TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-03-06, n. 202003024

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-03-06, n. 202003024
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202003024
Data del deposito : 6 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2020

N. 03024/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03335/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3335 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
BRT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E F, A M e L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L S in Roma, via Federico Confalonieri;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Minsitro p.t., Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 427/17/CONS del 6 novembre 2017 concernente “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l'anno 2018 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 22 del 27 gennaio 2018;

- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2017 (non conosciuto), con cui è stata approvata, ai fini dell'esecutività, la delibera n. 427/17/CONS;

- della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 61/18/CONS del 14 febbraio 2018 concernente “Modello telematico e istruzioni relativi al contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2018 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali”, ivi compresi gli allegati A e B, pubblicata sul sito dell'Autorità a decorrere dal 1° marzo 2018;

- ove occorra, della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 510/17/CONS del 19 dicembre 2017 concernente la “Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2018;

- nonché di ogni atto presupposto e connesso agli atti di cui sopra.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BRT S.P.A. il 6/2/2019 :

per l'annullamento

- della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 427/17/CONS del 6 novembre 2017 concernente “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l'anno 2018 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 22 del 27 gennaio 2018;

- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2017 (non conosciuto), con cui è stata approvata, ai fini dell'esecutività, la delibera n. 427/17/CONS;

- della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 61/18/CONS del 14 febbraio 2018 concernente “Modello telematico e istruzioni relativi al contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2018 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali”, ivi compresi gli allegati A e B, pubblicata sul sito dell'Autorità a decorrere dal 1° marzo 2018;

- ove occorra, della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 510/17/CONS del 19 dicembre 2017 concernente la “Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2018;

- nonché di ogni atto presupposto e connesso agli atti di cui sopra.

Nonché per l'annullamento, previa sospensione cautelare

- della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 546/18/CONS recante “Diffida alla Società BRT S.P.A. al pagamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2018”, notificata alla ricorrente in data 3 dicembre 2018, ivi compresa la relazione del Commissario A M (citata nella delibera ma non allegata alla stessa e non conosciuta dalla ricorrente), nonché di ogni atto ad essa connesso, presupposto o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorre possa, il sollecito di pagamento prot. n. 0174002 del 29 ottobre 2018, trasmesso in pari data.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BRT S.P.A. il 14/5/2019:

per l'annullamento

- della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 427/17/CONS del 6 novembre 2017;

- della Relazione tecnico-finanziaria, priva di numero di protocollo, di firma e di data, allegata alla nota del Presidente dell'AGCom prot. 83041 del 24 novembre 2017;

- dell'atto del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 215283 del 14 dicembre 2017;

- dell'atto del Dirigente Generale del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. DT 101882 del 14 dicembre 2017;

- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2017;

- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 dicembre 2016;

- della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 510/17/CONS del 19 dicembre 2017;

- della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 61/18/CONS del 14 febbraio 2018;

- della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 546/18/CONS, ivi compresa la relazione del Commissario A M in essa citata (non conosciuta dalla ricorrente);

- del sollecito di pagamento prot. n. 0174002 del 29 ottobre 2018;

- di ogni atto presupposto e connesso agli atti di cui sopra.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

La società BRT (già Bartolini s.p.a) è uno dei più importanti corrieri espresso nazionali e svolge l’attività di autotrasporto merci per conto terzi, spedizione, deposito e logistica sotto il marchio “BRT Corriere Espresso”. Sin dal 2002 essa si è munita dell’autorizzazione generale prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, pur dichiarando di aver fatto ciò “cautelativamente” giacché essa ritiene di non svolgere “attività postale” in senso proprio.

Per poter operare nel settore postale, infatti, è necessario che le imprese interessate si dotino, a seconda dei casi, di licenza individuale oppure di autorizzazione generale, titoli rilasciati, rispettivamente, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d. lgs. n. 261/99. I servizi postali comprendono un’ampia gamma di prestazioni - vale a dire: accettazione, trasporto, smistamento e recapito di pacchi ed invii di corrispondenza - e di servizi accessori, quest’ultimi idonei a costituire un “ valore aggiunto”, nel senso che si tratta di servizi nell’interesse dell’utente, ulteriori e diversi dal servizio postale tradizionale (c.d. “universale”) ma ad esso collegati (quali stampa e imbustamento della corrispondenza;
rendicontazione elettronica;
gestione ed archiviazione di documenti;
tracciabilità degli invii ecc.). Secondo la Direttiva 97/67/CE (Considerando 21), la prassi della Commissione Europea (v. Decisione del 21.12.2000) e la stessa regolamentazione nazionale, questi ultimi servizi esulano dall’ambito del Servizio Universale e rientrano, perciò, tra i servizi offerti in regime di autorizzazione generale (in quanto l’autorizzazione al loro svolgimento non richiede una licenza individuale).

Nel presente giudizio viene in esame il contributo che anche i corrieri espressi, quali operatori attivi nel settore postale, sono tenuti a versare annualmente per la copertura degli oneri di funzionamento dell’Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale (“ANR”). Quest’ultimo ruolo venne inizialmente attribuito al Ministero dello Sviluppo Economico (all’epoca Ministero delle Comunicazioni);
successivamente trasferito all’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale (istituita con legge ma mai entrata in funzione) ed, infine, per effetto dell’14" data-article-version-id="f0dfea90-ba9d-558f-a826-99d9dec54b15::LR27CF942913A7C1492314::2019-12-30" href="/norms/laws/itatextiv6jc59orck4d4/articles/itaartm5k9vx1yf9t4d9?version=f0dfea90-ba9d-558f-a826-99d9dec54b15::LR27CF942913A7C1492314::2019-12-30">art. 21 del D.L. n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011, attribuito all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, all’interno della quale le funzioni di ANR per il settore postale sono state assegnate all’apposita “Direzione Servizi Postali”, istituita con delibera

AGCOM

65/12/CONS.

La disciplina del contributo dovuto dagli operatori del settore postale all’organismo che, di volta in volta, ha assunto le funzioni di Autorità di regolazione del mercato postale, è stata in più occasioni variata dal Legislatore, dando luogo anche ad un articolato contenzioso in tema di debenza e entità delle somme richieste negli anni passati. Da ultimo, per quanto interessa nella presente controversia, la materia degli oneri di funzionamento dell’AGCOM è stata sottoposta a revisione significativa per effetto dell’art. 65 del D.L. n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017, il quale ha abrogato espressamente molte delle disposizioni che precedentemente disciplinavano il contributo dovuto dagli operatori postali - precisamente, l’art. 2, commi da 6 a 21 e l’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. decreto 261/99 - stabilendo che “a decorrere dall’anno 2017, alle spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale…”.

L’attuale assetto, valido a decorrere dal contributo AGCOM dovuto per l’anno 2017, è oggi incentrato sulle norme di seguito trascritte:

- art. 1, comma 65, della l. 266/2005 (cd. Finanziaria 2006): “A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive”;

- art. 1, comma 66, della stessa Legge Finanziaria 2006: “In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera”.

A seguito delle modifiche legislative introdotte dal citato D.L. n. 50/2017 il Consiglio dell’AGCOM ha adottato la delibera n. 427/17/CONS che, in applicazione dell’art. 1, commi 65 e 66 della Legge n. 266 del 2005, dopo avere stimato in 9,3 milioni di euro le spese di funzionamento dell’Autorità onde far fronte ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale per l’anno 2018, ha statuito che:

- “Il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono tenuti alla contribuzione prevista dall’articolo 1, commi 65 e 66,

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del Codice civile,

ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’art.

2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a

versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio nei

limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera…” (art. 1, commi 1 e 2);

- “L’importo del contributo di cui al precedente art. 1, comma 1, è determinato applicando l’aliquota contributiva dell’1,4 per mille ai ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni), o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell’esercizio finanziario 2016” (art. 2, comma 1);

- “Il versamento del contributo di cui all’art. 1 deve essere eseguito entro il 20 aprile 2018, sul conto corrente bancario intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è pubblicato sul sito istituzionale.

2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l’Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell’importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.” (art. 3);

- “Entro il 20 aprile 2018 i soggetti di cui all’articolo 1 che hanno conseguito, nell’esercizio finanziario 2015, ricavi dalle vendite e dalle prestazioni in misura superiore a euro 100.000,00, come risultante dalla voce A1 del conto economico o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente, dichiarano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti utilizzando il modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell’Autorità, dando contestualmente notizia dell’avvenuto versamento.” (art. 4, comma 1);

- “La presente delibera, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l’approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell’Autorità” (art. 5).

Avverso la suddetta delibera (e gli ulteriori atti in epigrafe indicati) ha proposto ricorso - notificato il 14 marzo 2018 e depositato il successivo giorno 24 - la BRT S.p.a., la quale ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

I. Violazione dell’articolo 65 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 e della Direttiva 97/67/CE del 15 dicembre 1997 - eccesso di potere sotto il profilo dell’equivocità e del travisamento dei atti: l’attività di corriere espresso non può essere legittimamente qualificata come “servizio postale”, valutazione che avrebbe avuto una conferma nella citata ordinanza di codesto ecc.mo Tribunale n. 2179 del 18 febbraio 2016;

II. Violazione dell’articolo 65 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, dell’articolo 1.9 della legge 31 luglio 1997 n. 249 e dell’articolo 1.65 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 - violazione della Direttiva 97/67/CE del 15 dicembre 1997 – violazione degli artt. 3 e 23 della Costituzione: la norma (art. 1, comma 65, d.lgs. n. 266 del 2005), secondo la società ricorrente, prevede una duplice forma di finanziamento dell’Autorità, costituita non solamente dai contributi degli operatori privati, ma anche da risorse statali (espressamente previste anche dall’art. 1, comma 9, Legge 249/1997, istitutiva dell’AGCOM);
al contrario, nella delibera impugnata, l’intero fabbisogno dell’Autorità riferito alle funzioni di regolazione sul settore dei servizi postali, viene finanziato soltanto dagli operatori del mercato di riferimento, senza alcuna forma di cofinanziamento statale (a carico della fiscalità generale);
la necessità di un concorso statale alle spese di funzionamento dell’Autorità trova conferma nella normativa anteriore, soltanto parzialmente abrogata dal D.L. n. 50 del 2017, la quale prevedeva che le risorse finanziarie del MISE destinate alle funzione di ANR dei servizi postali, fossero trasferite alla neoistituita Agenzia postale di regolamentazione dei servizi postali (v. D.L. n. 201/2011);
ad avviso di BRT, infatti, l’entrata in vigore del d.l. n. 50 cit. non avrebbe né abrogato, né modificato, le norme che hanno attribuito all’AGCOM le funzioni della (mai istituita) Agenzia di regolamentazione e l’obbligo di trasferire alla nuova Autorità le risorse finanziarie degli enti soppressi (vale a dire l’art. 21, comma 13-14-15, del d.l. 201/2011 convertito in l. 214/2011);
un obbligo di finanziamento delle spese di funzionamento dell’AGCom a carico del bilancio dello Stato è comunque espressamente previsto dalla legge istitutiva della medesima Autorità (Legge n. 249/1997, art. 1 comma 9);
considerato che ai sensi dell’articolo 23 della Costituzione “nessuna prestazione … patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”, la delibera n. 427/17/CONS è illegittima in quanto pone per intero a carico degli operatori del settore le presunte spese di funzionamento dell’AGCom quale autorità di regolamentazione del settore postale quantificate nell’importo di 9.300.000 euro, e la delibera n. 510/17/CONS è a sua volta illegittima in quanto approva un bilancio che non contempla alcun tipo di finanziamento da parte dello Stato e conferma nell’importo di 9.300.000 euro l’ammontare del contributo degli operatori del settore postale;

III. Violazione dell’articolo 9 della Direttiva 97/67/CE del 15 dicembre 1997, dell’articolo 65 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione, nonché della violazione del principio di proporzionalità: la delibera n. 427/17/CONS si pone in contrasto con l’art. 9 della Direttiva e con le altre disposizioni sopra menzionate per avere quantificato nell’esorbitante importo di 9.300.000 euro il presunto ammontare delle spese che nel 2018 l’AGCom dovrà sostenere per svolgere la propria attività di regolamentazione del settore postale;
ma non ha però fornito la minima motivazione o documentazione per giustificare tale ammontare, e senza che detta motivazione e detta documentazione siano riportate né nel bilancio approvato con la delibera n. 510/17/CPNS, né in alcun altro atto;
la delibera n. 427/17/CONS è inoltre illegittima, in quanto non spiega il percorso logico-giuridico che ha condotto a quantificare l’aliquota contributiva di cui si tratta nell’1,4 per mille;
ad avviso di parte ricorrente la stessa “enormità della cifra quantificata è palese sintomo anche della violazione del principio di proporzionalità, che deve ispirare sempre l’operato dei pubblici poteri”;

IV. Ulteriore violazione dell’articolo 65 del decreto legge 24 Aprile 2017 n. 50 e dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 Dicembre 2005 n. 266: l’Autorità ha illegittimamente esentato dal pagamento del contributo una fascia di operatori del settore postale (vale a dire quelli il cui imponibile sia pari o inferiore a 100.000 euro e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2017) che, invece, vi sarebbero obbligati, giacché la normativa di settore non prevede siffatta esenzione;
Conseguentemente tutti gli altri operatori sono assoggettati ad un contributo maggiore di quello dovuto;
non avrebbe, poi, base normativa l’esenzione prevista per le imprese in crisi;

V. Violazione dell’articolo 65 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50: per rispettare l’articolo 65 del decreto-legge n. 50/2017 (necessità che i contributi vadano a coprire le sole spese sostenute dall’Autorità per compititi di regolazione nel settore postale), l’AGCom avrebbe dovuto prevedere una verifica al termine dell’anno, e ricorrendone le condizioni avrebbe dovuto prevedere la restituzione degli importi eventualmente versati in più dagli operatori. In violazione di tale articolo, invece, nulla di tutto ciò è stato previsto dalla delibera n. 427/17/CONS, che pertanto andrà annullata anche per questa ragione;

VI. Eccesso di potere sotto il profilo dell’illegittimità degli atti presupposti: l’illegittimità della delibera dell’AGCom n. 427/17/CONS determina inevitabilmente l’illegittimità derivata della delibera dell’AGCom n. 61/18/CONS e di tutti gli ulteriori atti in questa sede impugnati, ivi compreso il D.P.C.M. del 14 dicembre 2017;

VII. Violazione dell’art. 65 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 - dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e dei presupposti. Difetto di motivazione - violazione dell’art. 97 della Costituzione: nelle premesse della delibera n. 61/18/CONS si legge: “VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2017 con cui è stata

approvata, ai fini dell’esecutività, la delibera n. 427/17/CONS …”;
la ricorrente lamenta che la copia del decreto non risulta allegata alla delibera stessa, con la conseguenza che non ne può conoscere i contenuti;
in nessuna parte degli atti in questa sede impugnati si dà conto dell’avvenuta richiesta e dell’avvenuta acquisizione del prescritto parere del Ministro dell’economia e delle finanze, ai fini dell’approvazione della delibera;

VIII. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione: la censura è riferita alla delibera n. 510/17/CONS del 19.12.2017, di approvazione del bilancio preventivo dell’AGCOM per il 2018, la quale non ha tenuto conto delle osservazioni contenute nel parere, che ha preceduto l’approvazione della delibera, espresso dalla apposita Commissione di garanzia (la quale ha considerato alcune criticità afferenti a specifiche voci di spesa quali: spese di missione, consulenze e collaborazioni esterne, ore di straordinario).

Successivamente alla scadenza del termine per il pagamento del contributo, che la delibera 61/18/CONS aveva fissato al 20.4.2018, l’AGCom ha accertato che la società BRT – pur avendo reso la dichiarazione sul contributo da versare per l’anno 2018 (all. 5), dovuta in base alle istruzioni contenute nella stessa delibera 61/18/CONS – non ha provveduto all’effettivo versamento. Di conseguenza, l’Autorità ha adottato la delibera 546/18/CONS diffidando la società a versare il contributo per l’anno 2018.

Quest’ultima delibera è stata gravata con motivi aggiunti per illegittimità derivata (nono motivo) e con motivo autonomo (il decimo), nel quale la BRT ha contestato all’Autorità di aver proceduto a richiedere il pagamento senza attendere la definizione del ricorso (in presenza di pregressi orientamenti giurisprudenziali sempre favorevoli alla tesi della ricorrente con riguardo ai contributi degli anni precedenti) e senza considerare che i servizi prestati nel 2016 non erano qualificabili come servizi postali offerti al pubblico.

Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l’AGCOM, patrocinata dell’Avvocatura Generale dello Stato che, con apposita memoria di costituzione ha specificamente contestato tutte le censure articolate dalla ricorrente e concluso per il rigetto del ricorso.

L’istanza di sospensiva proposta con i motivi aggiunti è stata trattata dalla Sezione nella camera di consiglio del 6.3.2019, all’esito della quale il Collegio ha accolto parzialmente (nella misura del 50% dell’ammontare del contributo dovuto per l’anno in esame) la domanda di sospensiva cautelare della società ricorrente, sotto l’esclusivo profilo del danno prospettato, avendo ritenuto che “….sulla riconducibilità ai servizi postali dell’attività di corriere espresso, si è già espressa la CGUE con sentenza del 31.5.2018 (cause riunite C-259/16 e C-260-16);
[…] il ricorso necessiti di adeguata trattazione in sede di merito, per il doveroso approfondimento di tutte le questioni sottoposte al Collegio, da leggere alla luce della novella legislativa di cui al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) che, all’art. 65, ha previsto che “A decorrere dall’anno 2017, alle spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all’articolo 2, commi da 6 a 21, e di cui all’articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261 […]”.

In data 14.5.2019 BRT S.p.a. ha proposto ulteriori motivi aggiunti avverso i seguenti atti (prodotti in giudizio dall’Amministrazione soltanto il 4.3.2019 e non conosciuti precedentemente dalla ricorrente):

- nota del Presidente dell’AGCom prot. 83041 del 24 novembre 2017, corredata di una Relazione tecnico-finanziaria priva di numero di protocollo, di firma e di data;

- nota del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 24595 del 14 dicembre 2017, corredata dell’atto del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. 215283 del 14 dicembre 2017 e dell’atto del Dirigente Generale del Dipartimento del Tesoro prot. DT 101882 del 14 dicembre 2017;

- nota del Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 448 P - 4.8.1.3.5 del 9 gennaio 2018, corredata del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2017.

In particolare, dopo avere contestato la legittimità degli atti predetti per invalidità derivata (motivo XI), con le cesure articolate nel motivo XII la ricorrente deduce che la Relazione tecnico-finanziaria sarebbe stata predisposta soltanto dopo l’approvazione della delibera stessa e che la stessa Relazione recherebbe mere stime di spesa anziché una quantificazione puntuale dei costi sostenuti. Quanto al motivo sub XIII, BRT lamenta l’illegittimità del DPCM del 14 dicembre 2017 e degli atti connessi per carenza di istruttoria e di motivazione, oltreché per incompetenza. In particolare, sotto il primo profilo, la ricorrente deduce che i pareri resi dai competenti Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze non conterrebbero specifiche valutazioni, limitandosi a prendere atto di quanto indicato dall’Autorità nella relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento;
in merito al secondo profilo (incompetenza), la ricorrente afferma che il decreto sarebbe viziato in quanto firmato dalla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a ciò delegata dal

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