TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-11-20, n. 202400391
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Testo completo
Pubblicato il 20/11/2024
N. 00391/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00401/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso il suo studio a Pordenone in via della Ferriera n. 22 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Pordenone, Questura di Pordenone, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto di Pordenone datato 13 settembre 2023 Prot. n. 0050454 di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso l'avviso orale datato 21 aprile 2023 Prot. n. 13/2023 A.O. Cat. II Div. Pol. Ant. del Questore di Pordenone, nonché dell’avviso medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. Prefettura di Pordenone - Questura di Pordenone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 la dott.ssa M S, uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il decreto del Prefetto di Pordenone datato 13 settembre 2023 Prot. n. 0050454 di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di avviso orale di data 21 aprile 2023 Prot. n. 13/2023 A.O. cat. II Div. Pol. Ant. emesso dal Questore di Pordenone sulla base dell’art. 1 lett. c) DLgs 159/2011, nonché l’avviso medesimo.
Ne lamenta la illegittimità sulla base dei seguenti motivi, così rubricati:
1) Violazione di legge: mancanza dei presupposti per l’emissione del provvedimento impugnato:
deduce il ricorrente, in estrema sintesi, che l’Amministrazione nell’iter procedimentale che ha condotto all’emanazione del provvedimento di avviso orale in questione, avrebbe omesso di verificare la sussistenza degli “ elementi di fatto ” che, in base all’art. 1 lett. c) DLgs 159/2011, costituiscono il fondamento del giudizio prognostico di pericolosità sociale, non risultando a tal fine idonei i riferimenti ai precedenti di polizia “la maggior parte risalenti nel tempo rispetto al provvedimento”, nonché “sfociati nel procedimento penale che ha visto il ricorrente assolto con formula piena” ;
2) Difetto di motivazione – difetto di istruttoria:
parte ricorrente sostiene la violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Prefetto in sede di decisione del ricorso gerarchico ed alcune carenze in sede di valutazione, quali l’omessa presa di posizione relativamente alle questioni sollevate nel merito dal ricorrente ed agli elementi di fatto forniti con l’opposizione (tra cui la sentenza di assoluzione da alcuni reati, la sentenza con cui il Giudice del lavoro ha dichiarato la nullità del licenziamento, le numerose querele ed esposti presentati al Questore in relazione ad aggressioni subite), nonché l’analogia delle motivazioni del provvedimento questorile e di quello adottato su ricorso gerarchico.
3) Violazione di legge per omesso avviso dell’avvio del procedimento:
il ricorrente sostiene che l’emanazione dell’avviso orale avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione di cui all’art. 7 della legge 241/1990, non sussistendo le ragioni di urgenza evidenziate dall’autorità prefettizia.
2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.
3. All’udienza pubblica del 10 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 I primi due motivi di gravame, stante la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi non risultano suscettibili di favorevole apprezzamento.
4.2 Giova, a questo proposito, una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale sull’istituto dell’avviso orale.
Rileva il Collegio che l’art. 1 del DLgs 159/2011, inserito all’inizio del Libro I (Le misure di prevenzione), Titolo I (Le misure di prevenzione personali), Capo I (Le misure di prevenzione personali applicate dal questore), così dispone: “1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’art. 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.
L’ art. 3 del medesimo decreto, rubricato “ Avviso orale ”, stabilisce che “1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all’art. 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano. 2. Il Questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell’avviso al solo fine di dare allo stesso data certa (…)”.
L’avviso orale, dunque, come si evince dal senso letterale della norma e come sottolineato dalla costante giurisprudenza, costituisce un atto avente natura ed efficacia monitoria, col quale si invita il soggetto “avvisato” a modificare il proprio comportamento, per non incorrere in ulteriori e più gravi condotte pericolose ovvero commettere reati (Cons St sez III, 2 agosto 2023 n. 7488; TAR Lazio sez I, 13 agosto 2024 n. 15821; TAR Lombardia, Sez staccata di Brescia 6 settembre 2024, n. 731).
Ci si trova quindi al cospetto di un semplice invito, che