TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-04-29, n. 202105022

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-04-29, n. 202105022
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202105022
Data del deposito : 29 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2021

N. 05022/2021 REG.PROV.COLL.

N. 10621/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10621 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, A Z, G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del D.M. n. 283 del 23/05/2019 nella parte in cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018;

- del D.M. n. 310 dell'11/06/2019 con il quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali ha approvato la graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018;

- di ogni atto ad esso presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24/10/2019:

- della nota prot. n. 16995 del 20/03/2019, con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato alla Direzione Centrale per gli Affari Generali e non anche all'interessato - di non aver iscritto quest'ultimo nel nuovo elenco di cui all'art. 6, C. 1, del d.lgs. 08/03/2006 n. 139, come modificato dal d.lgs. 29/05/2017 n. 97, e quindi di non aver accolto la sua domanda d'iscrizione al ridetto elenco prot. n. 18174 del 20/11/2017, per mancanza dei requisiti 3 anni e 120 giorni;

- dell'elenco (non pubblicato) di cui all'art.6, C. 1, del d.lgs. 08/03/2006 n. 139, come modificato dal d. lgs. 29/05/2017 n. 97, richiamato dalla nota prot. n. 16995 del 20/03/2019 suindicata, laddove l'Amministrazione resistente non vi ha inserito il nominativo dell'odierno ricorrente siccome ritenuto mancante dei requisiti 3 anni e 120 giorni;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguenziale o comunque connesso, che sia lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2\3\2020:

- della nota prot. n. 70950 del 03/12/2019, depositata in giudizio il 20/12/2019 e quindi conosciuta in pari data, con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane, in sede di riesame, ha confermato l'esclusione del ricorrente dalla procedura di stabilizzazione indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018 con la motivazione che il ricorrente “possedeva alla data dell'08/07/2017 – data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 97/2017 – un'anzianità di servizio pari a 42 giorni, come attestato nella nota n. 19065 del 25/11/2019 del Comando dei Vigili del Fuoco di Verona, e, pertanto, in mancanza del requisito previsto, non è stato possibile iscriverlo nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche” e “Lo stesso, non avendo effettuato la scelta relativa all'iscrizione nell'elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari, è stato cancellato, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del citato D.Lgs. n. 97/2017, con D.M. n. 3723 del 19/09/2019”;

- del D.M. n. 3723 del 19/09/2019, non notificato al ricorrente e quindi conosciuto solo il 20/12/2019 all'atto del suo deposito in giudizio in uno con la nota prot. n. 70950 del 03/12/2019, con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha decretato la cancellazione, “a decorrere dal 08/07/2017, dei nominativi del personale volontario, già iscritti nell'elenco unico del Comando di Verona, che non hanno effettuato la scelta di transito nei nuovi elenchi di cui all'art. 14 comma 2 del D.Lgs. 29/05/2017 n. 97, di cui all'allegato elenco che è parte integrante”;

- di ogni atto ad essi presupposto, conseguenziale o comunque connesso, che sia lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2021 il dott. Fabrizio D'Alessandri, celebrata nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Parte ricorrente, che espone di essere un vigile del fuoco “discontinuo”, ha partecipato alla procedura speciale di reclutamento “a domanda” per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.V.V.F., nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, riservata al personale volontario, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018.

Il relativo bando della procedura speciale di reclutamento (art. 1) prevedeva come requisiti di partecipazione che:

- il concorrente risultasse iscritto, alla data del 1° gennaio 2018, da almeno 3 anni nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (C.N.VV.F.) (art. 2, lett. a, D.M. n. 238/2018);

- il concorrente di età inferiore a 40 anni avesse effettuato, alla medesima data del 1° gennaio 2018, un numero minimo di giorni di servizio e, in particolare, non meno di 120 giorni (art. 2, lett. b, D.M. n. 238/2018).

L’Amministrazione, con D.M. n. 283 del 23/05/2019, ha decretato l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale, ritenendolo non in possesso del requisito, di cui all’art. 2 lettera a) del bando di procedura speciale di reclutamento a domanda - D.M. n. 238 del 14/11/2018, per la mancanza dell'iscrizione nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del C.N.VV.F. (art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139), da almeno tre anni alla data del 1° gennaio 2018 (codice di esclusione E di cui al gravato D.M. 283 del 23/5/2019).

Successivamente, con D.M. n. 310 dell’11/06/2019, è stata adottata la graduatoria di merito della procedura concorsuale in questione, nella quale il ricorrente non è stato ricompreso.

Parte ricorrente ha impugnato i suddetti provvedimenti formulando il seguente rubricato motivo di ricorso: Eccesso di potere per carenza di istruttoria, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. a) del D.M. n. 238 del 14/11/2018.

Parte ricorrente sostiene, in sostanza, di essere in possesso del requisito in questione, in quanto iscritto nell’indicato elenco sin dal 15 febbraio 2011, quindi ben oltre i 3 anni richiesti come requisito d’ammissione al concorso dal D.M. n. 238 del 14/11/2018.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, resistendo al ricorso.

Successivamente parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti impugnando la nota prot. n. 16995 del 20/03/2019, relativa alla mancata iscrizione del ricorrente nell’elenco di cui all'art. 6, C. 1, del d.lgs. 08/03/2006 n. 139, come modificato dal d.lgs. 29/05/2017 n. 97, per mancanza dei requisiti 3 anni e 120 giorni; nonché l'elenco di cui all'art.6, C. 1, del d.lgs. 08/03/2006 n. 139, come modificato dal d. lgs. 29/05/2017 n. 97, laddove l'Amministrazione resistente non vi ha inserito il nominativo dell'odierno ricorrente siccome ritenuto mancante dei requisiti 3 anni e 120 giorni.

L’adiro T.A.R., con ordinanza 3/7/2020, n. 4607, ha accolto l’istanza cautelare in funzione di riesame con la seguente motivazione “Ritenuto, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare, che la complessità in punto di fatto della vicenda per cui è causa,

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