TAR Napoli, sez. I, sentenza 2015-11-18, n. 201505311

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2015-11-18, n. 201505311
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201505311
Data del deposito : 18 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03956/2015 REG.RIC.

N. 05311/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03956/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3956 del 2015, proposto da:
Abc Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale (già Arin S.p.A.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. A S, con domicilio eletto presso A S in Napoli, Via F. Caracciolo n. 15;

contro

Comune di San Felice a Cancello, in persona del sindaco, non costituitosi;
Commissario “ad acta” designato per il Comune di San Felice a Cancello, non costiuitosi;

per l'accertamento

della illegittimità del silenzio serbato dal comune di San Felice a Cancello sull'istanza della ricorrente avente ad oggetto la richiesta di rilascio della certificazione del credito di euro 3.209.679,97 inoltrata il 22.10.2014;

dell’inerzia del Commissario ad acta nominato ai sensi dell’art. 9, c. 3 bis, del D.L. n. 185/2008, conv. in L. n. 2/2009 e s.m.i.;

e per la declaratoria dell’obbligo di provvedere al rilascio della certificazione richiesta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che l’articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge numero 185 del 29 novembre 2008, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, così come successivamente modificato e integrato, prevede che, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni certifichino entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione “pro soluto” o “pro solvendo” a favore di banche o intermediari finanziari;
scaduto il predetto termine, sulla nuova istanza del creditore, è nominato un commissario “ad acta” dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza, tra le altre amministrazioni, degli enti pubblici locali e territoriali;

Considerato che l’amministrazione comunale intimata non ha dato riscontro all’istanza presentata dalla società ricorrente in data 22 ottobre 2014 al fine di ottenere la certificazione della somma di euro 3.209.679,97 a titolo di credito maturato in forza di contratti di fornitura e distribuzione di acqua potabile per il comune di San Felice a Cancello;

Rilevato che la società ricorrente, scaduto il termine di 30 giorni previsto dalla legge, in ossequio alla procedura di cui all’articolo 9, comma 3 bis del decreto-legge citato, ha chiesto la nomina di un commissario “ad acta” alla competente Ragioneria dello Stato, affinché si sostituisse all’amministrazione inerte;

Considerato che, sebbene la società ricorrente abbia invitato, con atto del 5 marzo 2015, notificato in data 9 marzo 2015, il suddetto commissario “ad acta” a dare riscontro all’istanza di certificazione, lo stesso non risulta aver adempiuto all’obbligo di legge;

Ritenuto illegittimo il silenzio serbato, in successione nel tempo, dal Comune e dal commissario “ad acta” sulla istanza della ricorrente, atteso che la norma di cui al citato comma 3 bis sancisce un preciso obbligo di provvedere sulle relative istanze dei creditori al fine di certificare se il credito oggetto dell’istanza sia certo, liquido ed esigibile;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso e, per l’effetto, accertata l’illegittimità del silenzio inadempimento, di dover ordinare al commissario “ad acta” amministrativo designato di provvedere sull’istanza della ricorrente in data 22 ottobre 2014, rilasciando la certificazione del credito oggetto della domanda, qualora ne sussistano i presupposti;

Ritenuto di dover assegnare, a tal fine, al commissario “ad acta” designato dalla Ragioneria territoriale un termine di 30 giorni, richiamando la norma contenuta nel citato comma 3 bis ai sensi della quale il mancato rispetto dell’obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, comportano a carico del dirigente responsabile l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013;

Ritenuto di dover nominare, nell’ipotesi di ulteriore inadempimento dell’amministrazione, quale commissario “ad acta” giudiziario che dovrà provvedere in sostituzione dell’organo amministrativo inadempiente, il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega a un funzionario di idonea professionalità;

Ritenuto non necessario prevedere il pagamento, in favore della ricorrente, di somme di danaro in caso di ulteriore ritardo nella certificazione, essendo sufficienti i rimedi disposti per la tutela piena ed efficace della posizione soggettiva dedotta in giudizio;

Ritenuto, infine, di dover porre a carico delle parti soccombenti le spese processuali sostenute dalla ricorrente per la difesa in giudizio, così come liquidate in dispositivo;

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