TAR Catania, sez. III, decreto decisorio 2012-03-06, n. 201201026

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, decreto decisorio 2012-03-06, n. 201201026
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201201026
Data del deposito : 6 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01868/1994 REG.RIC.

N. 01026/2012 REG.PROV.PRES.

N. 01868/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1868 del 1994, proposto da:
G E, rappresentato e difeso dall'avv. A T, con domicilio eletto presso A T in Catania, via Milano, 6;

contro

Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali Catania;
Assessorato Regionale Bb. Cc. Aa. e Pubblica Istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

G S O – non costituito;

per l'annullamento

-della nomina di supplenza per 18 ore di Discipline Pittoriche, classe XXVI, presso l’Istituto Regionale d’Arte di Grammichele, disposta per l’a.s. 1993-94 dal Sovrintendente Scolastico Regionale per la Sicilia a favore del controinteressato, per il mancato completamento d’orario del ricorrente;

-della decisione della Commissione ricorsi di cui all’art. 15 della Circolare Ass. n° 78 del 30-11-1990, emessa il 22-2-1994 su ricorso dell’attuale ricorrente;

-degli altri atti e provvedimenti presupposti, preparatori, di esecuzione, consequenziali e comunque connessi, compresa la circolare assessoriale n° 68 del 30-11-1990.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 31 marzo 1994;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1, co. 1, delle Norme transitorie non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.


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