TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-03-11, n. 202000069
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Testo completo
Pubblicato il 11/03/2020
N. 00069/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00140/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale d Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2019, proposto da
K W, B P e Associazione Agraria Interessenza Pcoli d Glorenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato M I, con domicilio digitale come da PEC da Registri d Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via dei Paradisi, n. 15/2;
contro
Comune d Glorenza, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R v G, F C, P G e J Segna, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;
nei confronti
Comune Città d Glorenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Thomas Frank, non costituito in giudizio;
Heimatpflegeverband Südtirol, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rudolf Benedikter, con domicilio digitale come da PEC da Registri d Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Leonardo da Vinci, n. 2/A;
per l'annullamento
1) della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 447 dd. 4.6.2019, di approvazione di una modifica al piano paesaggistico del Comune d Glorenza concernente l'individuazione di un biotopo, pubblicata sul Bollettino Ufficiale di data 20.6.2019;
2) della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune Città d Glorenza n. 17 dd. 30.4.2019;
3) della deliberazione della Commissione per la Natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio della Provincia autonoma di Bolzano n. 4/19-28.4 del 14.2.2019;
4) del provvedimento della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio dd. 13.12.2018, avente ad oggetto la proposta di vincolo ai sensi dell'art. 3 della L.P. 25.7.1970 n. 16, individuazione di un biotopo 24/1 Obere Au (Proposta elaborata dall'ufficio Ecologia del paesaggio) e relativo elaborato di mappa;
e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e dello Heimatpflegeverband Südtirol;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2020 la consigliere L P L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza del 22 luglio 2014 l’associazione ambientalista Heimatpflegeverband Südtirol chiedeva alla Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio della Provincia autonoma di Bolzano di porre sotto tutela come biotopo la zona “Obere Au” d Glorenza.
L’individuazione del nuovo biotopo veniva definitivamente approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 306 del 21 marzo 2017.
Il signor K W e l’associazione agraria Interessenza Pcoli d Glorenza impugnavano davanti a questo Tribunale la suddetta deliberazione, unitamente agli atti presupposti (ricorso n. 163/2017).
Con sentenza n. 110/2018, pubblicata il 5 aprile 2018, il Tribunale accoglieva il ricorso, annullando gli atti impugnati per difetto di istruttoria e, in particolare, per omessa valutazione sulla compatibilità del nuovo vincolo di biotopo di cui alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 con il vincolo di destinazione di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 esistente sulla p.f. 661 C.C. Glorenza, bene di uso civico.
Preso atto della sentenza, la Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio della Provincia autonoma di Bolzano decideva di avviare nuovamente il procedimento di modifica del piano paesaggistico del Comune d Glorenza, proponendo, ai sensi dell’art. 3 della legge provinciale n. 16 del 1970, il vincolo concernente l’individuazione del biotopo “Obere Au” (doc. 4 dei ricorrenti).
Entro il periodo di pubblicazione della proposta nella rete civica della Provincia e all’albo comunale pervenivano due osservazioni (Associazione agraria Interessenza Pcoli d Glorenza e signor B P).
La Commissione provinciale per la Natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio, con deliberazione n. 4/19 del 14 febbraio 2019, dopo ampia discussione, decideva di approvare la modifica del piano paesaggistico. In particolare, la Commissione “accerta che l’utilizzo delle superfici all’interno dell’areale del biotopo è possibile, in accordo con le disposizioni d’uso e con gli usi civici di pascolo riservati all’Associazione Agraria Interessenza pascoli d Glorenza”. Inoltre, dopo aver rilevato che “il percorso previsto nell’ambito del ‘Concetto per la ricreazione e rivalutazione ecologica Obere Au - Comune d Glorenza’ occupa soltanto poche superfici rivendicate dagli usi civici”, la Commissione “raccomanda di estrapolare queste porzioni dalle superfici sottoposte agli usi civici” (doc. 3 dei ricorrenti).
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 17 del 30 aprile 2019, approvava la modifica del piano paesaggistico, esprimendosi tuttavia in senso “contrario alla destinazione di fondi privati senza consenso” (doc. 2 dei ricorrenti).
Infine, la modifica del piano paesaggistico veniva definitivamente approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 447 del 4 giugno 2019. In particolare, la Giunta chiariva che “l’utilizzo della p.f. 661, C.C. Glorenza a scopi ricreativi lascia spazio in misura sufficiente per un pascolo indisturbato sulla superficie” e che “simili percorsi circolari esistono anche in altri biotopi della provincia”. Inoltre, precisava che “dopo l’individuazione del biotopo verrà rispettato l’attuale utilizzo dei prati, anche nei casi di sfalcio ripetuto, e l’applicazione di fertilizzanti sulle superfici in gestione. E’ vietato quindi soltanto il dissodamento dei prati, nonché la loro trasformazione in seminativi o altre coltivazioni intensive. In base alle norme vigenti, per questa restrizione potrà essere fatta domanda per un contributo compensativo” (doc. 1 dei ricorrenti).
I ricorrenti espongono nel ricorso che i provvedimenti di modifica del piano paesaggistico impugnati interessano varie particelle fondiarie della zona “Obere Au” nel Comune d Glorenza, tra cui la p.f. 661, che è bene appartenente al demanio civico d Glorenza, destinata a pascolo del bestiame e allo sfalcio dell’erba, in possesso dell’Interessenza Pcoli d Glorenza. La detta particella è individuata nel PUC d Glorenza in parte come bosco e in parte come verde agricolo e nel piano paesaggistico come “zona di tutela paesaggistica - zona di rispetto/zona agricola di interesse paesaggistico/paesaggio naturale”.
A fondamento del gravame i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi.
1. “Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità - contraddittorietà tra provvedimenti - sviamento - Incompetenza - Violazione di giudicato - Violazione di legge (art. 3 L. 168/2017, art. 11, comma 1, lett. a, L. 1766/27)”;
2. “Disparità di trattamento - contraddittorietà con precedenti provvedimenti”;
3. “Violazione di legge (art. 3, comma 6, L. 168/2017 - Eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, contraddittorietà - Violazione di legge (art. 42 Cost.) - Incompetenza”;
4. “Eccesso di potere per carenza di presupposto - Incompetenza”;
5. “Violazione di legge (artt. 4 e 5 Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17) - Incompetenza - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di presupposto”;
6. “Vizi propri della delibera consiliare n. 17 dd. 30.4.2019 - Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e normativa locale di recepimento per omessa motivazione sulle osservazioni. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione di legge (art. 65 L.R. n. 2 dd. 3.5.2018)”;
7. “Contraddittorietà con altri provvedimenti - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, disparità di trattamento - Violazione di legge (art. 65 L.R. n. 2 dd. 3.5.2018)”.
Si sono costituiti in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano e lo Heimatpflegeverband Südtirol, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato e in parte inammissibile.
Nei termini di rito il procuratore della Provincia autonoma di Bolzano e quello dei ricorrenti hanno depositato memorie difensive, a sostegno delle rispettive difese. I ricorrenti hanno poi depositato una memoria di replica, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Con il primo motivo i ricorrenti affermano che la proposta di vincolo elaborata dalla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del paesaggio sarebbe viziata da travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria.
Detta proposta di vincolo poggerebbe sulla richiesta dello Heimatpflegeverband Südtirol del 22 luglio 2014, contrario alla realizzazione di un campo da golf sulla p.f. 661 C.C. Glorenza e sulle particelle limitrofe. L’Amministrazione avrebbe travisato il significato della richiesta, cha aveva il solo scopo di chiedere il mantenimento dello status quo , non certo la realizzazione di nuove opere.
I provvedimenti impugnati andrebbero in realtà “in senso opposto alla richiesta di protezione avanzata dallo Heimatpflegeverband Südtirol”. La richiesta di tutela dell’associazione ambientalista avrebbe già trovato risposta positiva nella decisione assunta dall’Amministrazione di non realizzare più il campo da golf e in quella di apporre sull’area il vincolo di uso civico ex art. 11, comma 1, della legge n. 1766 del 1927 (con decreto dell’Assessore provinciale all’Agricoltura n. 19225 del 17 marzo 2016). Detto vincolo, avente per oggetto il mantenimento della destinazione in essere, impedirebbe ogni