TAR Catania, sez. I, ordinanza collegiale 2018-06-04, n. 201801122

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, ordinanza collegiale 2018-06-04, n. 201801122
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201801122
Data del deposito : 4 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/06/2018

N. 02107/2017 REG.RIC.

N. 01122/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02107/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

O

sul ricorso numero di registro generale 2107 del 2017, proposto da M A Z, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolo' D'Alessandro, R M G V, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori sito in Catania, piazza Vincenzo Lanza, 18/A;

contro

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato W P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Catania, via Umberto 151;

per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 1584/2014, resa inter partes dalla Corte di Appello di Catania, Sezione I Civile, non impugnata e passata in giudicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il ricorso indicato in epigrafe, proposto ai sensi dell’art. 112 comma 2 lettera c) del codice del processo amministrativo, per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1584/2014 della corte d’Appello di Catania, recante condanna al pagamento di somme di danaro a carico del Comune di Catania.

Rilevato che il Consiglio Comunale di Catania, con la delibera n. 40 del 29.09.2016, ha approvato la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario di quell’ente.

Visto l’art. 1 comma 714 bis della Legge di stabilità per il 2016 n. 208/2015, a mente del quale “ Gli enti locali che hanno presentato il piano di' riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorchè relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ovvero la sospensione delle procedure esecutive sino all'approvazione (o al diniego) da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 243 bis comma 4 del d.lvo 267/2000 ”.

Vista la memoria depositata il 03.04.2018, con cui parte ricorrente sostiene che la riformulazione del piano di riequilibrio non determinerebbe la nuova sospensione delle procedure esecutive, e considerata tale prospettazione smentita sia dalla chiara formulazione delle leggi finanziarie (quella del 2016 sopra integralmente riportata e quella del 2018) che hanno consentito la possibilità di rivedere i piani già approvati ( con gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ovvero la sospensione delle procedure esecutive sino all'approvazione (o al diniego) da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 243 bis comma 4 del d.lvo 267/2000) , che da tutti i più recenti arresti della giurisprudenza contabile (da ultimo delibera n. 2/2018 in data 23.03.2018 della Corte dei Conti a Sezioni riunite) che, in sostanza, confermano che, come nel caso del Comune di Catania, in pendenza del giudizio rimesso alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti sulla riformulazione del piano, sono sospese ex lege le procedure esecutive nei confronti dell’ente.

Ritenuto dunque che dall’approvazione - con citata la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29.09.2016 - della rimodulazione del Piano di equilibrio finanziario del Comune di Catania discendano gli indicati effetti, consistenti nella sospensione delle procedure esecutive sino all'approvazione (o al diniego), da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 243 bis comma 4 TUEL del piano di riequilibrio pluriennale, come rimodulato.

Atteso, pertanto, che occorre disporre la sospensione del processo, in attesa della decisione della Corte dei Conti, circa l’approvazione o il diniego di approvazione del piano stesso e fermo restando che, una volta che la Corte dei Conti abbia approvato la rimodulazione del piano di riequilibrio, o ne abbia negata l’approvazione, il Comune resistente dovrà senza indugio, comunque nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dei relativi atti, inviare a questa Sezione formale comunicazione di tale circostanza, dando anche conto dell’eventuale inserimento del credito azionato con il ricorso in epigrafe nel piano di riequilibrio eventualmente approvato, al fine della ripresa della procedura di esecuzione per cui è causa ai sensi dell’art. 80 c.p.a.;

Considerato, infine, che ovviamente anche parte ricorrente è onerata nel suo esclusivo interesse a provvedere a tale ultimo adempimento al fine di consentire la più celere ripresa del processo.

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