TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-07-14, n. 202209842

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-07-14, n. 202209842
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202209842
Data del deposito : 14 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/07/2022

N. 09842/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10865/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10865 del 2021, proposto da
P V, rappresentato e difeso dagli avvocati I T, Andrea De' Longis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0001567. 07-09-2021, relativo all'istanza di riconoscimento formazione professionale per le classi di concorso A-01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) e A-17 (Disegno e storia dell'arte nella scuola secondaria di II grado), non comunicato alla ricorrente e comunicato a mezzo pec agli infrascritti legali in data 08.09.2021, in punto di misure compensative e degli ulteriori atti indicati in ricorso


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto impugnato recante accoglimento parziale dell’istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania, nella parte in cui dispone le misure compensative, siccome ingiustificate e comunque sproporzionate;
degli ulteriori atti indicati nel ricorso principale e per motivi aggiunti.

Come già evidenziato nel provvedimento cautelare e come da ormai costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’amministrazione dopo aver esaminato il percorso professionale dell’istante e i titoli da questo conseguiti, attesta che tali titoli permettono l’esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di secondo grado per la classe di concorso in questione. Subordina, tuttavia, il riconoscimento al superamento di misure compensative costituite da una prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento a scelta dell’interessato.

Come noto, nella determinazione delle misure compensative l’amministrazione, ferma l’esigenza di una completa e puntuale motivazione, è titolare di ampia discrezionalità e il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, potendo e dovendo tuttavia esaminare il percorso motivazionale dell’amministrazione al fine di verificarne la logicità e coerenza, nonché la ragionevolezza e la proporzionalità delle scelte effettuate.

Nel caso di specie, l’amministrazione condiziona il riconoscimento a una prova attitudinale, la cui previsione e disciplina appare logica, coerente e finalizzata a consentire al richiedente di provare le proprie capacità e conoscenze. L’estrema gravosità della prova appare descritta da parte ricorrente in via di mera allegazione, ma non sono individuati parametri normativi o altri riferimenti concreti idonei a dimostrare tale gravosità, tanto più che il percorso abilitativo svolto dal ricorrente dovrebbe integrare una preparazione sufficiente per consentirgli un agevole superamento della prova abilitativa.

Per quanto concerne il tirocinio di adattamento se ne prevede la durata di due anni scolastici, per non meno di 600 ore da svolgere presso un Istituto Tecnico del settore economico.

Il tirocinio deve essere funzionale all’adattamento dell’istante e a completare un percorso professionale già svolto in altro paese dell’Unione europea, nel caso in cui difettino alcuni aspetti o requisiti del percorso professionale svolto, nonché al fine di mantenere un determinato livello qualitativo all’interno del corpo docente italiano, conforme alla preparazione ottenuta all’esito del percorso attitudinale svolto in Italia. Tuttavia, nel caso di specie, la previsione di un tirocinio di due anni non appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità. Nella motivazione del provvedimento, da un lato, non si giustifica e non si esplica l’iter logico seguito dall’amministrazione per ritenere coerente tale durata e, dall’altro lato, la durata di due anni è quella ordinariamente prevista per conseguire l’abilitazione da parte dei docenti che siano privi di titoli abilitativi. Ne discende che la previsione di un percorso di due anni azzera in sostanza l’esperienza svolta in Romania e, in mancanza di adeguata motivazione sul punto, appare contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve attenersi l’amministrazione nella propria attività provvedimentale con conseguente annullamento, in parte qua, del provvedimento impugnato e obbligo per l’amministrazione di rideterminare il percorso professionale necessario nel rispetto dei citati principi.

La ricorrente risulta aver rinunciato alle altre classi per le quali era stata rigettata la richiesta di riconoscimento, per le quali la domanda sarebbe comunque da rigettare alla luce dell’orientamento della giurisprudenza della sezione (si veda sul punto, tra le tante Tar Lazio emessa sul ricorso iscritto con RG n. 1832/2021, sente. N. 7251/2022).

Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento con compensazione delle spese di lite alla luce della serialità e dell’entità del contenzioso in oggetto e della sua peculiarità.

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