TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-12-30, n. 202403699

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-12-30, n. 202403699
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202403699
Data del deposito : 30 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2024

N. 03699/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00541/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 541 del 2024, proposto dalla società GLAF s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

- il Ministero dell'interno (Questura Palermo), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Comune di Corleone, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;



per l'annullamento:

- del provvedimento del 15 marzo 2024, trasmesso con nota n. 77806 di pari data, con il quale l’intimato Ministero ha rigettato l’istanza di parte ricorrente volta a ottenere il rilascio di licenza di P.S. ex art. 88, T.U.L.P.S. per attivare un punto di gioco sportivo ex art. 38, c. 2, d.l. n. 223/2006 (conv., con modif., dalla l. n. 248/2006) all’interno di un esercizio commerciale sito in Corleone, via S. Aldisio n. 48;

- del preavviso di rigetto datato 28 dicembre 2023, di cui alla nota n. 191 del 2 gennaio 2024 dell’intimato Ministero;

- delle note dell’intimato Comune del 6 e 19 dicembre 2023;

- di ogni altro atto presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con l'odierno ricorso la ricorrente società ha impugnato il provvedimento n. 77806 del 15 marzo 2024, con il quale la Questura di Palermo ha denegato l'istanza di licenza ex art. 88, T.U.L.P.S., per l'attivazione di un punto di gioco sportivo ai sensi dell'art. 38, c. 2, d.l. n. 223/2006 (conv., con modif. dalla l. n. 248/2006) all'interno di un esercizio commerciale adibito a bar, sito in Corleone, via Aldisio n. 48.

Il provvedimento de quo ha denegato la licenza in parola per due differenti ragioni:

a. in sede di sopralluogo, effettuato dal competente Commissariato il 31 agosto 2023, non è stata rinvenuta l'attività prevalente adibita a bar;

b. l'esercizio si trova a n. 92 metri lineari dalla scuola " The English College ", sita in via S. Aldisio n. 72.

1.1. Parte ricorrente quindi articolato le seguenti doglianze.

I. Violazione di legge (l.r. n. 24/2020; art. 88, T.U.L.P.S.; art. 7, d.l. n. 158/2012; artt. 41 e 97, Cost.), in quanto:

a. l'istituto in questione non rientrerebbe tra i luoghi sensibili menzionati dall'art. 1, c. 3, l.r. n. 24/2020;

b. il Comune di Corleone, in pretesa violazione dell'art. 7, c. 10, d.l. n. 158/2012, non avrebbe previamente individuato i luoghi sensibili.

Parte ricorrente ha altresì argomentato sulla possibile illegittimità costituzionale dell'art. 1, c. 3, l.r. n. 24/2020, ove interpretato nel senso di includere tra i

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi