TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-09-11, n. 202402148

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-09-11, n. 202402148
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202402148
Data del deposito : 11 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2024

N. 02148/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00899/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 899 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. G A D Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Venezia, piazza S. Marco n. 63, presso gli uffici dell’Avvocatura;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto del Ministero dell’Interno, prot. n. -OMISSIS-, in forza del quale l’anzianità di servizio del ricorrente è stata ridotta per un periodo di giorni 30 corrispondente a quello nel quale il ricorrente è stato sospeso dal servizio dal -OMISSIS-, per effetto dell’applicazione dell’art. 4 ter , d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. con mod. da l. 28 maggio 2021, n. 76;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, appartenente alla -OMISSIS-, è stato sospeso dal servizio con decorrenza dal -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 4 ter, d.l. 1 aprile 2021 n. 44 conv. con mod. da l. 28 maggio 2021, n. 76, per effetto del provvedimento -OMISSIS- (impugnato avanti a questo Tribunale con il separato ricorso -OMISSIS- di RG, già definito con la sentenza -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-).

La Questura con decreto datato 28 gennaio 2022 ha revocato la sospensione dal servizio con effetto dal giorno 22 gennaio 2022 e il Ministero dell’Interno con l’impugnato decreto -OMISSIS- ha formalmente provveduto a decurtare l’anzianità di servizio del ricorrente per un periodo di giorni 30 corrispondente a quello nel quale il ricorrente è stato sospeso dal servizio, per effetto del provvedimento di sospensione sopra ricordato, precisando altresì che il ricorrente ‹‹prende il posto nel ruolo dei pariqualifica dopo -OMISSIS- nata ad -OMISSIS- il -OMISSIS-›› .

Del provvedimento impugnato il ricorrente chiede l’annullamento per i seguenti motivi in sintesi:



1. il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto l’art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 legittimerebbe la sanzione della perdita di anzianità solo qualora il dipendente abbia commesso un illecito e questo sia stato sanzionato, ma non in caso di sospensione dal servizio senza conseguenze disciplinari;

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