TAR Campobasso, sez. I, decreto cautelare 2018-07-09, n. 201800139
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Pubblicato il 09/07/2018
N. 00139/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00229/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 229 del 2018, proposto da
Residenza per Anziani Bella Vista, in persona del legale rappresentante pro tempore, B A, K F, B H, B M, C F, D S, J B, D S, M Y, Y M, T B, T B, K S, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato V I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via E. Berlinguer n.1;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura - U. T. G. - di Isernia, Ministero dell'Interno non costituiti in giudizio;
nei confronti
Consorzio Libere Imprese non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. 24781 del 02.07.2018 della Prefettura di Isernia, oltre ai presupposti e ai conseguenti, recanti determinazione di trasferimento richiedenti asilo accolti presso centri di accoglienza, tra i quali i centri in cui sono ospiti i ricorrenti, adottati in violazione ed elusione di giudicato di cui all' Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2738/2018;
-di tutti i provvedimenti recanti determinazione di trasferimento richiedenti asilo accolti presso centri di accoglienza, (di analogo contenuto del provvedimento prot. n. 24781 suindicato, della Prefettura di Isernia) tra i quali i centri in cui sono ospiti i ricorrenti, adottati in violazione ed elusione di giudicato di cui all'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2736/2018, e notificati direttamente agli odierni ricorrenti;
- ove occorra del provvedimento della Prefettura U.T.G. di Isernia, Area IV, prot. 0012297 del 29.03.2018, a firma del Vice Prefetto Vicario Dott.ssa Scioli, recante determinazione di trasferimento richiedenti asilo e rifugiati già accolti presso centro di accoglienza Residenza “Bella Vista”, gestito dalla ricorrente, verso centri di accoglienza e strutture gestite dal Consorzio controinteressato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e di data ignota.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che i ricorrenti impugnano il provvedimento di trasferimento degli ospiti del centro ad altra sede, richiamando l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2738/2018 nella parte in cui ha disposto tra l’altro: “ Ritenuto che, fermo il più adeguato approfondimento di tale tematica nell’opportuna sede di merito, appare qui prioritario conservare la res adhuc integra in relazione alla posizione soggettiva degli stranieri migranti che risultino assunti come lavoratori presso la struttura medesima o nel Comune ove questa è localizzata, in quanto titolari di un percorso di integrazione strettamente radicato nel contesto territoriale di attuale insediamento, che verrebbe irrimediabilmente compromesso dalla esecuzione dell’atto impugnato;