospitante, tanto che l’arbitro mandava i giocatori negli spogliatoi con 2’ di anticipo. A seguito di segnalazione intervenivano “in loco” i Carabinieri di Adria (RO), che individuavano nel signor D uno dei tifosi del Delta 2000 responsabili di un’aggressione, verbale e poi fisica, ai danni di due coniugi, Vangelista Angelo e Penzo Sandra, sostenitori della squadra avversaria, oltre che del danneggiamento di trombe acustiche in possesso di tifosi del Piovese 1919 (v. comunicazione Carabinieri 21 maggio 2009 e allegati).

Il Comando dei Carabinieri citato redigeva proposta di intervento indirizzata alla Questura di Rovigo -Divisione Polizia Anticrimine, la quale avviava l’istruttoria. In data 25 maggio 2009 veniva emessa comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del D, il quale faceva pervenire una memoria difensiva. Completata l’istruttoria, il Questore di Rovigo ha emesso il provvedimento in epigrafe, di divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio di tutte le serie e categorie, inclusi gli incontri di coppa, di campionato, di promozione e le amichevole a livello nazionale, e compresi altresì gli incontri di calcio organizzati dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell’Unione Europea che si svolgono in Italia. Nel DASPO si vieta altresì al D di sostare in prossimità degli impianti sportivi e/o di intrattenersi in luoghi ove è previsto il transito, la partenza o l’arrivo delle squadre e delle tifoserie da un’ora prima a un’ora dopo ogni incontro, nonché durante le manifestazioni, secondo l’orario delle partite indicato nel calendario ufficiale della F.I.G.C. e quello delle manifestazioni organizzate dagli Stati membri dell’Unione Europea in Italia;
per la durata di due anni dalla data di notifica del provvedimento stesso. In seguito alla notifica del DASPO il D ha presentato istanza di accesso agli atti e ricorso deducendo, con un’unica censura, violazione degli articoli 9 e 10 della l. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del contraddittorio, manifesta illogicità, violazione dell’art. 3 della l. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione: ciò in quanto, nel corso dell’istruttoria, non sono stati sentiti, quali persone informate sui fatti, una serie di soggetti indicati nella memoria difensiva in sede procedimentale presentata dal D l’8 giugno 2009 (si trattava di sostenitori del Delta 2000), ma soltanto alcuni tifosi del Piovese Calcio. Nel ricorso si legge che la scelta dell’Amministrazione veniva giustificata con la seguente, testuale considerazione : “risulta inutile e superfluo a tal punto il dover aderire alla richiesta del legale di dover ascoltare quei testimoni citati nel ricorso a favore delle parti in causa poiché anch’essi risultano tutti sostenitori e supporters del Delta 2000 quindi con affermazioni che qualora da essi vengano rese sarebbero falsate in una sorta di debito morale nel dover aiutare i tre a non venir sottoposti alla misura preventiva e restrittiva da irrogare”. Il ricorrente ritiene che, anche in base a quanto dispone l’art. 10 della l. n. 241/90, il corretto agire amministrativo avrebbe richiesto o di sentire alcune (o tutte) le persone indicate e quindi di effettuare una valutazione sui risultati delle dichiarazioni ottenute, oppure di predisporre un’adeguata motivazione di rigetto delle istanze difensive fondata su circostanze riscontrate “de facto”. Il provvedimento impugnato va criticato anche perché nella motivazione non sono state illustrate le ragioni per le quali la Questura aveva scelto di non sentire i testi indicati dal D, neppure richiamando “per relationem” l’atto endoprocedimentale che riportava la motivazione di cui si è detto.

Il Ministero dell’interno si è costituito contestando in fatto e in diritto quanto affermato dal ricorrente e chiedendo al TAR di respingere il ricorso.

Con ordinanza n. 76 del 20.1.2010 la sezione ha rigettato la domanda cautelare ritenendo, a un sommario esame, l’impugnato decreto sorretto da un’istruttoria sufficiente e fondato su circostanze di fatto attendibili.

2.-Il ricorso è infondato e va respinto.

Va premesso che, in base a quanto dispone l’art. 6, comma 1, della l. n. 401/89, il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificatamente indicate e a quelli, sempre indicati in modo specifico, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime (acronimo DASPO), in particolare nei confronti di coloro che hanno preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa delle manifestazioni sportive medesime, o di coloro che abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.

E’ proprio il caso di cui oggi si discute.

Va precisato, inoltre, che, secondo la giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo –il che esime il Collegio dal fare citazioni specifiche (in ogni caso v. , di recente, CdS, V, n. 3361/10) , l’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241/90, può ritenersi assolto anche “per relationem” se dagli atti del procedimento, che devono essere resi disponibili agli interessati, sia possibile desumere le ragioni in base alle quali la volontà dell’Amministrazione si è determinata. L’obbligo di motivazione non può dirsi violato se dall’esame della documentazione istruttoria è agevole ricostruire il percorso logico –giuridico seguito dall’autorità emanante.

Con riferimento al caso in esame, il DASPO impugnato, oltre a essere sorretto da una motivazione congrua, è stato adottato sulla base di un’istruttoria sollecita, scrupolosa e attendibile (v. il fasc. Avv. St. e, in particolare, la comunicazione Carabinieri Adria 21 maggio 2009 –doc. 1, con gli allegati, e i documenti 2 e 3, contenenti i fascicoli fotografici e i verbali di identificazione fotografica di persona del 15 luglio 2009;
v. anche le controdeduzioni

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi