TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2011-05-20, n. 201104430

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2011-05-20, n. 201104430
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201104430
Data del deposito : 20 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03755/2011 REG.RIC.

N. 04430/2011 REG.PROV.COLL.

N. 03755/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3755 del 2011, proposto da:
G C, B P, C S, S P, D'Alfonso Gianluca, S S, D N M, D N S, D L, F R, L A, L M, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti M C ed E L, con domicilio eletto presso E L in Roma, via Carlo Arturo Jemolo, 185;

contro

Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell’esecuzione

dell’ordinanza n. 14/09 entrata in vigore il 21.02.11 recante la regolamentazione del servizio di noleggio con conducente nell'ambito territoriale di competenza dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 il I ref. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che

- il ricorso in epigrafe è diretto avverso l’ordinanza n. 14 del 22 ottobre 2009 dell’ENAC, nonché gli atti ad essa preordinati;

- la proposizione del gravame risultava soggetta al termine ordinario decadenziale di sessanta giorni, stabilito dall’art. 21 della legge n. 1031/71 (ora dall’art. 29 del DLgs n. 104/2010), decorrente dalla data in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se prevista da disposizioni di legge o di regolamento;

- il ricorso giurisdizionale in epigrafe veniva spedito per la notifica il 13 aprile 2011 e dunque ben oltre il suddetto termine decadenziale;

RILEVATO che

- l’ordinanza n. 14/2009 entrava in vigore soltanto il 21 febbraio 2011, allorché con provvedimento in pari data la Direzione Aeroportuale di Fiumicino ne disponeva l’entrata in vigore, dopo che, in data 6 novembre 2009, la stessa Direzione aveva disposto la sospensione a tempo indeterminato della entrata in vigore della ordinanza medesima in relazione alla pendenza, dinanzi al Tar del Lazio, sez. III-ter, di un ricorso proposto avverso il suindicato provvedimento da parte di alcune associazioni di N.C.C. ed alle trattative in corso con le medesime;

- il suindicato ricorso era stato proposto anteriormente alla data originariamente fissata per l’entrata in vigore della ordinanza de qua ;

RITENUTO che:

- ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso in epigrafe, risulta irrilevante la temporanea sospensione dell’efficacia (recte: dell’entrata in vigore) dell’ordinanza, trattandosi nella specie di un mero differimento, a data da definire, dell’entrata in vigore del provvedimento amministrativo, e quindi di circostanza comunque successiva alla definizione del procedimento di formazione dell’atto, come tale inidonea ad escludere sia la piena esistenza giuridica e la presunzione di legittimità del provvedimento de quo , sia l’asserita portata lesiva del medesimo, essendo solo differita ad un momento successivo, per effetto della disposta sospensione, la concreta produzione degli effetti pregiudizievoli prospettati con il gravame in epigrafe;

- pertanto, il ricorso giurisdizionale in epigrafe si appalesa tardivo in quanto intempestivamente proposto e deve dunque essere dichiarato irricevibile;

Ritenuto di poter compensare le spese del presente giudizio;

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