TAR Lecce, sez. III, sentenza 2021-05-07, n. 202100679

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2021-05-07, n. 202100679
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202100679
Data del deposito : 7 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/05/2021

N. 00679/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00953/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 953 del 2018, proposto da
A N, A M, A F, A A, B V, B A, B M, C G, C R, C R, D'Agosta Dario, D'Aprea Aniello, D V G, F G, G G, I P, M M, M D, P L, P C, P I, P G, P D, P F, Q G, Ravida' Jimmy, R C, R M, S R, S V, T M, T C, V S, S R, rappresentati e difesi dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale Guardia Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l'accertamento e la declaratoria

del diritto dei ricorrenti al conseguimento del corretto ed integrale trattamento economico comprensivo di tutti i periodi di lavoro straordinario maturati durante lo svolgimento di missioni all'estero “ordinarie” (non A.L.S.E., ossia non di lungo periodo regolate da previsione normativa specifica) in Grecia presso le Isole di Kos, Chios e Corfù e presso il Pireo,

previo annullamento di tutti gli eventuali e sconosciuti atti amministrativi ostativi,

nonchè per la conseguente condanna dell'Amministrazione datrice di lavoro al pagamento degli importi dovuti a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, ove necessario, previa disapplicazione della normativa statale interna contrastante con il diritto comunitario o rimessione alla Consulta e alla Corte di Giustizia U.E..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale Guardia Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 del D.L. n. 18 del 2020;

Visto l’art. 4 del D.L. n. 28 del 2020;

Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2021 il dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato l’8 agosto 2018 e depositato il 9 agosto 2018 i 34 ricorrenti, tutti Finanzieri del contingente di mare del Corpo della Guardia di Finanza prestanti servizio presso la Stazione Navale di Manovra di Taranto che hanno eseguito nei precedenti cinque anni missioni all’estero “ordinarie” (non A.L.S.E., ossia non di lungo periodo regolate da previsione normativa specifica) in Grecia presso le Isole di Kos, Chios e Corfù e presso il Pireo, hanno domandato l’accertamento del proprio diritto al conseguimento del corretto ed integrale trattamento economico comprensivo di tutti i periodi di lavoro straordinario in tutte le sue varie componenti (lavoro straordinario diurno, lavoro straordinario notturno, lavoro straordinario notturno festivo, presenza festiva, presenza superfestiva) maturati durante lo svolgimento delle suddette missioni all'estero e, per l’effetto, la condanna dell’Amministrazione datrice di lavoro al pagamento degli importi dovuti a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, previo annullamento, ove necessario, di tutti gli eventuali atti della P.A. a ciò ostativi, ove necessario, previa disapplicazione della normativa statale interna contrastante con il diritto comunitario o rimessione alla Consulta e alla Corte di Giustizia U.E..

Espongono i ricorrenti che per le ore di lavoro straordinario (asseritamente) prestate nello svolgimento delle suddette missioni all'estero “ordinarie” non si sono visti mai riconoscere alcuna maggiorazione economica, né sotto forma di recupero orario, né di retribuzione per lavoro straordinario essendo il servizio di missione isolata all'estero remunerato unicamente con l'indennità di missione di cui all’art. 1 del R.D. n. 941 del 1926 recante "Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero" come interpretato in via autentica dall'art. 39, vicies semel, comma 39, del Decreto Legge 30 dicembre 2005 n. 273 convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 (recante "Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti"). Recita, infatti, l'art. 1 del R.D. n. 941 del 1926 che “Ai personali civili e militari dello Stato, destinati in missione all'estero, sono corrisposte le seguenti indennità giornaliere". L'art. 39, vicies semel, comma 39, del Decreto Legge 30 dicembre 2005 n. 273 convertito in Legge 23 febbraio 2006, n. 51 ha, successivamente, fornito un’interpretazione autentica del citato art. 1 RD 941/1926 così stabilendo "L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, c.

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