TAR Bologna, sez. II, sentenza 2021-05-26, n. 202100501

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2021-05-26, n. 202100501
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202100501
Data del deposito : 26 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/05/2021

N. 00501/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00827/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 827 del 2014, proposto da
Parrocchia di San Giuseppe Artigiano di Brodano in Vignola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G C F, C V, con domicilio eletto presso lo studio Silva Gotti in Bologna, via Santo Stefano 43;

contro

Comune di Vignola, Provincia di Modena, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Commissione Provinciale di Valutazione ex L.R. 37/2002, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 60 del 30 maggio 2014, notificata alla ricorrente il 4 giugno 2014, adottata dal Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Vignola, con la quale è stata irrogata la sanzione pecuniaria, in ragione della realizzazione di opere edilizie abusive sanzionabili ai sensi dell'art. 16 L.R. 23/04;

e per quanto occorrere possa

della delibera n. 23 del 7 maggio 2014 adottata dalla Commissione Provinciale di Valutazione ex L.R. 37/2002 mediante la quale è stato determinato l'aumento del valore venale dell'immobile di proprietà della ricorrente seguito della realizzazione di opere edilizie abusive.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2021 la dott.ssa Jessica Bonetto e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84 comma 5 del D.L. n. 18 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Parrocchia di San Giuseppe Artigiano di Brondano in Vignola ha impugnato l’ordinanza n. 60 del 30.05.2014 con la quale il Comune di Vignola, facendo propria la quantificazione operata dalla Commissione Provinciale, ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 21.840,00, a fronte della realizzazione di opere abusive sanzionabili ex art. 16 L.R. n. 23 del 2004, consistenti nell’installazione di un prefabbricato di mq 26 adibito a deposito.

La ricorrente ha impugnato l’atto eccependo, da un lato, l’incompetenza della Commissione Provinciale ad effettuare il calcolo, essendo nelle more entrata in vigore la L.R. n. 15 del 2013 che, modificando l’art. 21 della L.R. n. 23 del 2004, ha demandato ai Comuni la determinazione della sanzione pecuniaria nei casi come quello in esame, lasciando alla Commissione Provinciale una competenza solo residuale;
dall’altro, ha censurato l’erroneità dell’ammontare della sanzione applicata in quanto, a suo avviso, ex art. 16 della L.R. n. 23 del 2004 si sarebbe dovuto calcolare l’aumento del valore venale del bene determinato dal manufatto abusivo, tenendo conto della sua non commerciabilità e delle concrete caratteristiche della struttura.

Il Comune di Vignola non si è costituito in giudizio, ma su ordine del Tribunale, ha depositato una relazione sui fatti di causa.

All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va respinto.

Invero, a fronte della domanda di accertamento di conformità ex art. 17 della L.R. 23/2004 depositata dalla ricorrente per ottenere la sanatoria edilizia di una struttura prefabbricata ad uso deposito di 26 mq, realizzata senza titolo negli anni 2003-2004 in ampliamento rispetto ad un fabbricato esistente ad uso ricovero attrezzi e autorimessa (quest’ultimo legittimato da concessione edilizia in sanatoria), il Comune (con nota del 18.05.2012 prot. 9739) ha comunicato alla Parrocchia che l’opera non rientrava tra quelle sanabili perché priva della necessaria conformità urbanistico-edilizia, ma poteva essere ascritta alle opere pertinenziali non qualificate come interventi di nuova costruzione di cui all’art. 8 lett. l) della allora vigente L.R. 31/2002, con conseguente applicabilità del regime sanzionatorio pecuniario descritto all'art.16 della L.R. n. 23/2004.

La Parrocchia, in data 05.07.2012, ha conseguentemente chiesto che "la domanda presentata in data 02.04.2012 ai sensi dell'art.17 della L.R.23/2004 venga rettificata ed intesa ai sensi dell'art.16 della stessa legge, interessando opere di tipo pertinenziale a fabbricato principale ad uso servizi parrocchiali".

Il Comune, in risposta alla predetta istanza, ha inoltrato ai sensi dell'art.21 della L.R.23/2004 la richiesta di determinazione dell’aumento di valore dell’immobile per la realizzazione dell'intervento eseguito senza titolo edilizio alla Commissione Provinciale Determinazione Valori Costruzioni Abusive la quale, con Deliberazione n. 180 del 26.09.2012, ha tuttavia dichiarato di non poter addivenire alla determinazione dell'aumento del valore venale a fronte della mancata conformità urbanistico-edilizia dei manufatti oggetto della valutazione estimativa;
tale atto è stato impugnato dal Comune di Vignola e il Tar Bologna, con sentenza n. 477/2013, ha annullato la decisione della Commissione Provinciale.

In conseguenza di tale pronuncia la Commissione si è quindi pronunciata effettuando il richiesto calcolo, fatto proprio dal Comune per la determinazione della sanzione pecuniaria ex art. 16 della Legge n. 23 del 2004 a carico della ricorrente.

La Parrocchia eccepisce innanzitutto l’incompetenza della Commissione Provinciale a determinare la sanzione e richiama a tal fine l'art. 21 della L.R.23/2004, evidenziando che dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 15/2013 la competenza a determinare le sanzioni pecuniarie connesse al valore venale di opere spetta di norma ai Comuni, restando alle Commissioni Provinciali competenza solo residuale, laddove non siano disponibili le quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio.

L’eccezione risulta priva di pregio

Invero, la decisione del Comune di demandare alla Commissione Provinciale il calcolo della sanzione, è stata assunta con la Deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 20.01.2014 di approvazione dell’intesa transattiva tra la Provincia di Modena e il Comune di Vignola stante la sentenza del Tar Bologna n. 477/2013 sopra citata e, in ogni caso, nel recepire il calcolo operato dalla Commissione Provinciale, il Comune ne ha fatto comunque proprio il contenuto.

Peraltro, l’art. 21 della Legge n. 23 del 2004, come modificata dall'art. 48 della L.R.15/2013 richiamato dalla stessa ricorrente, nel caso come quello in esame in cui esistano le "quotazioni dell'osservatorio del Mercato Immobiliare" gestito dall'Agenzia delle Entrate, demanda la quantificazione della sanzione al Comune proprio perché il calcolo risulta sostanzialmente matematico, basandosi sulle pertinenti stime dell'OMI, da computarsi nel loro valore minimo.

Tale stima, pertanto, ha carattere vincolato, dovendo il Comune limitarsi a determinare la consistenza fisica dell'abuso in base a dati oggettivi (misure, localizzazione, caratteristiche funzionali) e conservativi (stato normale/ottimo) contenuti nelle banche dati, sicché nessun particolare onere motivazionale incombe sull’Ente circa l’ammontare della sanzione applicata (all’Ente basta citare la consistenza dell'abuso, la sua destinazione d'uso e le condizioni conservative del bene a cui accede l’abuso).

Da ciò consegue che, pur se si dovesse ritenere che il calcolo della sanzione spettava al Comune di Vignola in forza della normativa sopravvenuta (pur avendo il TAR con la sentenza n. 477/2013 demandato il calcolo alla Commissione), comunque non si ravviserebbe alcun profilo di incompetenza, una volta che il Comune di Vignola ha fatto proprio nel suo provvedimento il calcolo operato dalla Commissione.

Del pari prive di pregio risultano le censure concernenti l’ammontare della somma ascritta, avendo l’Amministrazione correttamente ascritto il manufatto alla categoria "depositi", maggiormente rispondente alle caratteristiche del bene in discussione e applicato poi i criteri di cui alla Legge n. 23 del 2004, utilizzando i parametri dell'Osservatorio Immobiliare (valori OMI) nel valore minimo, considerando “ai fini della stima dell'aumento di valore venale dell'immobile si tiene anche del criterio sintetico-comparativo raffrontando immobili con caratteristiche strutturali e funzionali similari già oggetto di precedenti valutazioni effettuate in sede di casi analoghi” e tenendo conto “della diversa destinazione d’uso del manufatto da valutarsi, delle qualità tecniche costruttive, dell’altezza, nonché dello stato manutentivo dello stesso;
delle precedenti valutazioni di immobili aventi caratteristiche strutturali e funzionali similari al manufatto da valutarsi”, così da addivenire all’applicazione “di un coefficiente di abbattimento ai valori OMI su citati pari al 40%”.

Nessuna irragionevolezza risulta quindi al Collegio ravvisabile nel caso in esame.

Conseguentemente, stante l’infondatezza delle censure articolate, il ricorso va respinto.

Nulla per le spese atteso l’esito del giudizio e la mancata costituzione in giudizio del Comune di Vignola.

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