TAR Torino, sez. I, sentenza 2012-12-11, n. 201201325
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Testo completo
N. 01325/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00665/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 665 del 2009, proposto da:
G Z, rappresentata e difesa dall'avv. G A, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Cordero di Pamparato, 4;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;Tribunale di Torino;
per l'annullamento
dell'Ordine di servizio n. 19/09 del 23 marzo 2009 del Tribunale Ordinario di Torino, avente ad oggetto il trasferimento del servizio recupero crediti delle 4 sezioni distaccate del Tribunale e delle 9 sezioni del Giudice di Pace all'Ufficio Recuperi Crediti - settore penale presso la sede centrale del Tribunale di Torino, nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con il ricorso in oggetto la dott.ssa Zotto Ginevra, in qualità di responsabile dell’Ufficio Recupero Crediti – Sezione Penale presso il Tribunale Ordinario di Torino, ha impugnato il provvedimento con il quale l’amministrazione ha disposto il trasferimento del servizio recupero crediti di pertinenza delle quattro sezioni distaccate del Tribunale di Torino e di quello degli uffici periferici del Giudice di Pace, all’Ufficio Recupero Crediti – Settore Penale presso la sede centrale del Tribunale di Torino.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, contestando gli assunti avversari di cui ha chiesto l’integrale rigetto.
Respinta l’istanza cautelare di sospensione, il ricorso è pervenuto a decisione all’udienza del 6.12.2012.
2) Va preliminarmente osservato che il provvedimento censurato dalla ricorrente è un atto di macrorganizzazione e come tale è soggetto alla giurisdizione del giudice amministrativo: infatti, in materia di pubblico impiego, pur a seguito della privatizzazione del rapporto, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie concernenti i c.d. atti di macro-organizzazione, e cioè per gli atti amministrativi adottati nell'esercizio del potere di fissazione delle linee e dei principi fondamentali dell'organizzazione degli uffici pubblici. Ciò in quanto i provvedimenti attinenti ad aspetti di macro-organizzazione originano posizioni soggettive di interesse legittimo, tutelabili, per questa ragione, innanzi al giudice amministrativo (vedasi T.A.R. Campobasso Molise sez. I, 08 ottobre 2012, n. 519;T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 04 maggio 2011, n. 1175 ).
Sotto il profilo della legittimazione ad agire, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, non è dubitabile la sussistenza di un interesse diretto dei dipendenti pubblici alla corretta adozione dei provvedimenti di macro-organizzazione, avuto riguardo alla circostanza che, dai predetti atti e dalla relativa attuazione, possono discendere, astrattamente, una serie di misure che involgono in modo più o meno specifico l'esecuzione e la gravosità del rapporto di lavoro (cfr. T.A.R. Palermo Sicilia sez. III, 19 aprile 2010, n. 5494;1 luglio 2009, n. 1189).
Nel caso in esame, l’interesse al ricorso è connesso al prospettato rischio di irragionevole sovraccarico dell’ufficio centrale, con conseguenti ricadute sulla posizione lavorativa del relativo responsabile, odierno ricorrente.
3) Con il primo motivo di gravame viene contestata la legittimità dell’ordine di servizio n. 19/09 del 23.03.09, in quanto assunto in violazione dell’art. 208 del DPR 115/2002 e della circolare del Ministero della Giustizia del 23.06.2003 n. 9: la prima disposizione stabilisce che “se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di Cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo”.
Con riferimento alle indicazioni fornite dalla circolare del 23.06.2003 n.