TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-02-23, n. 202100318

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-02-23, n. 202100318
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202100318
Data del deposito : 23 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2021

N. 00318/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00233/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 233 del 2020, proposto da -OMISSIS- S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato B D B, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Foggia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A P e A B, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per la declaratoria

di illegittimità del silenzio serbato in ordine ad un’istanza avente ad oggetto il rilascio di autorizzazioni, acquisita dal Comune di Foggia in data 6.11.2019 con il n. di pratica: 08003160721-02112019-1000.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020 la dott.ssa Rosaria Palma, tenutasi da remoto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.Con ricorso ex art. 117 cod. proc. amm, iscritto al n. Rg 233/20, notificato nel rispetto dei termini prescritti dagli artt. 31 cod. proc. amm, la società ricorrente ha adito l’intestato Tribunale ai fini dell’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Foggia sull’istanza, acquisita al protocollo comunale in data 6.11.2019 (n. di pratica: 08003160721-02112019-1000), e avente ad oggetto la richiesta di installazione di un impianto pubblicitario, di dimensioni pari a m. 6 x 3, da collocarsi in Via degli Aviatori.



2. Parte ricorrente, in particolare, ha dedotto la violazione del termine di conclusione del procedimento in relazione a quanto stabilito, in via generale, dall’art. 2 della L. 241/90, sia in riferimento allo specifico termine di 60 giorni prescritto dal regolamento comunale.

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