TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2009-06-09, n. 200900921
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N. 00921/2009 REG.SEN.
N. 00403/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2006, proposto da:
Villaggio dei Pini s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. G C e L I, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Cagliari, via Ancona n. 3;
contro
- Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. L P e S S, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente, in Cagliari, viale Trento n. 69;
- Assessorato Regionale alla Difesa dell’Ambiente, non costituito in giudizio;
- Comune di Sorso, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
con il ricorso principale:
- del provvedimento di cui alla nota 15 febbraio 2006, n. 4895, con cui la Direzione Generale dell’Ambiente - Servizio Sostenibilità Ambientale Valutazione degli Impatti (S.A.V.I.), in risposta alla nota 23 dicembre 2005, prot. n. 41948, del Servizio Conservazione della Natura e degli Habitat, ha ritenuto di dover sottoporre a valutazione d’impatto ambientale il progetto di ampliamento della struttura alberghiera Hotel Villaggio dei Pini di proprietà della ricorrente;
- di ogni altro atto premesso, conseguente, connesso e consequenziale ed in particolare: b) della deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 5/11, nella parte e per l’ipotesi in cui consenta la sottoposizione a V.I.A. di opere già realizzate;b2) ove occorra, della citata nota 23 dicembre 2005, prot. n. 41948, a firma del Direttore del Servizio Conservazione della Natura e degli Habitat, con la quale l’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente ha chiesto al Servizio Sostenibilità Ambientale di esprimere parere in merito alla assoggettabilità o meno degli interventi previsti alla valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.p.r. 12 aprile 1996, disponendo nelle more la sospensione dell’istruttoria relativa alla valutazione d’incidenza ambientale;
con i motivi aggiunti notificati in data 15 novembre 2007:
- della determinazione 12 settembre 2007, n. 1246, comunicata con nota 13 settembre 2007, prot. n. 31085, della Direzione Generale dell’Ambiente - S.A.V.I., con la quale è stata rifiutata la richiesta approvazione, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 120/2003, del progetto di ampliamento della struttura Hotel Villaggio dei Pini;
- della nota di comunicazione dei motivi ostativi della Direzione Generale dell’Ambiente 17 aprile 2007, prot. n. 11471;
con i motivi aggiunti notificati in data 22 aprile 2008:
- della nota 22 febbraio 2008, prot. n. 4947, della Direzione Generale dell’Ambiente, con la quale l’Amministrazione ha richiesto che il progetto della Società Villaggio dei Pini s.r.l. sia sottoposto a V.I.A., in riferimento alla disciplina di cui alla lett. t), punto 8, All. IV, del d.lgs. 4/2008, nonché al disposto di cui all’art. 20, comma 12, della l.r. 3/2003, e alla D.G.R. 15 febbraio 2005, n. 5/11;
con i motivi aggiunti notificati in data 20 novembre 2008:
- della decisione di cui alla nota 17 settembre 2008, n. 23277, della Direzione Generale dell’Ambiente - S.A.V.I., con la quale la Regione ha comunicato alla Villaggio dei Pini s.r.l. i motivi ostativi, ex art. 10 bis legge 241/1990, all’accoglimento dello studio di valutazione d’incidenza ambientale presentato in data 11 febbraio 2008, per l’ampliamento della struttura Hotel Villaggio dei Pini;
con i motivi aggiunti notificati in data 27 gennaio 2009:
- della determinazione 28 novembre 2008, n. 30358/1051, della Direzione Generale dell’Ambiente - S.A.V.I., con la quale: a) è stato confermato il giudizio negativo di cui alla determinazione 12 settembre 2007, n. 1246;b) è stato rigettato il progetto della società ricorrente di valutazione di incidenza ambientale all’ampliamento della struttura Hotel Villaggio dei Pini, presentato in data 11 febbraio 2008;c) è stato espresso giudizio negativo di valutazione di incidenza in relazione alle opere già realizzate.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 06/05/2009 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I. La società Villaggio dei Pini s.r.l. ha presentato, nell’anno 2004, un progetto di ampliamento della struttura alberghiera Hotel Villaggio dei Pini - sita in Comune di Sorso, loc. Platamona, in area dichiarata d’interesse comunitario sotto il profilo ambientale, per la rilevante presenza di flora e fauna autoctone - allegando uno studio di valutazione di incidenza ambientale, che la Direzione Generale dell’Ambiente - Servizio Sostenibilità Ambientale Valutazione degli Impatti (S.A.V.I.) della Regione Sardegna, con atto del 15.2.2006, n. 4895, aveva però giudicato insuscettibile di accoglimento, ritenendo che l’intervento dovesse essere sottoposto alla diversa procedura di valutazione di impatto ambientale.
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 15 aprile 2006, la Villaggio dei Pini s.r.l. ha chiesto l’annullamento di tale decisione, unitamente alla deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 5/11, nella parte in cui consente di sottoporre a V.I.A. anche progetti volti all’ampliamento di opere già realizzate, nonché la nota del competente Assessorato regionale 23 dicembre 2005, n. 41948, con cui era stato chiesto al S.A.V.I. un parere sulla sottoponibilità a V.I.A. del progetto.
Il gravame è affidato ad articolate censure con cui, in sintesi, si assume che la decisione di estendere la procedura di V.I.A. anche alle “modifiche o estensioni di progetti …già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni sull’ambiente” (art. 2, comma 2, della citata deliberazione della Giunta regionale) si porrebbe in contrasto con quanto previsto dal d.p.r. 12 aprile 1994 e della l.r. 1/1999.
In data 17 maggio 2006 si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo la reiezione del gravame ed eccependone la tardività in relazione all’impugnazione del provvedimento 23 dicembre 2005, n. 41948, del Direttore del Servizio Conservazione della Natura e degli Habitat, con il quale era stata disposta l’acquisizione di un parere del S.A.V.I. in merito alla possibilità di assoggettare a V.I.A. l’intervento proposto dalla società ricorrente.
Nella Camera di consiglio del 17 maggio 2006 - giusta l’ordinanza di questa Sezione in pari data, n. 177/2006 - l’istanza cautelare contenuta nel ricorso è stata accolta.
II. Con nota 4 ottobre 2006, n. 32514, la Direzione Generale dell’Ambiente ha disposto, oltre a svariate integrazioni documentali, il deposito di uno studio d’incidenza ambientale sulle opere già realizzate, ritenendo di dover effettuare la valutazione (questa volta, per l’appunto, di incidenza ambientale, e non già di impatto ambientale) relativamente all’intervento nel suo insieme, tenendo conto anche delle opere già a suo tempo realizzate. Di conseguenza la società ricorrente ha prodotto una relazione integrativa, illustrando le misure proposte per la mitigazione dell’incidenza ambientale legata al nuovo intervento e assumendo che le opere già realizzate non avrebbero inciso sull’ambiente, ricadendo su aree non interessate da vegetazione.
Con nota 17 aprile 2007, n. 11471, la Direzione Generale dell’Ambiente ha notificato un preavviso di rigetto della richiesta in esame, evidenziando diversi aspetti di lacunosità che inficerebbero lo Studio presentato.
La società ricorrente, con nota del 4 maggio 2007, ha ulteriormente illustrato i motivi per cui riteneva l’intervento compatibile, dichiarandosi disponibile ad apportare ulteriori misure migliorative, ma con provvedimento 12 settembre 2007, n. 1246, la Direzione Generale dell’Ambiente ha rigettato la richiesta, ritenendo che le integrazioni proposte da Villaggio dei Pini s.r.l. non avessero risolto le criticità individuate.
Con motivi aggiunti notificati in data 15 novembre 2007, Villaggio dei Piani s.r.l. ha chiesto l’annullamento di quest’ultimo provvedimento, oltre che dei presupposti atti procedimentali, deducendo: 1) Violazione dei principi, delle disposizioni e della ratio del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357, sovvertimento della funzione propria del procedimento di valutazione di incidenza ambientale;2) Violazione della Direttiva Habitat 92/43/CEE, recepita dal d.p.r. 357/1997 e violazione dello stesso d.p.r.;3) Violazione delle disposizioni del d.p.r. 357/1997, difetto di istruttoria, motivazione insufficiente, mancata considerazione del risultato di conservazione e ripristino degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario;4) Violazione delle disposizioni del d.p.r. 357/1997, difetto di istruttoria, motivazione insufficiente, mancata considerazione del risultato di conservazione e ripristino degli habitat naturali e delle specie di fauna e di flora selvatiche di interesse comunitario, grave travisamento dei fatti ed errore sui presupposti, disparità di trattamento, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità;5) Violazione delle disposizioni del d.p.r. 357/1997, difetto di istruttoria, motivazione insufficiente, grave travisamento dei fatti.
Sostiene, in sintesi, la ricorrente, che l’Amministrazione: - non avrebbe adeguatamente valutato le misure di mitigazione proposte, snaturando la funzione propria della valutazione d’incidenza ambientale;- non avrebbe tenuto conto della situazione di degrado in cui già versava il sito;- non avrebbe tenuto conto del fatto che il nuovo intervento, in diretta continuità fisica con il fabbricato preesistente, non prevede nuovi ingressi e sentieri;- avrebbe erroneamente ritenuto che l’ampliamento proposto comporterebbe un incremento delle presenze giornaliere di 700/800 unità, laddove l’aumento non sarà, invece, superiore alle 400 unità giornaliere;- avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente il contenuto dello studio, che sarebbe, invece, ampiamente approfondito e correttamente incentrato sul fatto che nessun nuovo habitat verrà sottratto, in quanto le opere incidono su aree già prive di vegetazione.
Con nota depositata il 22 febbraio 2008, la Regione Sardegna ha eccepito l’infondatezza di tali censure, chiedendone l’integrale rigetto.
III. A seguito di una riunione svoltasi il 28 novembre 2007 presso la Direzione Generale dell’Ambiente, nonché dell’inserimento dell’intervento in apposita variante al Regolamento comunale del Piano di Gestione del Sito d’interesse comunitario di Platamona, approvata con deliberazione del Consiglio comunale di Sorso n. 5/2008, la società ricorrente, in data 11 febbraio 2008, ha presentato un nuovo studio di incidenza ambientale, avente ad oggetto, questa volta, anche le opere a suo tempo già realizzate. E tuttavia, con provvedimento 22 febbraio 2008, n. 4947, la Direzione Generale dell’Ambiente ha nuovamente ritenuto necessaria la V.I.A., estesa dal d.lgs. 4/2008 (lett. t, punto 8, dell’All. IV), nel frattempo entrato in vigore, anche ad interventi di ampliamento di opere esistenti che possano comportare gravi ripercussioni sull’ambiente.
Con motivi aggiunti notificati in data 22 aprile 2008, Villaggio dei Pini s.r.l. ha chiesto l’annullamento di quest’ultima determinazione, sostenendo che la disciplina transitoria contenuta del d.lgs. 4/2008 (art. 35, comma 2 ter) ne escluderebbe l’applicazione ai progetti presentati prima della sua entrata in vigore.
IV. Con determinazione 16 giugno 2008, n. 15974, la Direzione Generale dell’Ambiente, rettificando quanto indicato nella sopra citata nota 4947/2008, ha comunicato che “lo studio
presentato dalla società con lettera del 5.2.2008 sarà assoggettato alla procedura di valutazione di incidenza ambientale. Pertanto si provvederà a dar corso alla valutazione di incidenza presentata in data 11.2.2008, fermo restando che dovrà essere verificata l’ammissibilità dell’intervento rispetto a quanto previsto dalle N.T.A. del P.P.R., con particolare riferimento alle norme del regime transitorio di cui all’art. 15”. E tuttavia, con nota 17 settembre 2008, n. 23277, la stessa Direzione Generale ha poi comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza, cui ha fatto seguito una nota di controdeduzioni presentata dalla società ricorrente in data 30 settembre 2008.
Con motivi aggiunti notificati in data 19 novembre 2008, Villaggio dei Pini s.r.l. ha impugnato il sopra citato preavviso di rigetto, deducendo le seguenti censure: 1) Manifesto difetto d’istruttoria, manifesto travisamento dei fatti, eccesso di potere, violazione della disciplina di cui al d.p.r. 357/1997;2) Violazione dei principi, delle disposizioni e della ratio del d.p.r. 357/1997, sovvertimento della funzione propria del procedimento di valutazione d’impatto ambientale, mancata considerazione delle misure di mitigazione proposte dalla società nella valutazione d’incidenza ambientale dell’11 febbraio 2008, mancata proposizione, da parte dell’Amministrazione, di misure di mitigazione.
Con tali censure la società ricorrente - oltre a riproporre il contenuto delle doglianze già esposte con i motivi aggiunti notificati in data 15 novembre 2007 - ha specificamente contestato tutte le ragioni ostative addotte dall’Amministrazione resistente in sede di preavviso di rigetto.
Con memoria difensiva del 21 novembre 2008, la Regione Sardegna ha ribadito l’infondatezza di tutti i gravami proposti, rilevando, altresì, che “la questione inerente la volontà manifestata dall’Amministrazione resistente di sottoporre a V.I.A. il progetto di ampliamento di cui è causa, non è più attuale, stante l’adozione della nota n. 15974 del 18.6.2008, dell’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente. Con tale nota la Regione ha comunicato alla società ricorrente che il progetto dalla stessa presentato sarebbe stato sottoposto unicamente a valutazione di incidenza ambientale. Ed infatti non è mai stato attivato alcun procedimento di V.I.A.”.
La stessa Regione resistente ha, inoltre, rilevato che “ogni vicenda relativa ad opere differenti, peraltro già realizzate dalla società Villaggio dei Pini in epoca precedente in assenza delle prescritte valutazioni di legge, andrà trattata in altra sede…per ammissione della stessa ricorrente lo studio di incidenza ambientale presentato l’11.2.2008 non riguarda il progetto di cui è causa, per il quale la Regione ha già negato l’approvazione in sede di V.I.C. (determinazione n. 1246/2007), ma opere diverse e già realizzate in assenza della prescritta valutazione regionale….L’unico provvedimento tra quelli impugnati per cui permane in capo alla ricorrente un interesse ad ottenerne l’annullamento è, pertanto, la determinazione n. 1246 del 12.9.2007 dell’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente, di rigetto di approvazione del progetto di ampliamento sottoposto a V.I.C”.
V. Con determinazione 28 novembre 2008, n. 30358, la Direzione Generale dell’Ambiente ha definitivamente rigettato l’istanza di valutazione d’incidenza ambientale, sia con riferimento alle opere ancora da costruire che riguardo agli interventi già realizzati, invitando il Comune di Sorso all’adozione dei provvedimenti di sua competenza.
L’Amministrazione ha fondato tale decisione su argomentazioni in parte simili a quelle già contenute nella precedente deliberazione n. 1246/2007 che ha espressamente richiamato, nonché su ulteriori considerazioni, relative ai contenuti del nuovo Studio presentato dalla società ricorrente nel febbraio 2008 ed alle osservazioni che la medesima società aveva nel frattempo formulato nei confronti del preavviso di rigetto.
Con motivi aggiunti notificati in data 27 gennaio 2009, Villaggio dei Pini s.r.l. ha chiesto l’annullamento della determinazione regionale n. 30358/2008, deducendo le seguenti censure: 1) Manifesto difetto di istruttoria, manifesto travisamento dei fatti, eccesso di potere, violazione della disciplina di cui al d.p.r. 357/1997, violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990 per omessa considerazione delle osservazioni presentate dalla Società villaggio dei Pini s.r.l. in data 30 settembre 2008, omissione che ha comportato l’accentuazione dell’eccepito travisamento totale dei fatti e del difetto d’istruttoria, difetto di motivazione;2) Violazione dei principi, delle disposizioni e della ratio del d.p.r. 357/1997, sovvertimento della funzione propria del procedimento di valutazione d’incidenza ambientale, mancata considerazione, in difetto di una completa istruttoria e alla luce degli elementi indicati nelle osservazioni ex art. 10 bis, delle misure di mitigazione proposte dalla Società nella valutazione d’incidenza ambientale dell’ 11 febbraio 2008, mancata proposizione da parte dell’Amministrazione di misure di mitigazione, difetto di motivazione.
La società ricorrente ripropone, in sostanza, nei confronti della determinazione da ultimo impugnata, le stesse doglianze già oggetto dei precedenti gravami, rilevando, altresì, lo snaturamento dello strumento della valutazione d’incidenza ambientale, non avendo l’Amministrazione proposto alcuna misura di mitigazione aggiuntiva, nonché lamentando l’omesso esame di svariati aspetti evidenziati dalla ricorrente in sede di controdeduzioni al preavviso di rigetto.
Con memoria difensiva depositata in data 24 aprile 2009, la società ricorrente ha insistito per l’accoglimento di tutti i gravami, rilevando altresì - in risposta all’eccezione di parziale improcedibilità sollevata dalla difesa della Regione con la memoria difensiva del 21 novembre 2008 (vedi supra) - che “la determinazione n. 1246/2007 (di rigetto dello studio di valutazione di incidenza ambientale presentato in data 2004-2006 dalla Villaggio dei Pini, determinazione impugnata con motivi aggiunti depositati in data 26.11.2007) a pag. 3 faceva espresso riferimento alle opere già realizzate nel 2004 (parcheggio, piscina, etc. cfr. secondo considerato della pagina) in quanto con nota della Direzione Generale prot. n. 32514 del 4.10.2006), l’Amministrazione aveva richiesto che la Società inserisse nella V.I.C. proprio le opere realizzate nel 2004, sospendendo l’istruttoria. E la Società Villaggio dei Piani ha appunto ottemperato a tali richieste (cfr. terzo considerato, pag. 3). Alla luce di quanto esposto, risulta dunque evidente che lo studio di incidenza ripresentato nel 2008, su impulso dell’Assessorato dell’Ambiente (nella riunione del 28.11.2007), avendo il medesimo oggetto di quello del 2004, integrato nel 2006 su richiesta della Regione, non esula in alcun modo, neanche in astratto, dall’oggetto del presente giudizio”.
Alla pubblica udienza del 6 maggio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
Considerata la complessità della vicenda posta all’attenzione del Collegio, è opportuno procedere, in via preliminare, ad una verifica dell’attuale persistenza, in capo a Villaggio dei Pini s.r.l., di un concreto interesse alla trattazione dei singoli gravami e ciò anche alla luce dell’eccezione di parziale improcedibilità sollevata dalla Regione nella memoria difensiva del 21 novembre 2008, cui ha la ricorrente ha replicato con la memoria conclusiva del 24 aprile 2009 (vedi narrativa).
Rileva il Collegio, in primo luogo, la sopravvenuta carenza d’interesse alla trattazione del ricorso introduttivo (in narrativa sub I) e dei motivi aggiunti notificati in data 22 aprile 2008 (in narrativa sub III).
I suddetti gravami hanno, rispettivamente, ad oggetto la nota 15 febbraio 2006, n. 4895, e la determinazione 22 febbraio 2008, n. 4947, cioè i due provvedimenti con cui la Regione, seppur in distinte fasi del procedimento, aveva ritenuto di sottoporre il proposto intervento a valutazione d’impatto ambientale.
Orbene entrambe queste decisioni sono state successivamente poste nel nulla da successivi atti del procedimento: la nota 15 febbraio 2006, n. 4895, è stata superata dalla determinazione 4 ottobre 2006, n. 32514, (con la quale la Regione ha ritenuto di sostituire la V.I.A. con una valutazione d’incidenza ambientale), così come la determinazione 22 febbraio 2008, n. 4947, che aveva reintrodotto la richiesta di V.I.A., è stata, a sua volta, posta nel nulla dalla determinazione 16 giugno 2008, n. 15974, con cui l’oggetto del procedimento è stato nuovamente mutato da valutazione d’impatto ambientale in valutazione d’incidenza ambientale.
La ricorrente non ha, quindi, allo stato attuale, alcun interesse alla trattazione dei suindicati gravami, che devono essere, pertanto, dichiarati improcedibili.
Il Collegio rileva, inoltre, l’inammissibilità dei motivi aggiunti notificati in data 19 novembre 2008 (in narrativa sub IV), aventi ad oggetto la nota 17 settembre 2008, n. 23277, con cui la Direzione Generale aveva comunicato il preavviso di rigetto del nuovo Studio d’incidenza ambientale.
Il preavviso di rigetto è, infatti, un atto di natura endoprocedimentale, come tale privo di autonoma portata lesiva, tanto che il relativo iter procedimentale si è poi concluso con il provvedimento di rigetto vero e proprio, che la società ricorrente ha impugnato con i motivi aggiunti notificati in data 27 gennaio 2009, dei quali si tratterà più avanti.
Devono essere esaminati nel merito, invece, sia i motivi aggiunti notificati il 15 novembre 2007 (in narrativa sub II), aventi ad oggetto la determinazione regionale n. 1246/2007, di rigetto del primo Studio d’incidenza ambientale presentato dalla società ricorrente, sia i motivi aggiunti notificati il 27 gennaio 2009 (in narrativa sub V), per l’appunto riguardanti la determinazione regionale n. 30358/2008, con cui è stato espresso giudizio negativo anche sul secondo Studio d’incidenza ambientale, presentato dalla società ricorrente in data 11 febbraio 2008.
Il Collegio giudica, infatti, priva di pregio l’eccezione sollevata dalla difesa regionale con la memoria del 21 novembre 2008, ove si sostiene che il secondo Studio d’incidenza ambientale, avente ad oggetto anche le opere già realizzate, non corrisponderebbe ad un interesse attuale della Villaggio dei Pini s.r.l., in quanto quegli interventi furono già a suo tempo oggetto di valutazione negativa d’incidenza ambientale.
Tale argomentazione non è condivisibile perché è stata la stessa Regione, proprio con la determinazione n. 1246/2007, a disporre l’estensione della valutazione d’incidenza ambientale alle opere già realizzate, e la società ricorrente, con il nuovo Studio presentato in data 11 febbraio 2008, non ha fatto altro che ottemperare a tale richiesta, chiaramente finalizzata ad un esame complessivo dell’incidenza ambientale dell’intera struttura. Ma soprattutto perché, dopo la presentazione della citata memoria difensiva regionale, è stata adottata una nuova deliberazione, di rigetto dello Studio presentato nel febbraio 2008, per cui non vi è dubbio che lo stesso costituisca oggetto attuale della presente controversia.
Ciò detto, e passando al merito, il Collegio ritiene di dover esaminare separatamente i due gravami che ha ritenuto ammissibili, in quanto le relative censure, pur sotto vari aspetti connesse, riguardano distinte determinazioni e presentano concreti elementi di differenziazione.
Cominciando dai motivi aggiunti del 15 novembre 2007, gli stessi hanno ad oggetto, come già si è rilevato, la determinazione della Direzione Generale dell’Ambiente n. 1246/2007, di rigetto del primo Studio d’incidenza ambientale presentato dalla ricorrente (con le modifiche apportate nel 2006 su richiesta della stessa Regione).
1) e 2) Con le prime due censure, strettamente connesse, la società ricorrente osserva che l’Amministrazione - pur a fronte di un intervento studiato in modo da assicurare, con apposite misure di mitigazione (quali la contiguità del nuovo intervento ai preesistenti edifici, per evitare interruzioni delle superfici boscate, la depurazione affidata a piante autoctone, il reimpianto di ginepri in misura superiore agli alberi di minor pregio abbattuti, l’esclusione di nuova sentieristica, il limite alla frequentazione umana nei 9/10 del territorio), il mantenimento di un soddisfacente livello di conservazione degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna presenti in loco - non avrebbe preso in considerazione le misure proposte, né avrebbe suggerito misure alternative, snaturando la funzione stessa della valutazione d’incidenza ambientale, che è quella di assicurare il miglior possibile inserimento dell’opera proposta nel contesto naturale di riferimento;né avrebbe fatto precedere le proprie determinazioni negative da un’adeguata istruttoria in ordine all’effettivo stato dei luoghi ed all’efficacia delle misure proposte, omettendo, ad esempio, di considerare che l’ampliamento proposto manterrà intatta un’ampia area esistente di superficie boscata.
Tali argomentazioni non possono essere condivise.
Emerge dalla lettura del provvedimento impugnato che lo stesso non si esaurisce in una semplice contestazione dell’intervento proposto, bensì contiene - seppure in forma a volte implicita, ma comunque oggettivamente comprensibile - l’indicazione delle misure che l’Amministrazione ritiene indispensabili. E, difatti, laddove l’Amministrazione evidenzia che non “è stata svolta l’analisi sull’insediabilità attuale e potenziale derivante dalle previsioni dello strumento urbanistico generale, in riferimento agli effetti cumulativi del carico antropico sugli habitat e sulle specie presenti nel SIC” e che “tale analisi avrebbe consentito di valutare se l’ulteriore insediabilità avrebbe potuto creare elementi di turbativa aggiuntiva”, non fa altro che indicare un elemento indispensabile ai fini della valutazione positiva, la cui mancanza impedisce, allo stato, l’approvazione dello Studio proposto. Discorso non dissimile vale per il rilievo circa l’insussistenza di “un computo delle superfici di habitat sottratte in quanto la quantificazione degli stessi, che peraltro ha trascurato le aree di cantiere, l’impianto di fitodepurazione, i camminamenti e le pertinenza, si basa unicamente sulle somme degli alberi (esclusivamente ginepri e pini) sacrificati negli interventi realizzati e da realizzare”, così come l’osservazione che “lo studio di incidenza non ha valutato le possibili ripercussioni della sottrazione di habitat sui corridoi ecologici…che potrebbero compromettere la funzionalità e la struttura degli habitat presenti nel contesto ambientale”.
La motivazione del diniego è, quindi, ben chiara, e si fonda, in sostanza, sull’insufficienza dello Studio condotto ai fini di una compiuta valutazione dell’incidenza ambientale dell’intervento, secondo valutazioni di carattere squisitamente tecnico-discrezionale (incompletezza dei calcoli delle superfici sottratte, mancata considerazione dell’habitat quale concetto dinamico, etc.) che rientrano nelle sfera di competenza dell’Amministrazione procedente, in questa sede sindacabile sotto in ragione di vizi estrinsecamente rilevabili (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3917), nel caso di specie non presenti.
Sotto un profilo più generale, inoltre, è opportuno evidenziare come la stessa impostazione di fondo che sottende le censure in esame non possa essere condivisa.
Non è esatto, infatti, quanto afferma la ricorrente in ordine al fatto che, in sede di valutazione d’incidenza ambientale, non si possa giungere ad un giudizio finale di carattere negativo, dovendo l’Amministrazione limitarsi a proporre misure di attenuazione dell’incidenza ambientale.
Tale impostazione è, in primo luogo, smentita dalla disciplina normativa che regola il procedimento di valutazione d’incidenza ambientale, costituita dall’art. 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357, il quale - una volta stabilito (al comma 3) che siano sottoposti alla valutazione d’incidenza gli interventi relativi a siti d’importanza comunitaria e, altresì, delineato le competenze e la relativa scansione procedimentale - precisa, al comma 9, che “Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all' articolo 13”.
Il tenore della disposizione è univoco nell’ammettere la possibilità che il procedimento di valutazione dell’incidenza si concluda in senso negativo per il proponente, con un’unica eccezione nel caso che “il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica”: solo in quest’ultima evenienza, che certamente non si ravvisa nel caso in esame, il legislatore prevede che il procedimento debba comunque terminare con l’autorizzazione dell’intervento proposto.
Tale conclusione trova conferma in un prevalente orientamento della giurisprudenza, che il Collegio condivide, secondo cui il giudizio di incidenza ambientale ben può avere esito negativo, laddove l’Amministrazione ritenga, sulla base degli elementi in suo possesso, che nessuna misura di mitigazione sia oggettivamente in grado di attenuare in modo soddisfacente le criticità accertate (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3917, ove si afferma espressamente “che anche la semplice probabilità di un pregiudizio per l'integrità e la conservazione del sito sia sufficiente a far concludere in senso negativo la valutazione di incidenza ambientale”): ciò conferma che l’Amministrazione non è affatto obbligata a “mantenere in piedi” il procedimento fino ad una sua positiva conclusione, rientrando nei suoi poteri la decisione di concludere con un rigetto il giudizio di incidenza ambientale.
Né può essere condiviso l’ulteriore rilievo mosso dalla società ricorrente, che lamenta un difetto d’istruttoria inficiante il provvedimento impugnato. E, difatti, i giudizi espressi dall’Amministrazione risultano collegati alle risultanze dello Studio presentato dalla stessa ricorrente e/o ai risultati del Sopralluogo svolto dall’Amministrazione in data 29 agosto 2006, i cui esiti non sono stati in sé contestati dalla ricorrente, per cui la doglianza non merita accoglimento.
3) L’Amministrazione, nell’esprimere il proprio giudizio negativo, non avrebbe tenuto conto del fatto che molte delle misure di mitigazione proposte dalla ricorrente sugli habitat vegetali mirano ad una positiva interazione tra gli stessi e la fauna locale, per cui, ad esempio, si è previsto, in prevalenza, il reimpianto di specie arboree non nocive per l’avifauna di zona.
La censura non merita di essere condivisa.
A parte la sua evidente genericità, infatti, la stessa riguarda aspetti direttamente inerenti il merito della scelta amministrativa, per definizione riservato alle valutazioni dell’Amministrazione procedente: non vi è dubbio che spetti soltanto alla Regione valutare, ad esempio, se sia sufficiente, ai fini della preservazione dell’habitat, il reimpianto delle specie vegetali esistenti in sito o se, invece, la situazione locale imponga, invece, di precludere in radice la possibilità di procedere all’abbattimento di esemplari vegetali.
4) La Regione non avrebbe, inoltre, tenuto conto del fatto che l’intervento proposto consiste esclusivamente nella realizzazione di un nuovo fabbricato (pari a mq. 570), senza che siano stati previsti marciapiedi, camminamenti o nuovi ingressi, e ciò al fine di preservare la continuità degli habitat esistenti;vi sarebbe stato, inoltre, un travisamento dei fatti nella parte in cui l’Amministrazione afferma che il nuovo insediamento comporterà un incremento di 700/800 presenze giornaliere (per un totale di 80.000 in tutto il periodo) nella stagione turistica, laddove si tratterebbe al massimo di 400 unità, le quali, peraltro, non potrebbero accedere all’area del nuovo insediamento, come detto sostanzialmente preclusa alla circolazione umana, con la conseguente erroneità dell’ulteriore rilievo dell’Amministrazione secondo cui la proponente non avrebbe formulato “alcuna valutazione in merito all’incidenza sugli habitat e sulle specie che tale carico antropico comporta rispetto all’area vasta circostante”.
Il motivo è infondato.
Sul punto è sufficiente osservare come nel provvedimento impugnato si legga che “non è stata svolta l’analisi sull’insediabilità attuale e potenziale derivante dalle previsioni dello strumento urbanistico generale, in riferimento agli effetti cumulativi del carico antropico sugli habitat e sulle specie presenti nel SIC” e che “tale analisi avrebbe consentito di valutare se l’ulteriore insediabilità avrebbe potuto creare elementi di turbativa aggiuntiva”.
Secondo il giudizio dell’Amministrazione, quindi, lo Studio condotto dalla ricorrente è insufficiente ad assicurare la compatibilità della struttura proposta con il delicato habitat di inserimento, sotto lo specifico profilo dell’aumento delle presenze umane che inevitabilmente deriveranno dall’ampliamento della struttura. E tale rilievo fonda adeguatamente la decisione dell’Amministrazione - a prescindere dalla correttezza del dato previsionale in ordine all’aumento delle presenza giornaliere ed annue in sito - posto che la lacuna progettuale individuata attiene proprio a tale aspetto e può avere, quindi, oggettivamente impedito il buon esito della richiesta.
5) Con la quinta censura si evidenzia che i rilievi specifici mossi dall’Amministrazione nei confronti dello Studio di incidenza ambientale sarebbero, sotto diversi aspetti, caratterizzati da imprecisioni tecniche ed errori di fatto: A) Non risponderebbe al vero che lo Studio non approfondisca adeguatamente gli elementi indicati nell’allegato G. del D.P.R. 357/1997, posto che, invece, sarebbero stati analiticamente analizzati la tipologia delle opere da effettuarsi, la dimensione e l’ambito di riferimento, l’uso delle risorse naturali, etc, il che risulterebbe con particolare evidenza dalla integrazione allo Studio depositata nel 2006, ove sono presenti appositi paragrafi intitolati “3. Effetti cumulativi dell’intero complesso, 3.1 Piante ad alto fusto;