TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-07-20, n. 202101246
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 20/07/2021
N. 01246/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00983/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 983 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G T e F M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F M in Bari, strada Torre Tresca, 2/A;
contro
Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati I P, D C M e G C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Raffaele de’ Robertis in Bari, via Davanzati, 33;
per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento,
previa sospensione e misure cautelari monocratiche ex art. 56 cod. proc. amm.,
- dell’ordinanza prot.-OMISSIS-- Int.-OMISSIS-del 16.7.2015, successivamente notificata, con cui il dirigente del Settore edilizia pubblica e privata e servizi catastali del Comune di Barletta ha disposto “l’immissione in possesso, da eseguirsi il ritorno -OMISSIS- luglio 2015 alle ore 9.30 delle opere, area di sedime ed area di pertinenza di cui al permesso di costruire-OMISSIS-/11 del 27.1.2011, limitatamente al periodo, rinnovabile, di 18 mesi dalla notifica del presente provvedimento, periodo che si rende necessario per la redazione degli atti propedeutici alla rimozione delle strutture eccedenti mt. 16,20 dal piano stradale, nonché per la rimozione stessa di dette opere (...)”;
- di ogni provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo, ivi compresi l’ordinanza del medesimo dirigente di demolizione prot. -OMISSIS- Int. -OMISSIS- del 13.3.2014 ed il verbale della P.M. di accertamento dell’inottemperanza alla predetta ingiunzione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Vista la nota del 23.6.2021, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 giugno 2021, svolta in modalità da remoto, il dott. F C e dato atto della presenza, ai sensi di legge, dei difensori delle parti come da verbale dell’udienza;
Rilevato che la parte ricorrente con nota del 23.6.2021 ha dichiarato che non sussiste più interesse alla prosecuzione del presente giudizio, avendo questo T.A.R. delimitato con l’ordinanza cautelare-OMISSIS-/2015 l’efficacia del provvedimento impugnato ed essendo spirato il termine di validità della gravata ordinanza dirigenziale-OMISSIS-/2015;
Ritenuto che ciò determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della peculiarità della presente controversia, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite;