TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-01-15, n. 202400758
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Testo completo
Pubblicato il 15/01/2024
N. 00758/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00732/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 732 del 2015, proposto da G M, rappresentato e difeso dall'avvocato D P, con domicilio eletto presso lo studio Graziano Pungi' in Roma, via Sabotino, 12;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, non costituito in giudizio;
Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
del diritto alla retribuzione del cosiddetto "tempo tuta" rientrante nell''orario di lavoro e
per la condanna
dell’Amministrazione al suo pagamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l''accertamento del diritto alla retribuzione del cosiddetto "tempo tuta", asseritamente rientrante nell' orario di lavoro, e la condanna dell’Amministrazione al suo pagamento.
Espone in fatto che nell’orario di servizio (articolato su due turni, uno dalle 8 alle 20 e l’altro dalle 20 alle 8) non sarebbe ricompreso il cd. tempo tuta, ovvero il tempo occorrente per indossare e dismettere la divisa e che, pertanto, in data 24.10.2014 aveva inviato una diffida al Ministero, anche in qualità di rappresentante sindacale, alla quale l’Amministrazione non avrebbe risposto.
Censura, pertanto, il predetto comportamento asseritamente illegittimo dell’Amministrazione evidenziando che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nulla osterebbe a che il cd. tempo tuta rientrasse nell’orario di lavoro e fosse retribuito, considerato che lo stesso si svolgerebbe nei locali e sotto la direzione e le direttive del datore di lavoro, che, nell’assegnare una divisa, quale dispositivo di protezione per lo svolgimento dell’attività lavorativa, eserciterebbe il suo potere disciplinare e di controllo. Ai sensi del d.lgs. 626/94 e del d.lgs 81/08, inoltre, l’Amministrazione avrebbe predisposto appositi locali per indossare la divisa e precisi oneri in relazione alla sua pulizia e manutenzione, anche attraverso servizi di lavanderia, di talché, essendo la vestizione e svestizione attività propedeutica e preparatoria a quella di servizio e che si svolgerebbe sotto la direzione dell’Amministrazione, non vi sarebbe motivo per non considerare il tempo necessario per tali operazioni come retribuitile in quanto di lavoro effettivo. Il ricorrente, infine, quantifica il cd. tempo tuta in circa 30 minuti totali per ogni turno di lavoro e chiede la corresponsione delle somme spettatigli per gli ultimi 5 anni dalla proposizione del ricorso.
2. L’Amministrazione si è costituita con atto di stile.
3. Con ordinanze n. 2614/2022 e n. 5553/2023 è stato ordinato alla P.A., ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p.a., il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini della decisione.
4. Con memoria depositata il 23.10.2023 l’Amministrazione ha adempito al predetto incombente e ha depositato una