TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2016-01-29, n. 201600592
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Testo completo
N. 00592/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01459/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1459 del 2015, proposto da:
O D C, rappresentata e difesa dall'avv. G D M, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R. Campania essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);
contro
Comune di Barano d'Ischia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A T, con domicilio eletto presso l’avv. A T in Napoli, via Santa Lucia, n.15;
nei confronti di
Giovanni Giuseppe Di Costanzo, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Di Costanzo, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Di Costanzo in Napoli, vico Dattero A Mergellina, n. 11;
per l'annullamento
- del certificato di agibilità n. 5/2014 rilasciato il 18/07/2014 a favore di Costanzo Giovanni Giuseppe per l'uso di attività commerciale e di fabbrica di salumi nei locali;
- per quanto di ragione dell’art. 73 del regolamento edilizio comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barano d'Ischia e di Giovanni Giuseppe Di Costanzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 la dott. ssa A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone l’odierna ricorrente di essere proprietaria di un’unità abitativa in Barano d’Ischia alla via Angelo Migliaccio 45, ubicata al primo piano e posta al di sopra della macelleria esercitata dal sig. Di Costanzo al civico 46, odierno controinteressato.
Lamentando che il calore e il fumo prodotti nel laboratorio posto al di dietro della macelleria hanno comportato il deterioramento delle strutture edilizie del fabbricato, nonché il disagio provocato dai forti odori conseguenti alle lavorazioni ivi condotte e quello conseguente ai rumori prodotti dalle dette lavorazioni, impugna il certificato di agibilità n. 5/2014 rilasciato il 18 luglio 2014 a favore del citato sig. Di Costanzo per l’uso di attività commerciale e di fabbrica di salumi nei locali contraddistinti in catasto al foglio 19 part. 1071 in Barano d’Ischia, via Angelo Migliaccio e, per quanto di ragione, l’art. 73 del regolamento edilizio comunale in forza del quale è stato rilasciato il contestato certificato.
Deduce a sostegno del proposto ricorso violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 380 del 2001 nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa ponderazione, difetto di motivazione, falsità del presupposto, contrasto con il pubblico interesse, sviamento della funzione. In sostanza, la ricorrente lamenta la illegittimità del rilasciato certificato di agibilità poiché relativo a locale macelleria di mq. 42 del tutto abusivo, non previsto nel grafico della licenza edilizia sulla scorta della quale è stato poi realizzato il fabbricato, come è comprovato dalla stessa pendenza di domanda di condono edilizio. Rileva inoltre la ricorrente che la contestata agibilità “provvisoria” è concessa proprio sulla scorta della circostanza della pendenza della detta domanda di condono, comunque ulteriormente rilevando che parte della struttura in questione, segnatamente deposito e affumicatoio, neppure compaiono nella domanda di condono del 26 marzo 1986 per essere stati realizzati successivamente. Deduce, infine, che la agibilità, pur provvisoria, risulta rilasciata anche per locali che non sono oggetto della domanda di condono e che certamente non vedono quale loro destinazione d’uso consolidata quell’attività di macelleria posta in essere successivamente alla domanda di condono.
Si è costituito in giudizio il Comune di Barano d’Ischia preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo sul presupposto che dolendosi parte ricorrente delle immissioni nocive conseguenti all’attività di macelleria, la posizione fatta valere ha consistenza di diritto soggettivo, con riserva della cognizione della controversia al giudice ordinario. Eccepisce, quindi, la inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa dell’atto presupposto da rinvenire nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale rilasciata in data 24 febbraio 1984, e infine, affermandone la infondatezza nel merito.
Si è costituito in giudizio anche il controinteressato, affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Occorre innanzitutto esaminare le eccezioni in rito sollevate dalla resistente amministrazione comunale, che sono ad avviso del Collegio infondate.
Quanto all’eccepito difetto di giurisdizione, osserva il Collegio che la questione all’uopo valorizzata dalla difesa del Comune concernente la lamentata immissione di fumi ovvero sostanze nocive è certamente prospettata dalla ricorrente in sede di narrativa in fatto del ricorso, come peraltro sono esposte le conseguenze negative del calore prodotto sulle strutture edilizie del fabbricato e come pure è rappresentato il fastidio provocato dal rumore prodotto dalle